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Maria Cristina PassananteOnline

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    La rabbia che non sa tollerare il rifiuto

    C’è una parola che ritorna ogni qualvolta che un fatto di cronaca coinvolge adolescenti e giovani adulti: rabbia. Una rabbia improvvisa, esplosiva, apparentemente incontrollabile. Ma ogni volta che la nominiamo, come se fosse un fulmine a ciel sereno, rischiamo di perdere la domanda più importante: da dove nasce davvero questa rabbia?

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    Come si diventa Consulente Tecnico di Parte (CTP)?

    Iscrizione: Abbonamento PremiumHome › Forum Il Consulente Tecnico di Parte (CTP) è un libero professionista, operante in un determinato campo tecnico-scientifico – nel nostro caso in Psicologia Giuridica -, al quale una Parte coinvolta in un procedimento giudiziario conferisce un incarico peritale.  Il suo ruolo, sia in ambito civile che penale, è quello di assistere la Parte in causa durante lo svolgimento delle operazioni peritali effettuate dal CTU (ossia il Consulente Tecnico d’Ufficio), assumendo sia una funzione di controllo tecnico sull’operato del CTU, sia una funzione di supporto con riflessioni nuove e alternative ed osservazioni proprie da lui proposte. Il Consulente Tecnico di Parte, infatti, verifica che il CTU, durante tutto l’iter peritale, segua le metodologie di indagine scientificamente più accreditate e rispetti scrupolosamente le norme procedurali che ne regolano lo svolgimento. In alcuni casi, il CTP può svolgere anche un accertamento tecnico preventivo, prima della fase processuale, attraverso consulenze psicoforensi, quando un privato cittadino, un ente o un’istituzione, intendano intraprendere una causa. Il CTP non è un pubblico ufficiale e, a differenza del CTU, è libero di non accettare l’incarico che la Parte gli propone, qualora ritenga possano non esserci i presupposti per una corretta difesa tecnico/scientifica. Il regime di responsabilità applicabile al CTP discende dal “Contratto di prestazione d’opera intellettuale” previsto dal codice civile (art. 2230 c.c.), che il Professionista e la Parte sottoscrivono per regolamentare i diritti e gli obblighi scaturenti per ciascuna parte dalla sottoscrizione del contratto, a tutela di entrambe.  Come si diventa CTP? Lo psicologo che si accinga a lavorare in ambito giuridico-forense, dovrebbe essere consapevole della necessità di una formazione specifica in questo settore che fa da cerniera tra la psicologia e il diritto, poiché comprende che la sola formazione in psicologia non può essere sufficiente per operare correttamente nel contesto culturale e professionale del diritto e della giurisprudenza, perché quel mondo ha regole e funzionamenti propri. Solo un’adeguata formazione specialistica, come auspicabile, può consentire di creare una rete di professionisti capaci e competenti, in grado di padroneggiare strumenti diagnostici e clinici, ma anche di contestualizzare i propri interventi, tenendo conto della specificità di questo lavoro.  Un errore, infatti, viene spesso compiuto da chi opera in questo settore della psicologia: quello di credere che le finalità dell’accertamento psicologico in ambito forense siano uguali a quelle dell’ambito clinico. Al contrario, l’attività dello psicologo forense non è un’attività clinica, ma di consulenza, ed è finalizzata a rispondere a quesiti giuridici e legali di natura e finalità diverse in base ai diversi ambiti del diritto (civile, penale, minorile, etc.). Problemi formativi, normativi, buone prassi e tutela dell’utenza I contorni di questa figura professionale, pensata a tutela del diritto costituzionale di difesa, non sono stati definiti e circoscritti, né per quanto attiene alle competenze pratiche e metodologiche che deve saper maneggiare, né per quanto concerne le conoscenze procedurali e quelle del sistema in cui si trova ad operare e di cui deve