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Lo psicologo giuridico può essere amministratore di sostegno?

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Psicologia Giuridica

Lo psicologo giuridico può essere amministratore di sostegno?

Nel precedente articolo abbiamo visto che cos’è l’amministrazione di sostegno, quando può essere attivata e quali sono i principi che ne guidano l’applicazione.

Ma chi viene nominato amministratore di sostegno? E, soprattutto, uno psicologo giuridico può assumere questo incarico?

La risposta è sì, ma con alcune importanti precisazioni.

La legge non individua infatti una specifica categoria professionale destinata a ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno. Il criterio fondamentale è un altro: la scelta deve essere effettuata dal giudice tutelare con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria.

Chi nomina l’amministratore di sostegno?

L’amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona beneficiaria ha la residenza o il domicilio.

Il giudice provvede con un decreto motivato, nel quale definisce anche i contenuti concreti dell’incarico. La nomina, infatti, non consiste semplicemente nell’individuazione di una persona che “rappresenti” il beneficiario.

Il decreto deve indicare, tra gli altri elementi:

  • la durata dell’incarico;

  • l’oggetto dell’incarico;

  • gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario;

  • gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore;

  • i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore può sostenere;

  • la periodicità con cui deve riferire al giudice in merito all’attività svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

In caso di urgenza, il giudice tutelare può inoltre adottare i provvedimenti necessari alla cura della persona o alla conservazione del suo patrimonio e può nominare un amministratore di sostegno provvisorio, specificando gli atti che quest’ultimo è autorizzato a compiere.

Questo aspetto conferma un principio fondamentale dell’istituto: l’amministrazione di sostegno non è una misura standardizzata, ma deve essere modellata sulle esigenze concrete della persona.

La Corte costituzionale ha sottolineato proprio questa caratteristica, evidenziando che è il giudice tutelare a individuare e circoscrivere i poteri dell’amministratore in relazione alle condizioni concrete del beneficiario, con l’obiettivo di limitare nella misura minore possibile la sua capacità di agire.

Chi può essere nominato amministratore di sostegno?

L’art. 408 del Codice civile stabilisce che la scelta deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario.

La legge prevede innanzitutto la possibilità che sia la stessa persona interessata, in previsione di una futura eventuale incapacità, a designare il proprio amministratore di sostegno mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In assenza di una designazione, il giudice tutelare preferisce, ove possibile:

  • il coniuge non legalmente separato;

  • la persona stabilmente convivente;

  • il padre o la madre;

  • il figlio;

  • il fratello o la sorella;

  • un parente entro il quarto grado;

  • il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La preferenza accordata a familiari e persone vicine al beneficiario non è però assoluta. Ciò che deve guidare la scelta è sempre l’interesse concreto della persona.

La legge prevede infatti che, quando ne ravvisi l’opportunità, il giudice possa nominare anche un’altra persona idonea.

Ed è proprio in questa possibilità che può trovare spazio, in determinate situazioni, anche la figura dello psicologo giuridico.

Uno psicologo giuridico può essere nominato amministratore di sostegno?

In linea generale, sì.

Non esiste infatti una norma che riservi l’incarico di amministratore di sostegno a una specifica professione. L’art. 408 c.c. consente al giudice tutelare di nominare, quando ne ravvisi l’opportunità, anche una “persona idonea” diversa dai familiari o dagli altri soggetti espressamente indicati dalla norma.

Uno psicologo giuridico può quindi essere nominato amministratore di sostegno in quanto persona ritenuta idonea dal giudice, non semplicemente in virtù del possesso del titolo professionale.

Questo significa che la domanda non dovrebbe essere posta nei termini: “Lo psicologo può fare l’amministratore di sostegno?”, ma piuttosto:

“In quali situazioni le competenze e le caratteristiche di uno psicologo possono renderlo una persona idonea a ricoprire questo incarico?”

La risposta dipende dal caso concreto.

Quando la professionalità dello psicologo può essere una risorsa?

La formazione psicologica può rappresentare una risorsa particolarmente significativa in situazioni nelle quali l’incarico richieda una particolare attenzione alla dimensione relazionale, alla storia personale e ai bisogni psicologici del beneficiario.

Non si tratta, naturalmente, di trasformare l’amministratore di sostegno in uno psicologo del beneficiario.

Sono infatti ruoli differenti e devono rimanere distinti.

