Vittime di violenza di genere, nuove tutele nella riforma penale
25/10/2021 2022-06-15 13:42Vittime di violenza di genere, nuove tutele nella riforma penale
Lucia Elsa Maffei
Avvocato del Foro di Matera, Presidente ONDIF- sez. di Matera
Con la riforma del processo penale, diventano immediatamente efficaci i commi 11-13 dell’art. 2 della Legge: la trasmissione delle copie degli atti al giudice civile deve essere attuata non più solo nel caso di reati consumati (L. n. 69/2019, c.d. Codice Rosso) ma anche di tentativi di reati di omicidio, violenza domestica e di genere.
Dopo il via libera da parte del Parlamento, la riforma del processo penale è approdata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 237 del 4 ottobre 2021) e il 19 ottobre scorso, a dir il vero forse un po’ sotto silenzio, è entrata in vigore la Legge 27 settembre 2021 n.134, contenente la delega al Governo, per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
I commi 11-13 dell’art. 2 della Legge prevedono, quale particolare e importante novità, l’immediata estensione delle norme introdotte con la L. n. 69/2019, (c.d. Codice Rosso) alle vittime di tentato omicidio e alle vittime di delitti, in forma tentata, di violenza domestica e di genere già contemplati dal Codice Rosso.
E infatti, se per molte delle altre disposizioni, si dovrà attendere il legislatore delegato con decreti legislativi da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le disposizioni di cui all’art. 2 commi 11-13 sono invece, immediatamente efficaci.
Pertanto si applicano ora, anche al mero tentativo di reato di quelle fattispecie già previste dalla L. 69/2019 (maltrattamenti contro familiari e conviventi -art. 572 c.p.; violenza sessuale, aggravata e di gruppo -artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.-; atti sessuali con minorenne -art. 609-quater c.p.; corruzione di minorenne -art. 609-quinquies c.p.-; atti persecutori -art. 612-bis c.p.; lesioni personali aggravate da legami familiari e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso -art. 582 e art. 583-bis aggravati ai sensi dell’art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell’art. 577, primo e secondo comma) le seguenti previsioni:
- gli oneri informativi a tutela dell’incolumità fisica della vittima in relazione allo stato di libertà e quindi alla libertà di movimento del denunciato, previsti dagli artt. 90-ter c. 1-bis c.p.p. e art. 659, comma 1-bis c.p.p. ;
- l’onere per la polizia giudiziaria di procedere, senza ritardo nel compimento di atti di indagine delegati dal pubblico ministero e a trasmettere, sempre senza ritardo allo stesso, la documentazione dell’attività espletata ex art. 370 comma 2 bis c.p.p.;
- la previsione di cui all’art. 165 c.p. in base al quale l’applicazione della sospensione condizionale della pena è subordinata ad uno speciale regime riparatorio, consistente nella partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei condannati per questi reati;
- la previsione ex art. 64 bis disp. att. c.p.p. in base alla quale determinati provvedimenti penali che definiscono diverse fasi procedimentali devono essere trasmessi, senza ritardo, in copia, al giudice civile ai fini della decisione dei procedimenti che riguardano le dinamiche familiari cui possono essere connessi.
Già la Legge n. 69/2019 più nota come “Codice rosso”, con l’art. 14 comma 1, era intervenuta sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi l’art. 64 bis c.p.p in base al quale, se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età, o alla “potestà genitoriale” (rectius ormai responsabilità genitoriale ai sensi del D. lgs. n.154 / 2013), il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile, copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione ad un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza.
Si tratta di una previsione che attiene all’incidenza/rilevanza delle vicende penali, nei giudizi civili aventi ad oggetto le capacità genitoriali e la scelta del miglior regime di affidamento per i figli minori, allorché uno dei due genitori (ma a volte anche entrambi, a seguito di reciproci atti querelatori), è indagato/imputato di reati a rilevanza familiare (maltrattamenti, violenza sessuale, violenza assistita, stalking ecc.).
È il delicato problema dei binari paralleli su cui troppo spesso corrono i procedimenti penali e i procedimenti civili, con la conseguenza che spesso statuizioni assunte dall’autorità giudiziaria penale non vengono portate a conoscenza del giudice civile che si occupa delle procedure di separazione personale dei coniugi, di divorzio, dei procedimenti relativi alla regolamentazione dell’affidamento e mantenimento dei figli minori o ai fini dei provvedimenti ablativi/limitativi della responsabilità genitoriale.
La previsione come ha affermato l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione, è finalizzato ad “apprestare un meccanismo istituzionale di comunicazione, che prescinde dall’iniziativa delle parti e che permetta al giudice civile di avere elementi di informazione più completi per l’adozione dei provvedimenti in tema di separazione o di potestà genitoriale. La comunicazione delle copie degli atti, pertanto, si risolve in un mezzo di tutela per la vittima di violenza domestica o di genere”.[1]
Con l’ultima novella, ciò deve essere attuato non più solo nel caso di reati consumati ma anche di meri tentativi di reati di omicidio, violenza domestica e di genere. Si amplia quindi il ventaglio dei rimedi e delle norme a tutela delle vittime di violenza, anche se purtroppo tutto ciò sembra non bastare, poiché come la cronaca di questi giorni ci mostra, non cessa la drammatica conta delle donne vittime di femminicidio.
[1] Relazione a cura dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione sulla Legge 19 luglio 2019, n. 69, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” Rel. 62/19 – Roma, 27 ottobre 2019.
Commenti (2)
Vittime di violenza e nuove tutele, il convegno al Tribunale di Marsala – Psicologia in Tribunale
[…] rotonda, che si terrà nell’Aula Borsellino del Tribunale di Marsala, ha come punto di partenza la nota redatta sul nostro sito dall’avvocato Lucia Elsa Maffei sulle importanti novità già apportate dalla riforma del processo penale in materia di tutela per […]
Amore e non-amore: il silenzio della paura – Psicologia in Tribunale
[…] VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE, NUOVE TUTELE NELLA RIFORMA PENALE […]