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Psicologia in TribunaleOffline

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    Danno estetico e danno morale: per la Cassazione n. 26419/2026 la sofferenza psicologica va valutata autonomamente

    Il ruolo della valutazione psicologica nella differenziazione del danno estetico e del danno morale dopo la sentenza di Cassazione n. 26419 del 07 ottobre 2026 della terza Sezione Civile.

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    Un livido non misura l’umiliazione: Cassazione n. 26419/2026

    Quando una persona subisce un'aggressione fisica volontaria, il danno morale non può essere valutato in proporzione rigida alla lesione provocata.

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    Incidente probatorio: cos’è, quando si richiede e come si svolge

    Home › Forum L’incidente probatorio è il procedimento che consente di assumere una prova prima del dibattimento, quando attendere il processo significherebbe perderla o comprometterla. È disciplinato dagli articoli 392 e seguenti del codice di procedura penale e rappresenta un’eccezione alla regola secondo cui la prova si forma in aula. Per lo psicologo giuridico è il contesto in cui si colloca l’ascolto protetto del minore e della vittima vulnerabile, uno degli ambiti di intervento più delicati della professione. Che cos’è l’incidente probatorioIscrizione: Abbonamento Premium Il diritto processuale italiano stabilisce, in via generale, che gli elementi raccolti durante le indagini preliminari non possano essere utilizzati come prova nel dibattimento. L’incidente probatorio è l’eccezione: il pubblico ministero, anche su sollecitazione della persona offesa, e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere l’assunzione anticipata di un mezzo di prova in una fase antecedente al processo. A differenza dei normali atti d’indagine, quanto emerge nel corso dell’incidente probatorio ha valore di prova ed è utilizzabile direttamente nel dibattimento che seguirà. È il motivo per cui si parla di prova “cristallizzata”: viene formata una volta sola, in contraddittorio fra le parti, e non è ripetibile. Quando si può chiedere L’articolo 392 del codice di procedura penale elenca i casi ordinari, accomunati dal rischio che la prova vada dispersa o si deteriori: testimonianze di persone in condizioni che ne rendono incerta la futura escussione, confronti, perizie non rinviabili, accertamenti tecnici irripetibili. L’incidente probatorio “speciale” per minori e vittime vulnerabili Accanto a queste ipotesi, il comma 1-bis dello stesso articolo prevede un regime autonomo. Nei procedimenti per i delitti indicati, fra cui maltrattamenti, riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale e atti persecutori, il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne o della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori dei casi di non rinviabilità previsti dal primo comma. Due aspetti rendono questa previsione diversa da tutte le altre. L’elenco dei reati è stato progressivamente ampliato, da ultimo con la legge 19 luglio 2019, n. 69, il cosiddetto “Codice rosso”. E la testimonianza del minore può essere assunta in questa forma anche quando il minore non sia la persona offesa, ma soltanto testimone. La condizione di particolare vulnerabilità La vulnerabilità non è un giudizio clinico lasciato all’intuizione. L’articolo 90-quater del codice di procedura penale stabilisce che la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa si desume, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e dalle circostanze del fatto per cui si procede. È una definizione che unisce elementi soggettivi e oggettivi e che il consulente deve conoscere perché orienta la valutazione richiesta dall’autorità giudiziaria. Già nella fase delle sommarie informazioni testimoniali il pubblico ministero si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia infantile quando deve raccogliere le dichiarazioni di un minore. L’obiettivo è duplice: evitare il contatto con l’indagato e impedire che la persona offesa sia chiamata più volte a ripetere il racconto, esponendola alla cosiddetta vittimizzazione secondaria, cioè al danno ulteriore prodotto dal processo stesso. L’audizione protetta: il comma 5-bis dell’art. 398 Quando accoglie la richiesta, il giudice stabilisce luogo, tempo e modalità particolari dell’udienza se fra le persone interessate all’assunzione della prova vi sono minori. L’audizione può svolgersi in un luogo diverso dal tribunale, in strutture specializzate o presso l’abitazione del minore, con l’ausilio di un esperto in psicologia infantile. Le domande delle parti non sono rivolte direttamente al minore, ma mediate dal giudice o dall’esperto, e le dichiarazioni sono documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva: la registrazione è parte del fascicolo e il modo in cui le domande sono state poste può essere verificato. La tutela non riguarda soltanto i minori. Il comma 5-ter estende le stesse modalità all’assunzione della testimonianza di persone offese maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, e la Corte costituzionale è intervenuta per ricomprendere anche il maggiorenne infermo di mente, quando le sue condizioni lo rendano necessario. Le garanzie per l’indagato L’anticipazione della prova non comprime il diritto di difesa. Le prove assunte in incidente probatorio sono utilizzabili nel dibattimento soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori abbiano preso parte alla loro assunzione. Resta però ferma l’utilizzabilità quando gli indizi di colpevolezza emergono dopo che la ripetizione dell’atto è divenuta impossibile: è la ragione per cui l’istituto esiste. Come si svolge l’udienza L’incidente probatorio si svolge in camera di consiglio, senza la presenza del pubblico, e le prove sono acquisite con le stesse modalità previste per il dibattimento. Vi partecipano il giudice, il pubblico ministero, i difensori e i consulenti delle parti. La sequenza è questa: la richiesta, con l’indicazione della prova da assumere e delle ragioni dell’anticipazione; la decisione del giudice sull’ammissibilità; l’udienza in camera di consiglio, con le eventuali modalità protette; l’assunzione della prova in contraddittorio e la relativa documentazione. Il ruolo dello psicologo giuridico L’esperto interviene in due momenti distinti, con funzioni diverse. Nella fase delle indagini affianca il pubblico ministero nella raccolta delle dichiarazioni e nella valutazione della vulnerabilità. Nell’incidente probatorio assiste il giudice nella conduzione dell’audizione protetta, mediando le domande e vigilando sulle condizioni in cui il minore rende la testimonianza. È un’attività che richiede competenze precise: la conoscenza dei protocolli di ascolto validati, la capacità di formulare domande che non suggeriscano la risposta, la consapevolezza dei limiti del proprio ruolo rispetto a quello del giudice. Un ascolto condotto male non produce soltanto un danno al minore: compromette la prova e quella prova non si può ripetere. Approfondire: i corsi di Psicologia in Tribunale Il corso on demand “L’incidente probatorio e l’ascolto protetto del minore” ricostruisce l’istituto dal punto di vista operativo: quando si attiva, come si prepara l’audizione, quali tecniche di conduzione sono riconosciute, come si documenta il lavoro svolto. Per chi opera in ambito civile, il percorso prosegue con “L’ascolto e l’osservazione del minore in ambito civile”, dedicato al contesto in cui l’ascolto non segue le regole del processo penale. Gli […]

