CTU e CTP nell’affidamento e separazioni conflittuali, uno spazio di confronto trasformativo
22/08/2022 2022-09-09 11:44CTU e CTP nell’affidamento e separazioni conflittuali, uno spazio di confronto trasformativo
CTU e CTP nell’affidamento e separazioni conflittuali, uno spazio di confronto trasformativo
Marina Raimondo
corsista del corso di alta formazione Ruolo e Funzioni del Consulente Tecnico Psicologo in Ambito Minorile
Questo contributo nasce da alcune riflessioni in merito al ruolo dello psicologo giuridico nell’espletamento del suo incarico sia come CTP che CTU, alla modalità di lavoro adottata, e a come l’incontro e il confronto fra tecnici possano promuovere e potenziare fattori protettivi in casi complessi quali quelli inerenti separazioni conflittuali e affidamento minorile.
Quali i ruoli rispettivi del CTU e CTP?
La consulenza tecnica d’ufficio nelle separazioni e affidamento minori non è altro che la valutazione specialistica delle competenze genitoriali, della relazione genitori figli, della condizione psicologica del minore ai fini dell’affidamento dello stesso ai genitori allo scopo di garantire la crescita sana e armonica del minore stesso e il suo benessere psicofisico.
Quando il giudice chiede ad un esperto una consulenza tecnica d’ufficio (CTU), le parti hanno diritto a nominare consulenti di loro fiducia, i CTP, Consulenti Tecnici di Parte. La consulenza di parte consiste nell’insieme delle osservazioni e valutazioni effettuate al fine di individuare le risorse parentali positive: affettive, relazionali e materiali del proprio cliente. Il CTP può esercitare il diritto di assistere e partecipare alle operazioni peritali condotte dal CTU, accertandosi anche che il CTU e il CTP della controparte utilizzino metodologie e contenuti corretti, supportati dagli elementi emersi durante l’indagine e dalla letteratura scientifica specialistica.
Il CTP è parte integrante del sistema peritale, insieme al Giudice, al CTU e ai legali delle Parti. La Legge n. 54/2006, infatti, avendo previsto una maggiore interazione tra CTU e CTP e una modifica della procedura precedente, ha fatto sì che le osservazioni, le note e le riflessioni del CTP, che prima erano semplicemente depositate agli atti, ora vengano previamente trasmesse al CTU in risposta alla prima bozza di relazione, così che il CTU possa opportunamente allegarle alla propria relazione finale, con una sua sintetica valutazione.
Il CTP assume, in misura di quanto appena descritto, una posizione molto delicata di intermediazione tra le attese e le aspettative della parte e del legale, il lavoro di tutela e di vigilanza richiesto dal proprio ruolo consulenziale, il proprio convincimento professionale, etico e deontologico, il benessere del minore e l’indagine peritale condotta dal CTU.
Possiamo sostenere che lo spazio consulenziale in ambito civile, in riferimento alle separazioni conflittuali e all’affidamento di minori, sia caratterizzato da due livelli interconnessi che è importante mettere in evidenza:
- un livello manifesto, in funzione del quale il CTU deve rispondere ai quesiti indicati dal giudice, fotografando correttamente la situazione attuale da analizzare;
- un livello implicito, correlato all’elevata conflittualità in atto in cui la consulenza diventa, parallelamente e in maniera transferale, spazio salvifico e inquisitorio, svolgendo anche per il magistrato una funzione di contenimento delle ansie e delle tematiche che egli stesso fatica a fronteggiare.
Parafrasando Bateson, la consulenza si dovrebbe porre come un contesto in cui il gruppo di lavoro, costituito dal CTU e dai CCTTPP, diventa una learning organization, un’organizzazione che impara e incoraggia l’apprendimento dei suoi membri.