essere in possesso. Il legislatore indica che la scelta del CTP venga operata in virtù del criterio fiduciario tra professionista e parte processuale. In altri termini, al Consulente Tecnico di Parte non è richiesta l’iscrizione ad un Albo, né una particolare abilitazione professionale. E, malgrado l’importanza e la delicatezza del ruolo che ricopre per la parte, il CTP non è tenuto a prestare alcun giuramento. Purtroppo, il rischio che questo incarico venga svolto senza una competenza specialistica adeguata in psicologia giuridica è ancora molto diffuso, con tutti i rischi di malpractice per impreparazione e negligenza etico-professionale. Ancora più grave è la nomina di un CTP non psicologo, quando il quesito e l’indagine da svolgere richiedono competenze e atti professionali riservati allo psicologo, con la proliferazione di casi di abuso della professione psicologica. A fronte di questo vulnus legislativo e a contrasto dei casi di malpractice, la Rete di professionisti che aderisce al progetto del portale di Psicologia in Tribunale ritiene essenziale che una “speciale competenza” e una “specchiata moralità” siano auspicabili anche per i CTP. La competenza e l’etica professionale sono le basi essenziali per garantire il diritto dei cittadini, che non può essere lasciato all’improvvisazione o alla sola buona volontà di chi, pur addentro alla materia psicologica, non abbia una sufficiente conoscenza del quadro normativo, della cornice giuridico-forense e delle sue “buone prassi”. Perché possedere buone competenze cliniche e capacità valutative è condizione necessaria per rivestire il ruolo di CTP, ma non sufficiente. La Rete professionale di Psicologia in Tribunale richiama perciò con forza l’attenzione sull’importanza della responsabilità e della correttezza metodologica e deontologica che devono necessariamente guidare l’agire di chi presta la sua opera in ambito peritale. Così come l’utilizzo di buone prassi è un valido presidio alla salvaguardia dei diritti dei cittadini, soprattutto dei più deboli, non è pensabile poter assumere incarichi in questo delicato e complesso ambito senza adeguate competenze, se pensiamo alle possibili conseguenze sulla vita affettiva, familiare, sociale delle persone coinvolte nelle consulenze. Formazione La formazione dello Psicologo Giuridico-Forense dovrebbe perciò prevedere conoscenze in merito al diritto e alla conoscenza dei codici di procedura civile e penale di riferimento, in relazione ai ruoli del CTU e del CTP; ai principi di etica e delle regole deontologiche attinenti all’ambito specifico della psicologia giuridica; ai fondamenti teorici e tecnici relativi alla psicologia generale, alla psicologia giuridica, alla psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva, alla psicologia e psicopatologia della famiglia e delle relazioni, alla psicodiagnostica forense;  ai criteri e alle metodologie accreditate in rapporto ai casi specifici e allo studio dei metodi per la redazione degli elaborati peritali. Dalla nostra Academy:

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    Disforia di genere, il percorso di transizione di Erica

    Iscrizione: Abbonamento PremiumHome › Forum Maria Cristina Passanante Psicologa giuridica “Il mio nome di battesimo è sfortunatamente Eric”. Così esordisce la giovane che mi trovo di fronte. Figlio unico, nasce dopo circa quindici anni di matrimonio. Dei genitori dice che sono due persone semplici ed umili: la madre casalinga che avrebbe anche avuto grandi potenzialità “soffre da sempre di depressione” e per via degli psicofarmaci che prende non riesce ad avere una vita molto attiva; il padre, disoccupato, percepisce il reddito di cittadinanza. Riferisce non andare molto d’accordo con loro, il rapporto con il padre è pressoché inesistente e quello con la madre è connotato da notevoli difficoltà comunicative.  