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    Come si diventa CTU: requisiti, categorie e domanda di iscrizione per gli psicologi

    Home › Forum Gli psicologi che vogliono essere nominati consulenti tecnici d’ufficio hanno tempo fino al 31 ottobre per presentare domanda: la finestra successiva si apre a marzo 2027. A tre anni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 109, il sistema è a regime: albi telematici, elenco nazionale consultabile online, requisiti uniformi in tutta Italia e una categoria dedicata alla psicologia giuridica. Ecco chi può iscriversi, quali titoli servono, quanto costa e come si presenta la domanda. Chi è il consulente tecnico d’ufficioIscrizione: Abbonamento Premium Il consulente tecnico d’ufficio, o CTU, è l’esperto che il giudice istruttore nomina per ricevere risposte a specifici quesiti processuali. La consulenza tecnica d’ufficio è l’istituto che permette al giudice di avvalersi di un ausiliario competente in una materia che non padroneggia, per essere supportato sugli aspetti tecnici del giudizio. Per ricoprire l’incarico il consulente deve essere iscritto, oltre che al proprio albo professionale, all’albo istituito presso il tribunale nel cui circondario ha residenza anagrafica o domicilio professionale. Le categorie dell’albo e i settori di specializzazione Con il decreto n.109/2023, l’albo di ciascun tribunale è suddiviso in sette categorie: medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa e, la settima, della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense. È il riconoscimento esplicito della psicologia giuridica come qualificazione specifica per i consulenti del giudice. L’allegato A del decreto articola la professione psicologica in sette aree, ciascuna con i propri settori di specializzazione: Psicologia – area adulti (psicologia giuridica o forense; capacità di intendere e di volere, in ambito penale e civile, e capacità di stare in atti; previdenza, con indennità di accompagnamento e di frequenza, legge 104, amministrazione di sostegno; psicodiagnosi; valutazione del danno); Psicologia – area famiglia (psicologia delle relazioni familiari, con separazioni, divorzi e affidamento; valutazione della capacità genitoriale; psicologia giuridica o forense); Psicologia – area minori (minori e psicologia dell’età evolutiva, con la valutazione della capacità di discernimento in ambito civile e della capacità testimoniale in ambito penale; psicodiagnosi; valutazione del danno; psicologia giuridica o forense); Psicologia – area organizzazione e lavoro (psicologia del lavoro, con mobbing e stress lavoro correlato); Psicologia – area psicodiagnosi, area psicoterapeutica e area sociale, con i rispettivi settori. Un consulente può chiedere l’iscrizione, nell’ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, purché soddisfi i requisiti previsti per ciascuno. La scelta determina la tipologia di incarichi che il giudice potrà affidare. Cosa riporta l’albo per ciascun iscritto Per ogni consulente sono indicati la categoria e il settore di specializzazione, il titolo di studio conseguito, l’ordine o collegio professionale di appartenenza, la data di inizio dell’attività nel settore, le eventuali competenze in materia di conciliazione, la formazione sul processo e sull’attività del consulente tecnico, il numero di incarichi conferiti e quello degli incarichi revocati. L’ultimo dato merita attenzione: il numero delle revoche è visibile ed è uno degli elementi che il magistrato può considerare al momento della nomina. I requisiti generali per l’iscrizione Ai sensi dell’articolo 4 del decreto 109/2023 possono iscriversi all’albo coloro che: sono iscritti ai rispettivi ordini, collegi professionali, ruoli o associazioni professionali; sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti; sono di condotta morale specchiata; sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse; hanno residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale. La speciale competenza tecnica per gli psicologi Per la settima categoria, quella che comprende la psicologia giuridica o forense, il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando ricorrono, alternativamente o congiuntamente, le tre seguenti condizioni previste dall’articolo 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Esperienza in materia di violenza domestica e nei confronti di minori La prima condizione è quella di aver svolto negli ultimi cinque anni, in procedure aventi a oggetto tematiche attinenti alla violenza domestica e ai minori, almeno otto esperienze professionali nel ruolo di ausiliario di polizia giudiziaria o del pubblico ministero, perito, consulente tecnico d’ufficio o di parte, giudice onorario minorile, esperto psicologo ex articolo 80 dell’ordinamento penitenziario. Valgono due equivalenze: ogni anno trascorso come giudice onorario minorile supplisce quattro incarichi fra quelli elencati, e lo stesso vale per ogni biennio come esperto ex articolo 80. Titoli di specializzazione post-universitari La seconda condizione è il possesso di adeguati titoli in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché il professionista risulti iscritto da almeno cinque anni al proprio albo. Sono utili i titoli rilasciati da scuole di specializzazione universitarie, da scuole private riconosciute dal ministero competente, oppure la formazione post-lauream di almeno 150 ore complessive, acquisita tramite master universitario di primo o secondo livello o corso erogato da un ente formativo privato. Attività clinica con minori La terza e ultima condizione consiste nell’aver svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, attività di psicologo o psicoterapeuta con minori, genitori e famiglie, presso strutture pubbliche o private, comprese cooperative e associazioni. Ogni anno di attività in questo ruolo supplisce due degli otto incarichi richiesti dal primo requisito. Come si presenta la domanda La procedura è interamente telematica. Il portale del ministero della Giustizia dedicato agli albi dei consulenti tecnici, dei periti e all’elenco nazionale è operativo dal 4 gennaio 2024 ed è l’unico canale ammesso: le domande presentate in altro modo sono irricevibili. L’accesso avviene con SPID, CIE o CNS. Il professionista compila la domanda, indica categoria e settore di specializzazione, carica il curriculum e la documentazione, e invia la pratica al tribunale del proprio circondario. Dalla stessa area personale segue poi lo stato di avanzamento e riceve le comunicazioni dell’ufficio. Nella domanda vanno indicati la categoria e il settore di specializzazione richiesti, le generalità e l’indirizzo di posta elettronica certificata, la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria con i titoli conseguiti, gli eventuali percorsi formativi in materia di conciliazione e sull’attività del consulente tecnico, il curriculum scientifico e l’ordine professionale di appartenenza. Servono inoltre le dichiarazioni relative all’assenza di condanne passate in giudicato e di procedimenti penali pendenti, all’assenza negli ultimi cinque anni […]

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    Compensi CTU: 120 giorni per l’adeguamento, la sentenza n. 14327/2026 del TAR Lazio

    Il TAR Lazio, con la sentenza n. 14327/2026, ha riconosciuto l’illegittimità del mancato adeguamento dei compensi degli ausiliari del magistrato. Le Amministrazioni competenti avranno 120 giorni per provvedere, tenendo conto della variazione dei prezzi rilevata dall’ISTAT. La pronuncia riguarda anche il sistema delle vacazioni, escludendo il criterio progressivamente decrescente per quelle successive alla prima. Un passaggio importante per tutti i professionisti che operano come CTU e ausiliari della giustizia, compresi gli psicologi.

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