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Decreto 4 agosto 2023, n. 109. Cosa cambia per coloro che sono già iscritti all’Albo dei CTU?
03/09/2023 2023-09-03 12:24Decreto 4 agosto 2023, n. 109. Cosa cambia per coloro che sono già iscritti all’Albo dei CTU?

Decreto 4 agosto 2023, n. 109. Cosa cambia per coloro che sono già iscritti all’Albo dei CTU?
Com’è noto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.187 del 11-08-2023, il Decreto attuativo del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109 recante.
“Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2. (23G00121)”.
Tale provvedimento, entrato in vigore dal 26 agosto 2023, individua ulteriori categorie di Consulenti Tecnici con settori di specializzazione specifici, stabilisce specifici requisiti necessari all’iscrizione all’Albo e le modalità di verifica del loro assolvimento, individua le modalità d’iscrizione e del suo mantenimento, definisce i casi di sospensione volontaria dall’Albo, ed introduce la formazione, la tenuta e l’aggiornamento di un Elenco nazionale unico dei Consulenti Tecnici.
Nel nostro blog abbiamo già affrontato quali modifiche il provvedimento introduce per coloro che vogliono iscriversi all’Albo e diventare CTU. Se hai perso l’articolo leggi dal nostro Blog: Come si diventa CTU. Nuovi requisiti dal 26 Agosto 2023
Ma cosa cambia per coloro che sono già iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio?
Il Decreto attuativo del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109, introduce anche per coloro che desiderano mantenere l’iscrizione a tale Albo un cambiamento: si nota infatti come il provvedimento abbia come obiettivo innalzare i profili di competenza richiesti al Consulente Tecnico, uniformandoli a livello nazionale e coinvolgendo in tale processo di qualificazione gli Ordini professionali.
Prima di tutto, coloro che alla data di entrata in vigore del decreto sono già iscritti all’albo mantengono l’iscrizione.
Prevedendo il decreto un Albo articolato in categorie e settori di specializzazione specifici, il consulente che voglia richiedere di essere inserito in uno o più settori, potrà farne richiesta al Tribunale presentando una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni, i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per lo specifico settore di specializzazione scelto.
Ogni due anni è prevista la revisione dell’Albo per cancellare i consulenti per i quali è venuto meno qualcuno dei requisiti previsti o per cui è sorto qualche impedimento ad esercitare l’ufficio.
In occasione della revisione dell’Albo, il comitato, presieduto dal Presidente del Tribunale e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto all’Albo professionale designato dal consiglio dell’Ordine degli Psicologi, verificherà in primis la permanenza dei requisiti per l’iscrizione all’Albo alla luce della disciplina anteriormente vigente ed altresì la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione.
Sebbene il decreto nulla dica sulle effettive modalità di verifica, i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione sono:
lo svolgimento continuativo dell’attività professionale che sussiste quando, con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione, l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo;
il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua previsti dall’Ordine che, per ciò che attiene gli psicologi, sono previsti dal CNOP e stabiliti con deliberazione della CNFC (Commissione Nazionale per la Formazione Continua) che individua, per il triennio 2023-2025, un obbligo pari a 150 crediti formativi ECM, a prescindere dall’attività svolta, poiché il professionista ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva.
Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo, e sempre in occasione della revisione dell’Albo, il segretario del comitato ovvero il cancelliere di ciascun Tribunale comunicherà agli iscritti, tramite Posta Elettronica Certificata, il termine entro cui formulare la domanda di conferma e, per gli psicologi, le comunicazioni e la trasmissione delle domande di conferma potrebbero avvenire per il tramite dell’Ordine stesso.
In ogni caso con la domanda di conferma l’interessato rende dichiarazione sostitutiva con cui conferma, aggiorna o integra le informazioni necessarie per mantenere l’iscrizione all’Albo; una mancata presentazione della domanda equivarrà ad una manifestazione di volontà di non mantenere l’iscrizione, con la conseguente cancellazione dall’Albo.
Nuove regole anche per chi vuole chiedere la sospensione o la cancellazione dall’Albo
Il CTU potrà richiedere la sospensione volontaria – ipotesi finora non prevista dalla disciplina – per un periodo non superiore a nove mesi e sarà inoltre possibile formulare più richieste di sospensione, purché la loro durata complessiva non sia superiore a diciotto mesi nell’arco di un quadriennio.
