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L’incidente probatorio ovvero la prova cristallizzata
03/11/2021 2022-11-11 13:04L’incidente probatorio ovvero la prova cristallizzata

L’incidente probatorio ovvero la prova cristallizzata
L’assunzione della testimonianza del minore: persona offesa o testimone
Istituto del diritto processuale penale, procedimento di carattere eccezionale, l’incidente probatorio è disciplinato dall’articolo 392 e ss. del codice di procedura penale. Grazie a questo strumento giuridico, il Pubblico Ministero e il difensore dell’indagato possono chiedere, allo scopo di non pregiudicarne la genuinità, l’assunzione anticipata di una prova in una fase antecedente a quella dibattimentale. Questa fase, detta “incidentale” appunto, consente, in pieno contraddittorio tra le parti, di acquisire prove che nel tempo potrebbero andare disperse o deteriorarsi, valutatane dal giudice la pertinenza e rilevanza ai fini del decidere (art. 190 c.p.p.).
Lo Psicologo Giuridico e la tutela delle vittime di reato
Diversamente da quanto accadeva in passato, quando l’incidente probatorio mirava alla tutela della riservatezza esclusivamente dei minori under 16 (vittime di violenza sessuale o abuso), e per un più incisivo contrasto ai reati di natura sessuale o quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, a prescindere dal titolo di reato del quale è vittima, la legge n. 38 del 2009 ha esteso le stesse precauzioni a tutte le persone offese dai reati stabiliti nell’art. 392 c.p.p. e negli altri casi previsti dalla legge.
Il Pubblico Ministero, durante la S.I.T., fase dell’assunzione delle Sommarie Informazioni Testimoniali, dovrà valutare se sussista una particolare condizione di vulnerabilità della vittima, avvalendosi della competenza di un esperto in psicologia giuridico forense o in psichiatria infantile.
In questa fase, sarà necessario evitare che la vittima con particolari caratteristiche di vulnerabilità venga in contatto con l’indagato. Allo stesso tempo, bisognerà impedire che venga chiamata in più occasioni a rendere sommarie informazioni testimoniali, a meno che non sia assolutamente necessario per le indagini, al fine di evitare che sia esposta a vittimizzazione secondaria, dovendo ricordare continuamente e rivivendo l’esperienza dolorosa di quanto subito.
In seguito, sarà il giudice a valutare, se persistono condizioni di vulnerabilità della vittima e, in quel caso, a disporre l’adozione di modalità protette.
A tutela dell’imputato
Allo scopo di tutelare il diritto alla difesa, le prove assunte durante l’incidente probatorio saranno utilizzabili, nel dibattimento in aula, soltanto nei confronti di quegli imputati i cui difensori abbiano preso parte alla loro assunzione.
Inoltre, quand’anche gli indizi di colpevolezza emergano dopo che la ripetizione dell’atto probatorio sia divenuta impossibile, le prove raccolte durante l’incidente sono sempre utilizzabili.
Le fasi dell’incidente probatorio
L’incidente probatorio consiste, in sostanza, in un’udienza che si svolge in camera di consiglio, ma senza che il pubblico sia presente, durante la quale le prove vengono acquisite con le stesse modalità previste per il dibattimento in aula. Gli organi competenti sono il GIP (Giudice per le indagini preliminari), il GUP (Giudice dell’udienza preliminare), e il Giudice incaricato nel dibattimento. Alla sessione di indagine partecipano, oltre al magistrato, i rappresentanti legali e i consulenti di più parti.
L’udienza si svolge seguendo un preciso cliché:
- il contraddittorio tra le parti
- la decisione del giudice, nel merito dell’ammissibilità dell’incidente
- l’udienza in camera di consiglio
- l’eventuale ulteriore contraddittorio
- La prova “cristallizzata” e non ripetibile
In genere, il diritto processuale italiano stabilisce che tutti gli elementi raccolti durante la fase delle indagini preliminari ovvero nella fase istruttoria supervisionata dal GIP non possano essere utilizzati in seguito nei dibattimenti in aula.
Un’eccezione particolare è costituita appunto dall’incidente probatorio, istituto giudiziario attraverso il quale il Pubblico Ministero (anche a seguito della sollecitazione della vittima) e la difesa dell’indagato possono chiedere l’assunzione anticipata dei mezzi di prova nelle fasi che precedono il dibattimento.
A differenza dei normali atti di indagine, quello che emerge nel corso dell’incidente probatorio ha valore di prova ed è utilizzabile direttamente durante l’eventuale processo che seguirà. Alla stregua di una udienza processuale, la prova assunta durante l’incidente probatorio è perciò una prova “cristallizzata” e non ripetibile.
Buongiorno mi scuso per l'invio errato del messaggio precedente che ho letto erroneamente rivolto a me non essendo avvezza al…