Riferisce di aver avuto uno sviluppo evolutivo nella norma senza intoppi o malattie. Ricorda essere stato un bambino sereno e tranquillo, inserito senza alcuna difficoltà a scuola materna. Il percorso scolastico sempre di successo, fino alla laurea. Ricorda le prime vere crisi d’identità in epoca preadolescenziale durante la scuola media, allorquando sente di legare poco con i compagni e molto con le compagne “sentivo di avere con loro un’anima familiare”. Ricorda la profonda gratificazione e il piacere sperimentato quando a scuola i compagni le dicevano “sembri una femmina”, ma anche la sofferenza provata “mi sentivo un pesce fuori d’acqua… e tendevo a coprirmi e ad isolarmi dai compagni… ad inibire la mia spontaneità”.  Riferisce di non aver mai raccontato a nessuno della sua crisi identitaria, fino a quando, a sedici anni, nella difficoltà di affrontare i propri genitori, scrive una lettera alla madre, raccontando e svelando la sua vera identità. Sostiene di aver sin dall’infanzia manifestato comportamenti e atteggiamenti propri del sesso opposto a quello biologico, ma di aver iniziato a sentire di appartenere al sesso opposto a quello in cui era nata, percependo un vissuto interno psicologico di disagio e sofferenza rispetto al suo corpo maschile, solo con il raggiungimento dell’età adolescenziale.  “Ci sono volte in cui mi soffermo davanti allo specchio e penso a tutte quelle sofferenze che ho dovuto passare per diventare la persona che sono oggi; sorrido finalmente ma con un sorriso vero, senza finzioni né menzogne, senza recite che, prima di iniziare il percorso, ero costretta a fare per paura di non essere accettata. Ho nascosto per anni ciò che veramente ero sia a me stessa sia agli altri. Non ho mai avuto quell’adolescenza che ho sempre desiderato, ho odiato il mio corpo soprattutto quando iniziava a svilupparsi al maschile, non ero protagonista della vita che mi circondava ma succube e attenta ad essere spettatrice di me stessa, assumendo forzatamente comportamenti maschili nel modo di camminare e nel modo di relazionarmi con gli altri per paura che potessero accorgersi della mia vera anima, mettendo in conto anche il fatto che il pregiudizio regna sovrano. Non ho mai potuto realizzare né le uscite con le compagne di scuola con abitini che ho sempre sognato, con un trucco che ho sempre voluto, né tantomeno le prime cotte verso i maschietti in quanto, essendo esteticamente maschio, non potevo interessare minimamente. Ad un certo punto, non potendo andare contro la mia vera natura, ovvero quella femminile, il mio cuore ha iniziato a urlare aiuto e nel momento in cui ha urlato, è esploso come un vulcano, eruttando la libertà. Non sto qui a parlare di altre sofferenze psicologiche perché ciò che importa in questo momento è il fatto che io sia ormai una donna, soddisfatta, realizzata e soprattutto innamorata finalmente di un uomo che mi vuole bene e mi rispetta per ciò che sono e non per quello che avrei fatto finta di essere se continuavo a nascondere la mia vera anima”.  Nell’impossibilità di trovare consenso da parte dei genitori quando ancora minorenne, al raggiungimento della maggiore età, Eric si rivolge al Dipartimento di Salute Mentale per sottoporsi ad una valutazione psicodiagnostica a conferma dei sentimenti di rifiuto e di conflitto sperimentati rispetto alla propria appartenenza sessuale e, successivamente ad un periodo di psicoterapia, durante il quale gli viene diagnosticata una Disforia di Genere, inizia il percorso di transizione farmacologica presso un endocrinologo di fiducia, ottenendo una buona conversione dei caratteri fenotipici in senso femminilizzante. Alla domanda chi è oggi Eric, risponde senza alcuna esitazione “Erica!” Questo è il nome proprio femminile che si è data. È orgogliosamente una “ragazza trans”. Nulla in lei è cambiato rispetto a prima delle cure ormonali, soprattutto in ordine ai gusti sessuali: “è cambiato soltanto l’aspetto estetico” e la possibilità di amare ed essere ricambiata. I tempi lunghi per ottenere la rettificazione anagrafica di sesso e