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Come si diventa CTU. Nuovi requisiti dal 26 Agosto 2023
18/08/2023 2025-02-19 17:53Come si diventa CTU. Nuovi requisiti dal 26 Agosto 2023

Come si diventa CTU. Nuovi requisiti dal 26 Agosto 2023
Tutto quello che c’è da sapere sul Consulente Tecnico d’Ufficio alla luce delle modifiche apportate dal Decreto attuativo del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.187 del 11-08-2023, il Decreto attuativo del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109 recante
“Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2. (23G00121)”.
Tale provvedimento entrerà in vigore a far data dal 26 agosto 2023 e costituisce una sostanziale modifica alla disciplina dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria.
Il nuovo regolamento individua categorie di Consulenti Tecnici ulteriori, stabilendo specifici requisiti necessari all’iscrizione all’Albo e le modalità per la verifica del loro assolvimento, individuando le modalità d’iscrizione e del suo mantenimento, definendo i casi di sospensione volontaria dall’Albo, ed introducendo la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco nazionale di cui all’art. 24-bis delle Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile(1).
Prima un po’ di chiarezza: chi è il Consulente Tecnico d’Ufficio?
Il Consulente Tecnico d’Ufficio, o CTU, è l’esperto che il Giudice Istruttore nomina allo scopo di ricevere risposte a specifici quesiti processuali. La Consulenza Tecnica d’Ufficio è un istituto giuridico che permette ad un giudice di avvalersi, quindi, dell’aiuto di un esperto, detto anche ausiliario del giudice, in una specifica materia, per essere supportato sugli aspetti tecnici del giudizio.
Per ricoprire l’incarico di CTU, il legislatore ha previsto che il Consulente debba essere iscritto, oltre che al proprio Albo professionale, all’apposito Albo istituito presso ogni Tribunale italiano. Grazie alle modifiche apportate dal Decreto attuativo del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109, ogni Albo di ciascun Tribunale sarà diviso in differenti categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa; 7. della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense. Ogni categoria prevederà differenti settori di specializzazione ed un consulente potrà richiedere l’iscrizione, nell’ambito del medesimo albo, in più settori di specializzazione quando soddisferà requisiti previsti per ciascuno di essi.
Le categorie dell’Albo e i Settori di Specializzazione relativi alla Psicologia sono i seguenti:

Per ciascun consulente iscritto all’albo sono indicati: a) la categoria e il relativo settore di specializzazione; b) il titolo di studio conseguito; c) l’ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito; d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza; e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi; f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull’attività del consulente tecnico; g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.
Ma come si diventa CTU? Quali sono i requisiti per iscriversi all’Albo?
Ai sensi dell’art. 4 del Decreto attuativo del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109, possono essere iscritti nell’albo coloro che:
- Sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
- Sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- Sono di condotta morale specchiata;
- Sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- Hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.
Introduzione di un Elenco unico nazionale dei consulenti tecnici
Come precedentemente accennato, ogni Albo di ogni Tribunale verrà suddiviso in categorie e settori di specializzazione di ciascuna categoria, istituendo in tal modo i Consulenti Tecnici in Neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.
Il Decreto attuativo del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109, stabilisce altresì che presso il Ministero della giustizia venga istituito un Elenco nazionale dei consulenti tecnici previsto dall’articolo 24-bis delle Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile In tale elenco unico, anch’esso suddiviso per categorie e settori di specializzazione, confluiranno, tramite i sistemi informatici del processo civile, le indicazioni relative a nome e cognome di tutti i consulenti iscritti negli albi di ogni Tribunale e, per ciascuno di questi, la data di iscrizione all’Albo, i provvedimenti di conferimento dell’incarico e gli eventuali provvedimenti di revoca.
Gli albi e l’Elenco nazionale dei consulenti tecnici opereranno esclusivamente in modalità informatica e saranno accessibili al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, tuttavia, le specifiche tecniche per la formazione, la tenuta e il costante aggiornamento degli albi e dell’Elenco saranno da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ed assicureranno che non vengano pubblicati i dati delle parti del procedimento nell’ambito del quale è stato conferito l’incarico né qualunque altro dato sensibile.