Tuttavia, alcune competenze proprie della formazione psicologica possono risultare utili nello svolgimento di un incarico che, per sua natura, richiede di confrontarsi con la persona, comprenderne bisogni e aspirazioni e favorirne, per quanto possibile, la partecipazione alle decisioni che la riguardano.

L’art. 410 c.c. stabilisce infatti che, nello svolgimento dei propri compiti, l’amministratore deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

La prospettiva psicologico-giuridica può quindi essere particolarmente interessante quando la nomina richiede una persona capace di muoversi con attenzione tra protezione, autonomia, autodeterminazione e relazione.

La professionalità dello psicologo, però, non costituisce di per sé un criterio sufficiente: la valutazione deve sempre rimanere ancorata alle caratteristiche e agli interessi della specifica persona beneficiaria.

Un limite importante: chi ha già in cura o in carico il beneficiario

Esiste poi una precisa causa di incompatibilità.

L’art. 408 c.c. stabilisce che non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Per lo psicologo questo aspetto è particolarmente importante.

Non è quindi sufficiente chiedersi se lo psicologo sia professionalmente competente: occorre anche verificare quale rapporto abbia con la persona interessata.

Uno psicologo che opera all’interno di un servizio che ha in cura o in carico il beneficiario non può assumere il relativo incarico di amministratore di sostegno.

Diversa è, in linea generale, la situazione dello psicologo esterno al percorso di cura o di presa in carico, che potrebbe essere individuato dal giudice come “persona idonea”, sempre sulla base delle esigenze concrete del beneficiario.

La ratio della previsione è chiara: evitare la sovrapposizione tra il ruolo di chi cura o prende in carico la persona e quello di chi è chiamato a esercitare una funzione di protezione giuridica nei suoi confronti.

La scelta non riguarda soltanto le competenze professionali

Per uno psicologo giuridico che si avvicina a questo ambito è importante considerare un ulteriore elemento: essere professionalmente preparati non significa necessariamente essere la persona più adatta a quel determinato incarico.

Il criterio dell’art. 408 c.c. è la cura e l’interesse del beneficiario.

La valutazione dovrebbe quindi comprendere anche aspetti come:

  • la possibilità concreta di instaurare una relazione adeguata con il beneficiario;

  • la capacità di rispettarne volontà, bisogni e aspirazioni;

  • l’assenza di conflitti di interesse;

  • la possibilità di mantenere una posizione sufficientemente autonoma rispetto alla rete familiare e assistenziale;

  • la disponibilità concreta a svolgere gli adempimenti connessi all’incarico;

  • la complessità della situazione personale, familiare, sanitaria e patrimoniale della persona.

La competenza professionale può dunque essere una risorsa, ma non sostituisce la valutazione di idoneità richiesta dal caso concreto.

Amministratore di sostegno e psicologo: due ruoli da non confondere

Per lo psicologo giuridico è particolarmente importante mantenere chiara la distinzione tra funzione professionale e funzione di amministratore di sostegno.

L’amministratore di sostegno non svolge una funzione terapeutica e non è il “curante” del beneficiario.

Il suo compito è quello definito dal giudice tutelare nel decreto di nomina, nell’ambito di una misura finalizzata alla protezione della persona e alla gestione degli atti per i quali è stato previsto il suo intervento.

Allo stesso tempo, l’amministratore deve rapportarsi con il beneficiario e tener conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni.

È proprio in questo equilibrio che la formazione psicologica può assumere un valore particolare: non per trasformare l’amministrazione di sostegno in un intervento psicologico, ma per contribuire a una gestione dell’incarico realmente centrata sulla persona.

Una scelta centrata sul beneficiario

La possibilità per uno psicologo giuridico di essere nominato amministratore di sostegno va quindi letta all’interno della logica complessiva dell’istituto.

Non esiste un automatismo tra titolo professionale e nomina. Esiste, invece, la possibilità che il giudice individui nello psicologo una persona idonea, quando le sue caratteristiche personali e professionali risultino coerenti con le esigenze di tutela del beneficiario.

La domanda fondamentale rimane sempre la stessa:

Quale persona è maggiormente in grado di garantire, in quel caso concreto, la cura e gli interessi del beneficiario, rispettandone al tempo stesso autonomia, dignità, bisogni e aspirazioni?

È da questa prospettiva che anche la figura dello psicologo giuridico può trovare un proprio spazio nell’amministrazione di sostegno.

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