nome l’hanno costretta a vivere con documenti che non corrispondono alla sua nuova condizione di identità e di vita, determinando in lei una sorta di disagio psicologico di fondo espresso attraverso note di insicurezza, ma non inquadrabile in una sofferenza clinicamente significativa. Erica nel suo complesso manifesta una personalità stabile e coesa, in presenza di processi identificativi tutti orientati in direzione femminile. Buono anche il suo funzionamento in ambito sociale, lavorativo, personale ed esistenziale. Il percorso psicoterapeutico seguito parallelamente alla terapia ormonale intrapresa le ha permesso di affrontare con buon successo il periodo di real-life experience, tramite il quale è stato possibile valutare la sua determinazione, la sua capacità di funzionare nel genere sessuale femminile, nonché l’acquisizione di una maggior consapevolezza delle conseguenze familiari, professionali, interpersonali, scolastiche e legali, permettendole di raggiungere dei progressi nel padroneggiare alcuni suoi specifici problemi, così da riuscire a migliorare il suo equilibrio psicofisico e consolidare la sua identità di genere. Al contrario, la preoccupazione per il delicato quanto complesso intervento demolitivo per il cambiamento di sesso “non voglio farlo… è pericoloso… poi sinceramente non ne sento il bisogno… il mio corpo non lo richiede”, trova conforto nella consapevolezza della possibilità di poter scegliere se sottoporsi o meno all’intervento chirurgico. Ben informata sui rischi connessi in termini anche di danni irreversibili alla propria identità sessuale, in caso di sopraggiunti problemi di salute derivanti dalla non corretta esecuzione dell’intervento chirurgico demolitivo dei caratteri anatomici primari, ha scelto di non eseguirlo, desiderando soltanto la riattribuzione […]

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    Male or Female? Complessità dolorosa dell’identità transessuale

    Iscrizione: Abbonamento PremiumHome › Forum Maria Cristina Passanante Psicologa giuridica Generalmente il termine transizione indica il passaggio da una situazione o da una condizione ad un’altra. In questo breve lavoro, mi occuperò del sofferto transito da un’identità di genere all’altra che, nel transessualismo, assurge al ruolo di una vera e propria rinascita, un percorso che conduce ad una nuova vita, ad una nuova identità, ad un nuovo corpo.  Nella persona transessuale non coincidono due componenti dell’identità sessuale: il sesso biologico e l’identità di genere. Questa condizione comporta una grande sofferenza psicologica e un immenso disagio esistenziale e personale legati al non sentirsi rappresentati dalla propria identità di genere e dal proprio corpo. Il transessualismo configura una profonda sofferenza identitaria. (Nunziante Cesàro, Chiodi, 2006) Identità L’identità è un’istanza psichica che si origina nel tempo dall’integrazione di vari aspetti quali l’immagine somatica, la consapevolezza dell’essere e della psiche e la costanza di questi aspetti nel tempo (Dettore, 2005, pp.133). Per Jervis (1997) l’identità è la capacità di riconoscersi e di essere riconoscibile. La costruzione dell’identità è un processo complesso che si sviluppa gradualmente dalla primissima infanzia, quando il bambino ancora non ha la capacità di riconoscersi, fino a quando, verso i tre-quattro anni sviluppa una propria consapevolezza autoriflessiva. Successivamente, durante la delicata fase dell’adolescenza, che richiede una nuova strutturazione dell’identità, tutto viene rimesso nuovamente in discussione. L’identità è intesa come il prodotto della corrispondenza tra rappresentazioni del Sé, inteso in senso corporeo e psicologico, ed esperienza di sé. (Ruggieri, 1988; 1997) Identità sessuale Alla nascita un individuo viene identificato con un’identità sessuale attraverso il sesso, quello “anagrafico”, determinato dall’esame morfologico dei suoi organi genitali. L’equazione sesso anagrafico/sesso