Mobilità del CTU
Unitamente all’introduzione di un Elenco unico nazionale, anche la mobilità dei CTU subirà una positiva modifica: anche se è preferibile che il giudice affidi l’incarico a un CTU iscritto nell’albo del tribunale di appartenenza per limitare le spese legali, non è più necessaria l’autorizzazione del Presidente del Tribunale per incaricare un professionista. Ai sensi dell’art. 22 delle Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile, infatti, il giudice potrà conferire l’incarico ad un consulente scelto dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici – od altresì non iscritto in alcun albo – tramite provvedimento motivato e comunicarlo al Presidente del Tribunale (2).
Tali innovazioni favoriranno da un lato, maggiori occasioni di lavoro per gli psicologi ed i CTU che potranno prestare la propria professionalità su tutto il territorio nazionale quando nominati, dall’altro, garantiranno al giudice la possibilità di nominare un consulente con una specifica competenza tecnica magari non presente nell’Albo del Tribunale di competenza – specie se piccolo – a vantaggio delle parti e dell’intero sistema processuale.
Quali novità per gli psicologi che vogliono diventare Consulenti Tecnici d’Ufficio?
Il Decreto attuativo del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109, introduce per gli psicologi che desiderano poter accedere o mantenere l’iscrizione a tale albo un cambiamento nei requisiti richiesti. In particolare, in riferimento all’art. 15 delle Disposizioni di attuazione dei Codice di Procedura Civile(3) viene puntualizzato che per il Consulente Tecnico della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense il requisito generale della speciale competenza tecnica, previsto dall’art. 4 lettera d) del Decreto attuativo del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109, sussiste qualora ricorrano alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:
1. Comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori
Le nuove norme prevedono che il Consulente Tecnico debba aver svolto, negli ultimi 5 anni, in procedure che avevano come oggetto tematiche attinenti a violenza domestica e minori, almeno otto esperienze professionali nel ruolo di:
- Ausiliario di Polizia Giudiziaria (PG) e di Pubblico Ministero (PM);
- Perito;
- Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e/o Consulente Tecnico di Parte (CTP);
- Giudice Onorario Minorile (ogni anno in cui si è ricoperto tale ruolo può supplire quattro incarichi tra quelli elencati sopra);
- Esperto psicologo ex art. 80 ordinamento penitenziario (ogni due anni in cui si è ricoperto tale ruolo può supplire quattro incarichi tra quelli elencati sopra).
2. Possesso di adeguati titoli di specializzazione post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni negli albi;
I titoli di specializzazione post-universitaria utili possono essere quelli rilasciati da:
- Scuole di specializzazione universitarie;
- Scuole private riconosciute dal M.I.U.R.;
- Formazione post-lauream, pubblica o privata, di almeno 150 ore complessive, acquisita tramite Master universitario di I o II livello, oppure corso privato erogato da ente formativo privato.
3. Aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.
Possono dimostrare di possedere il terzo requisito per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti e dei Periti gli psicologi che nella loro pratica professionale abbiano svolto per almeno 5 anni, anche non continuativi tra loro, sia in strutture pubbliche che private, come cooperative e/o associazioni, attività di psicologo e/o di psicoterapeuta direttamente con minori, con genitori e con famiglie. Ogni anno di lavoro svolto in questo ruolo può supplire due incarichi degli otto richiesti dal primo requisito, quello della comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e di minori.
La speciale formazione del Consulente Tecnico d’Ufficio
L’errore nel quale lo psicologo può indulgere con più facilità è quello di ritenere che le finalità dell’accertamento psicologico in ambito giuridico siano analoghe a quelle dell’ambito clinico. Niente di più scorretto! Al contrario, hanno specificità diverse tali da rendere necessaria un’adeguata formazione e specializzazione che andrà affinata attraverso una particolare esperienza sul campo, al fine di comprendere non solo gli aspetti normativi e procedurali, ma anche il contesto culturale e professionale in cui gli operatori del diritto si muovono e rendere il proprio intervento adeguato alle richieste dell’ambito forense.