Il consulente che volesse invece chiedere la cancellazione dall’Albo od anche solo da una delle categorie o dei settori di specializzazione in cui esso si articola può sempre farlo.
Riguardo alle domande di sospensione e di cancellazione, il comitato provvederà entro trenta giorni.
E per chi ha presentato domanda d’iscrizione prima dell’entrata in vigore del decreto ma non è ancora iscritto?
Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione all’Albo prima dell’entrata in vigore del provvedimento ma non sono ancora stati iscritti dovranno possedere i requisiti per l’iscrizione all’Albo previsti negli artt. 4(1) e 5(2) del decreto.
Tante novità quindi, ma anche tante lacune da colmare: in attesa di un dettagliato approfondimento dei contenuti del Decreto, il CNOP ha di recente annunciato che, tramite l’attività istruttoria del Comitato ed il Coordinamento per la Psicologia Giuridica, completerà un documento di indirizzo finalizzato alla informazione agli iscritti per una migliore comprensione della nuova normativa, utile per l’attività dei Comitati istituiti presso i Tribunali per la valutazione dei titoli, l’iscrizione e la tenuta degli albi dei consulenti, avendo altresì recepito l’esigenza di salvaguardare l’attività dei professionisti che già operano nel settore e che sono iscritti negli albi dei consulenti.
Per orientarsi nella normativa
Sommario del Decreto attuativo del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109:
Art. 1 – Definizioni
Art. 2 – Oggetto
Art. 3 – Contenuto dell’albo
Art. 4 – Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici
Art. 5 – Domande di iscrizione
Art. 6 – Mantenimento dell’iscrizione e disposizioni in materia di vigilanza
Art. 7 – Sospensione e cancellazione volontaria
Art. 8 – Disposizioni in tema di tenuta degli albi e dell’elenco nazionale
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Art. 10 – Disposizioni transitorie
Art. 11 – Monitoraggio
Art. 12 – Clausola di invarianza finanziaria
Allegato A – Categorie dell’Albo e settori di specializzazione
Allegato B – Categoria medico-chirurgica – Tabella di equipollenza
Per ulteriori approfondimenti
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici. Dal 26 Agosto, entra in vigore il DECRETO 4 agosto 2023, n. 109
Leggi il testo integrale del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale
Note
(1) Art. 4 – Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici – 1. Ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell’albo coloro che: a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali; b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti; c) sono di condotta morale specchiata; d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse; e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale. 2. Ai fini del comma 1, lettera a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci. 3. Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall’associazione di cui all’articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l’aspirante. 4. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo. 5. In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica e’ riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze: a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché’ l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali; b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche; c) conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato. 6. Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4 rileva l’esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed è sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al comma 5, lettere a) e b). 7. L’aspirante può essere iscritto, nell’ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi. 8. Ai fini dell’iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica è valutata dal comitato.
(2) Art. 5 Domande di iscrizione 1. Nella domanda di iscrizione all’albo l’aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità: a) la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l’iscrizione; b) le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; c) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti; d) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell’ambito della conciliazione, nonché’ sul processo e sull’attività del consulente tecnico; e) il curriculum scientifico; f) l’ordine, il collegio, l’associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto; g) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l’indicazione delle condanne eventualmente riportate; h) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l’indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza; i) la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’ordinamento professionale di appartenenza; l) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali; m) l’attivita’ professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni; n) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l’attivita’ professionale svolta prodotti in copia sono conformi all’originale; o) l’impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché’ ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta. 2. Nella domanda di iscrizione nella categoria traduttori e interpreti e in quella della mediazione interculturale sono indicate le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti. 3. Alla domanda sono allegati i documenti previsti dall’articolo 16, secondo comma, n. 1, 2, 3, 4 e 5 delle disposizioni di attuazione e i documenti previsti nel presente decreto. 4. Il comitato verifica la veridicità delle dichiarazioni, anche mediante controlli a campione, e a tal fine procede ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il rilascio di dichiarazioni mendaci e’ motivo di rigetto della domanda di iscrizione o, se questa è già avvenuta, di cancellazione dall’albo. 5. Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno, e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.
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