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Buongiorno, ma per quando si prevede la pubblicazione della graduatoria? Grazie
Sal e vorrei capire se posso dare la domanda in una sola corte d appello tipo Roma o se devo…
Salve ho bisogno di un aiuto. Ho bisogna di uno pisocologia per mio figlio lui ho 8 anni
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Decreto 4 agosto 2023, n. 109. Requisiti e regolamento per la domanda di iscrizione all’Albo dei CTU
04/10/2023 2023-10-04 18:49Decreto 4 agosto 2023, n. 109. Requisiti e regolamento per la domanda di iscrizione all’Albo dei CTU

Decreto 4 agosto 2023, n. 109. Requisiti e regolamento per la domanda di iscrizione all’Albo dei CTU
Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici
1. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell'albo coloro che: a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali; b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti; c) sono di condotta morale specchiata; d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse; e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale. 2. Ai fini del comma 1, lettera a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci. 3. Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l'aspirante. 4. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo. 5. In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica e' riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze: a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché' l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali; b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche; c) conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato. 6. Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4 rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed è sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al comma 5, lettere a) e b). 7. L'aspirante può essere iscritto, nell'ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi. 8. Ai fini dell'iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica è valutata dal comitato.
Art. 5 Domande di iscrizione
1. Nella domanda di iscrizione all'albo l'aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità: a) la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l'iscrizione; b) le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; c) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti; d) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché' sul processo e sull’attività del consulente tecnico; e) il curriculum scientifico; f) l'ordine, il collegio, l'associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto; g) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate; h) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza; i) la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza; l) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali; m) l'attivita' professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni; n) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attivita' professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale; o) l'impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché' ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta. 2. Nella domanda di iscrizione nella categoria traduttori e interpreti e in quella della mediazione interculturale sono indicate le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti. 3. Alla domanda sono allegati i documenti previsti dall'articolo 16, secondo comma, n. 1, 2, 3, 4 e 5 delle disposizioni di attuazione e i documenti previsti nel presente decreto. 4. Il comitato verifica la veridicità delle dichiarazioni, anche mediante controlli a campione, e a tal fine procede ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il rilascio di dichiarazioni mendaci e' motivo di rigetto della domanda di iscrizione o, se questa è già avvenuta, di cancellazione dall'albo. 5. Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.
Per orientarsi nella normativa
Sommario del Decreto attuativo del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109:
Art. 1 – Definizioni
Art. 2 – Oggetto
Art. 3 – Contenuto dell’albo
Art. 4 – Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici
Art. 5 – Domande di iscrizione
Art. 6 – Mantenimento dell’iscrizione e disposizioni in materia di vigilanza
Art. 7 – Sospensione e cancellazione volontaria
Art. 8 – Disposizioni in tema di tenuta degli albi e dell’elenco nazionale
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Art. 10 – Disposizioni transitorie
Art. 11 – Monitoraggio
Art. 12 – Clausola di invarianza finanziaria
Allegato A – Categorie dell’Albo e settori di specializzazione
Allegato B – Categoria medico-chirurgica – Tabella di equipollenza
Per ulteriori approfondimenti
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici. Dal 26 Agosto, entra in vigore il DECRETO 4 agosto 2023, n. 109
Come si diventa CTU. Nuovi requisiti dal 26 Agosto 2023
Decreto 4 agosto 2023, n. 109. Cosa cambia per coloro che sono già iscritti all’Albo dei CTU?
Leggi il testo integrale del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale
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