biologico – che caratterizza il nostro ordinamento giuridico – presuppone che il primo rispecchi fedelmente le componenti sessuali del titolare, sebbene nella realtà tale coincidenza non sempre sussiste. Accade, non di rado, che le molteplici componenti della sessualità umana – genetica, fenotipica, endocrinica, psicologica, culturale e sociale – entrino in rotta di collisione. L’emergere nel corso della vita di tendenze comportamentali e psichiche, caratterizzanti un sesso diverso da quello propriamente anagrafico, configura la propria identità di genere. Non riconoscere il proprio corpo e sentirsi un individuo a metà, ambivalente, vivere continuamente una dicotomia tra come si è e come si vorrebbe realmente essere, tra il corpo in cui si è nati e il proprio vissuto, significa non riconoscersi come persona e ciò non può che comportare sentimenti e vissuti di inadeguatezza, di non accettazione e di malessere. Il corpo è l’involucro, il mezzo con cui ci presentiamo e relazioniamo agli altri, percepiamo la realtà esterna, partecipiamo al mondo, esprimiamo il nostro modo di essere maschile e femminile. Il corpo è una rappresentazione di sé. Come diceva Sartre: “il corpo che vivo in prima persona sono io stesso” (Sartre, 1950). Nella persona transessuale il corpo è estraneo, negato, non voluto, ripudiato, rifiutato, odiato, vissuto come un errore, un ostacolo, fonte di frustrazione. Il corpo è la sede del conflitto. Il corpo è uno dei principali elementi che contribuiscono a delineare la nostra identità, attraverso esso ci riconosciamo e percepiamo, il corpo siamo noi stessi. (Bertherat, 1998) Attraverso il corpo comunichiamo, esprimiamo valori, comportamenti e vissuti. È come se le persone transessuali non si sperimentassero come un tutt’uno, ma vivessero una scissione dicotomica tra corpo e mente, una sorta di tendenza anacronistica, che sembra riallacciarsi al dualismo cartesiano, e andare contro l’affermazione dell’unità psiche-soma. Nella persona transessuale l’identità non è data, deve essere costruita (Galimberti). L’essere umano ha bisogno di continue conferme, di essere amato e accettato, riconosciuto per ciò che è. La persona transessuale ricerca queste conferme e questa accettazione prima di tutto in se stessa. Identità di genere Con il concetto d’identità di genere si sottolineano le componenti biologiche e intrapsichiche dell’identità (Stoller, 1963), distinguendole dall’identità legata al ruolo sociale. L’identità di genere, riguarda la sensazione intima e profonda, la convinzione permanente e precoce di essere uomo o donna. Essa esprime la presenza delle strutture mentali di “mascolinità” e “femminilità” da attribuire a sé e agli altri, che, acquisite in una fase precoce dello sviluppo infantile (dalla nascita fino ai tre anni di età circa), sono il risultato dell’interrelazione tra le attitudini dei genitori (le identificazioni parentali), l’educazione ricevuta e l’ambiente socioculturale. L’identità di genere, che è una delle componenti fondamentali del processo di costruzione dell’identità, definisce non solo l’appartenenza biologica e genetica al proprio sesso, ma soprattutto il riconoscersi e l’accettazione conscia e inconscia dello stesso, sentirsi psicologicamente come maschio o femmina. Per identità di genere deve, quindi, intendersi non solo identificarsi nel sesso manifesto e attribuito alla nascita, ma anche sentirsi in armonia con il proprio corpo. Questa “concordanza” determina una non conflittualità tra la componente biologica e quella psicologica. L’identità di genere è una connotazione psicologica, l’esperienza personale del ruolo di genere. (Money, 1975) Avere un’identità di genere non corrispondente al sesso anatomico è considerato un disturbo. (Newman, 2002) Identità di ruolo Correlata all’identità di genere, l’identità di ruolo (o ruolo di genere) (Money, 1975), è l’insieme dei comportamenti, agiti all’interno delle relazioni con gli altri, e delle attitudini che in seno