L’intervento consulenziale che si ponga come mera analisi fotografica diventa perciò, alla luce di quanto affermato, obsoleto, rischiando di creare collusione con la conflittualità della coppia. È ormai fondamentale, al contrario, immaginarlo piuttosto come uno spazio trasformativo, dove la collaborazione e il confronto fra i consulenti si pongano l’obiettivo, laddove è necessario, di superare posizioni e prospettive rigide.
CTU e CTP come spazio trasformativo
Il timore maggiore nella coppia genitoriale che si separa, protagonista di una consulenza tecnica, è quello di doversi sottoporre ad un giudizio assoluto che riguarda le proprie qualità personali e genitoriali in opposizione a quelle della controparte.
Questo timore non fa altro che alimentare e riattivare fra i protagonisti una guerra in cui l’opposizione è fra l’essere una buona madre e l’essere un buon padre, e fra marito e moglie.
Nella mia esperienza professionale di psicologo giuridico, ho notato raramente situazioni in cui c’era un atteggiamento propositivo per il quale la CTU viene vissuta come opportunità di confronto e accettazione del nuovo assetto familiare e per poter stabilire nuove regole e modalità di relazione con i figli.
Solitamente accade che, attraverso un gioco di proiezioni, il CTU venga vissuto dalla coppia apparentemente come super partes, garante del loro bene supremo rappresentato dai figli, ma inconsciamente come depositario dell’aspettativa di rivalsa sull’ex in una sorta di tribunale psicologico.
Nei confronti del CTP, ruolo in cui mi sono spesso cimentata, l’assistito nutre palesemente la pretesa di essere difeso a tutti i costi in questa battaglia. Gli avvocati spesso riferiscono che, nel corso del primo incontro, ricevono dai loro assistiti la richiesta di voler rovinare l’altro, di voler togliere i figli, di desiderare vendetta.
Il CTP quindi, nel momento in cui entra in relazione intima con i vissuti emotivi della parte, diventa anche un “contenitore” di tutte le sue esperienze e i drammi dell’altro. Tale contenimento dovrebbe poter consentire all’assistito stesso di rileggere e risignificare la propria storia personale e familiare andando oltre le barriere personali, vedendo nel confronto con l’altro una possibilità. Molto spesso una consulenza richiede un lavoro su quello che è il “transfert sulla giustizia” ovvero l’aspettativa magica che il consulente risolva tutti i problemi e lo possa risarcire dei danni (Cigoli, 1988).
Per evitare collusioni con il conflitto di coppia, che rischierebbe di parteggiare per il bambino “narcisistico” di una delle parti e non più il bambino reale, occorrerebbe assoluta cooperazione e sinergia fra i due sistemi coinvolti ovvero quello giudiziario e quello psicologico, quest’ultimo rappresentato da CTU e CTP delle rispettive parti che, a differenza di quello giuridico, si pone in maniera prioritaria come spazio in cui si tutela il benessere dei minori coinvolti, favorendo l’ascolto e la collaborazione fra due persone.
Qual è la vera funzione dei consulenti?
I consulenti di fronte alle situazioni relazionali altamente conflittuali, in cui sono spesso coinvolti anche minori, dovrebbero mostrare all’altro quello che è disfunzionale nel proprio comportamento che attiva e rinforza il circolo vizioso collusivo fatto di desiderio di vendetta e rabbia, sentimenti che ostacolano la possibilità di costruire una relazione sana tra loro in quanto genitori.
Il compito del consulente sia esso di parte o d’ufficio quindi si diversifica da quello del terapeuta per vari elementi, primo fra tutti il setting che non coincide con la stanza di terapia, ma con un contesto imprevedibile e privo di controllo: quello giuridico, che attiva spesso, negli attori che ne fanno parte, angosce persecutorie e bisogni di difesa e di attacco.
In seconda istanza il consulente non si interfaccia soltanto col proprio assistito ma ha la possibilità di verificare e confrontarsi con l’alterità ovvero con l’ex partner e i figli, accedendo così ad una visione completa e complessa al tempo stesso.
