Riforma Cartabia, il nuovo processo civile e il Tribunale Unico
29/07/2022 2022-12-14 17:25Riforma Cartabia, il nuovo processo civile e il Tribunale Unico
Dal 22 giugno 2022 è entrata in vigore una parte rilevante della Riforma Cartabia, introdotta dalla Legge delega n. 206/2021, in particolare quelle che riguardano il diritto di famiglia e dei minori. La legge si pone come obiettivi principali quelli di semplificare e velocizzare i contenziosi, e razionalizzare, in generale, le procedure del processo civile, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Il nuovo processo di famiglia e minorile
Le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia saranno adottate nell’arco di tre step:
- 22 giugno 2022: sono entrate in vigore, per i processi iscritti al ruolo da quella data, le norme precettive, senza la necessità di ulteriori interventi normativi
- 24 dicembre 2023: entreranno in vigore ulteriori riforme per cui è previsto incarico al Governo
- 24 dicembre 2024: verrà finalmente istituito il Tribunale Unico per le Persone, i Minorenni e le Famiglie
Il Tribunale Unico
L’Italia ha varato un’importante riforma processuale che si attendeva da anni, con la quale si è dato vita al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e ad un rito finalmente unitario per tutti i contenziosi familiari. Una riforma epocale, in quanto la normativa processuale vigente risale al ventennio del secolo scorso.
Dinanzi al Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie viene eliminato il rito camerale, vigente ancor oggi per tutti i procedimenti dinanzi al Tribunale per i minorenni e dinanzi ai Tribunali ordinari per i procedimenti che regolamentano l’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio.
La riforma unifica quindi il trattamento processuale dei figli, siano essi nati dal matrimonio o fuori da esso e si pone l’obiettivo di assicurare alle famiglie in crisi, una risposta giudiziaria celere, concentrata in un solo procedimento finalizzato alla composizione del contenzioso.
Cosa cambia nelle procedure con il Tribunale Unico
Il Tribunale Unico avrà una composizione e una sede circondariale, per i procedimenti di primo grado; una composizione collegiale e una sede distrettuale, per quelli di secondo grado.
Sarà formato da giudici togati e specializzati e potrà avvalersi di esperti di altri saperi che potranno inserirsi come giudici onorari nell’ufficio del processo o meglio ancora come consulente sottoposto al contraddittorio dei consulenti delle parti; cosa che non avviene nell’attuale sistema, poiché il giudice onorario si esprime in camera di consiglio, senza la presenza di avvocati e consulenti di parte.
Il Giudice unico consentirà inoltre di risolvere finalmente i gravi rischi di contrasto di giudicati tra le misure sulla responsabilità genitoriale del Tribunale per i Minorenni e le misure sull’affidamento del tribunale ordinario.
Dalla nostra Academy:
Che ne sarà dell’attuale Tribunale per i Minorenni
Il Tribunale per i Minorenni si trasformerà in sezione distrettuale, competente solo per le adozioni, i procedimenti penali e le materie di protezione internazionale e cittadinanza. Si occuperà, anche, del riesame di tutti i provvedimenti, sia definitivi sia provvisori con contenuto decisorio che verranno emessi dalle sezioni circondariali.
CTU, articoli di legge nella Riforma Cartabia
La riforma del processo civile sebbene cerchi di introdurre con forza riti alternativi a quelli giudiziari, come la mediazione e l’arbitrato, riserva diverse disposizioni anche alla CTU, in riferimento alle separazioni e all’affidamento dei figli.
Di particolare interesse, a questo proposito, è l’articolo 23, in merito al rito unificato denominato “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”. Nell’articolo si tratta, tra le altre cose, del riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; della predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche con l’inserimento nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze (QUI TUTTI I REQUISITI); di prevedere la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, ovvero anche al di fuori dell’albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli; di prevedere cause di incompatibilità con l’assunzione dell’incarico di consulente tecnico d’ufficio.
Concordo appieno con le sue osservazioni. La famiglia è molto cambiata e la responsabilità genitoriale coinvolge oggi dimensioni complesse in…