Per poter esercitare come CTU è pertanto necessario che lo psicologo sia possesso adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense. Tale formazione dovrà prevedere, innanzitutto, un’adeguata conoscenza dei codici, delle norme e delle procedure di riferimento in relazione all’ambito nel quale si andrà ad operare affinché possa tutelare i diritti e i bisogni dei soggetti a cui presta la propria attività, nonché relazionarsi adeguatamente con gli altri colleghi e professionisti dell’ambito giuridico.
Il CTU deve possedere una conoscenza approfondita dei fondamenti teorici e pratici di:
- Psicologia generale;
- Psicologia giuridica e forense;
- Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva;
- Psicologia e psicopatologia della famiglia e delle relazioni;
- Psicodiagnostica forense.
In ultimo, il CTU dovrà apprendere i criteri, gli strumenti e le metodologie più accreditate dal punto di vista scientifico, in riferimento ai casi specifici dei quali si dovrà occupare e padroneggiare metodi specifici per la redazione dell’elaborato peritale.
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Adesso ho tutti i requisiti, come presento la domanda d’iscrizione all’Albo?
La domanda d’iscrizione, da compilare su moduli prestampati reperibili in cancelleria e sul sito internet di ciascun Tribunale, deve essere inviata direttamente al Presidente del Tribunale e dovranno essere indicati:
- La categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l’iscrizione;
- Le proprie generalità e il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
- La formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;
- Gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell’ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull’attività del consulente tecnico;
- Il curriculum scientifico;
- L’ordine, il collegio, l’associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto;
- La dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l’indicazione delle condanne eventualmente riportate;
- La dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l’indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;
- La dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’ordinamento professionale di appartenenza;
- la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
- L’attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;
- La dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l’attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all’originale;
- L’impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.
E per chi è già iscritto all’albo?
In occasione della revisione dell’albo, sarà verificata la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione. A tal fine, il segretario del comitato di ciascun Tribunale comunicherà agli iscritti tramite Posta Elettronica Certificata il termine entro cui formulare la domanda di conferma, con l’avvertimento che la mancata presentazione della domanda equivale a manifestazione della volontà di non mantenere l’iscrizione.
I consulenti che lo desiderano possono anche chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all’istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni richieste dal decreto e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti necessari.
Per approfondire le novità che il decreto prevede per i CTU già iscritti all’albo in merito agli obblighi di formazione continua, ai requisiti per il mantenimento dell’iscrizione, alle modalità per la verifica del loro assolvimento e ai casi di sospensione e cancellazione volontaria dall’Albo leggi: Articolo, a breve, sul nostro Blog.
Per orientarsi nella normativa
Sommario del Decreto attuativo del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109:
Art. 1 – Definizioni
Art. 2 – Oggetto
Art. 3 – Contenuto dell’albo
Art. 4 – Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici
Art. 5 – Domande di iscrizione
Art. 6 – Mantenimento dell’iscrizione e disposizioni in materia di vigilanza
Art. 7 – Sospensione e cancellazione volontaria
Art. 8 – Disposizioni in tema di tenuta degli albi e dell’elenco nazionale
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Art. 10 – Disposizioni transitorie
Art. 11 – Monitoraggio
Art. 12 – Clausola di invarianza finanziaria
Allegato A – Categorie dell’Albo e settori di specializzazione
Allegato B – Categoria medico-chirurgica – Tabella di equipollenza
Per ulteriori approfondimenti
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici. Dal 26 Agosto, entra in vigore il DECRETO 4 agosto 2023, n. 109
Leggi il testo integrale del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale
Note
(1) Art. 24-bis Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile – Elenco nazionale dei consulenti tecnici – 1. Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all’articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina. 2. L’elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
(2) Art. 22 Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile – Distribuzione degli incarichi – 1. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell’albo del tribunale medesimo. I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto. 2. Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale. 3. Le funzioni di consulente presso la corte d’appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. L’incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della Corte di appello.
(3) Art. 15 Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile – Iscrizione e permanenza nell’albo – 1. Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all’articolo 13, quarto comma, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. 2. Con riferimento alla categoria di cui all’articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti: 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori; 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; 3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private. 3. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. 4. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell’articolo precedente. 5. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’articolo 5. 6. Con il decreto di cui all’articolo 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l’iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell’iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento. 7. Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall’albo.
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