Sarebbe importante evidenziare e far comprendere a ogni parte a che cosa servisse e a cosa serva al momento ancora, dal punto di vista dei bisogni infantili irrisolti, il legame con il partner; bisogni infantili che impediscono oggi ad ognuno di lasciare andare o perdonare ma rimanendo incastrati in proiezioni sull’altro su desideri non si realizzeranno mai.
Per raggiungere questa consapevolezza è inevitabile che, soprattutto il consulente di parte, simpatizzi emotivamente con l’assistito e con la sua storia, per far emergere infine un’altra visione che, abbandonata la modalità accusatoria, favorisca nella coppia un recupero di responsabilità.
Come nel lavoro terapeutico, anche quello consulenziale favorisce l’emersione del transfert negativo che fa sì che il cliente porti a galla le proprie parti infantili, assegnando il compito di rappresentare le parti adulte, legate alla funzione genitoriale, al suo consulente, e al suo relazionarsi con gli altri consulenti tecnici.
Se i singoli componenti di una coppia trovano un luogo dove c’è ascolto attento alle individualità e a ciò che si sta facendo, questa modalità fornisce un modello che, per le leggi dell’isomorfismo, attiva in loro uno sguardo più attento alle esigenze e ai bisogni reali dei propri figli. Significa consentire loro di riappropriarsi del loro ruolo genitoriale, ascoltando i bisogni e le inclinazioni dei propri figli che non svolgono più il ruolo di prolungamenti di se stessi.
È chiaro che noi possiamo provare soltanto a gettare dei semi: se li coglieranno, i coniugi potranno comprendere che parte del loro conflitto, in realtà, viene sostenuto da elementi personali che sono stati richiamati da effetti eco o gancio.
Mi piace chiudere questo contributo citando l’art. 147 c.c., che concerne il diritto-dovere dei genitori di educare i figli, nel quale si prevede esplicitamente che i genitori devono, nel loro ruolo, prendere in considerazione le capacità, l’inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli ovvero devono avere la capacità di saper ascoltare.
Se si riesce in questo intento, la consulenza tecnica può diventare un’occasione preziosa, da non perdere, per offrire uno spazio trasformativo, che può predisporre e preparare le basi per futuri interventi post CTU di sostegno, psicoterapia o altro.
Bibliografia
Cigoli V., Galimberti C., Mombelli M. (1988), Il legame disperante. Il divorzio come dramma di genitori e figli, Milano, Raffaello Cortina editore.
Dalla nostra Academy:
-
Corso Alta Formazione Ruolo e Funzioni del Consulente Tecnico Psicologo in Ambito Familiare e MinorileProdotto in vendita€300,00 – €1.500,00
-
Etica e deontologia: lo psicologo al servizio della persona minorenne – 11-12 marzo
€200,00
-
Danno psichico e pregiudizi esistenziali in età evolutiva – 25-26 febbraio 2023
€200,00
-
Tribunale per i minorenni: come cambia? 28-29 gennaio – 11-12 febbraio 2023
€200,00
-
Valutazione delle competenze psichiche del minore – 14-15 gennaio 2023
€200,00
-
Minore testimone e/o vittima di reato: accertamento preliminare – 26-27 novembre – 17-18 dicembre 2022
€200,00
-
La valutazione delle competenze genitoriali per l’esercizio della responsabilità genitoriale – 29-30 ottobre – 12-13 novembre 2022
€200,00
-
Contenuti e procedure relativi alle varie forme di consulenza tecnica e peritale in ambito civile e penale – 15-16 ottobre 2022
€200,00
-
Consulenza tecnica e perizia: fondamenti giuridici e normativi – 1-2 ottobre 2022
€200,00
[…] Nel nostro blog abbiamo già affrontato quali modifiche il provvedimento introduce per coloro che vogliono iscriversi all’Albo e diventare…