a un dato contesto storico-culturale sono riconosciuti come propri dei maschi o delle femmine. Il ruolo di genere è l’espressione esteriore dell’identità di genere (Dettore, 2005). Costruito concettualmente a partire dai due anni (Schaffer, Lo sviluppo sociale, 1996) e suscettibile di trasformazione nel tempo, il ruolo di genere esprime adattamento sociale alle norme condivise su attributi e condizioni fisiche (apparenza), gesti (manierismi), adornamenti, tratti di personalità, igiene personale, discorso e vocabolario, interazioni sociali, interessi, abitudini, definiti “tipicizzati” o inappropriati per genere. In altri termini, questo concetto racchiude in sé tutti i comportamenti, atteggiamenti, espressioni di personalità, esperienze che una persona mette in atto per manifestare a se stessa e agli altri il proprio genere, e che un contesto ritiene socialmente appropriati e opportuni, in quanto manifestazioni tipiche peculiari della femminilità e della mascolinità. Orientamento sessuale Componente dell’identità sessuale è l’orientamento sessuale, cioè la meta verso cui è indirizzato il […]

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    Ruoli e funzioni del Consulente Tecnico Psicologo per il PM. Criticità, spunti di riflessione e buone prassi

    Iscrizione: Abbonamento PremiumHome › Forum Maria Cristina Passanante, Psicologa giuridica, co-ideatrice di PsicologiainTribunale.it Mariarita Guglielmi Dottoressa in Psicologia In ambito penale lo psicologo può assumere tre ruoli: può essere perito (o “Ausiliario”) nominato dal Giudice (G.I.P./G.U.P. o Giudice del dibattimento), Consulente Tecnico nominato dal Pubblico Ministero (PM) e Consulente Tecnico di Parte (CTP) nominato dalla difesa dell’indagato/imputato o dalla parte civile. Ma è sul Consulente Tecnico per il PM che vogliamo soffermarci, per definirne il ruolo in maniera chiara ed evidenziare le buone prassi da adottare durante l’attività di consulenza. Come sappiamo, il Pubblico Ministero (PM) è un organo designato per l’esercizio dell’azione penale, azione che conduce poi al processo in cui il PM sarà la controparte dell’imputato. È dunque un organo che si occupa di cercare prove d’accusa verso presunti autori di reato.  Il consulente psicologo interviene nel momento in cui, durante le indagini, il PM deve procedere ad accertamenti legati a questioni che richiedono specifiche competenze: dunque, come sancisce l’art. 359 del c.p.p., questi ha la facoltà di nominare uno o più consulenti tecnici a cui affidare l’accertamento di questioni tecnico-specifiche e che possano dare significativi contributi all’attività investigativa. La SIT (Sommarie Informazioni Testimoniali) Preliminarmente alla consulenza tecnica il P.M. può avvalersi del CT per la S.I.T. (Sommarie Informazioni Testimoniali): in questa fase il CT assume il ruolo di ausiliario della P.G. (Polizia Giudiziaria), poiché persona idonea con competenze specifiche e necessarie per il caso in questione. La S.I.T. viene svolta in ambito ordinario e/o minorile a seconda dell’età dei soggetti coinvolti, si svolge esclusivamente all’interno delle Indagini Preliminari ed è finalizzata a raccogliere la testimonianza della parte offesa, presunta vittima di reato. Si tratta di un momento, appunto, preliminare e orientativo che precede la vera e propria consulenza: con quest’ultima, che prevede un iter metodologico più complesso e articolato, si andrà infatti ad eseguire una vera e propria valutazione relativa allo psichismo del soggetto e alla sua capacità a rendere testimonianza. Per la S.I.T si fa riferimento agli artt. 351 e 362 c.p.p. che stabiliscono che “il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini.” Per l’ascolto della presunta vittima, vengono utilizzati protocolli di intervista investigativa che hanno lo scopo di far luce sui fatti oggetto d’indagine: l’obiettivo è quello di raccogliere informazioni senza pregiudizi, dunque evitando contaminazioni o suggestioni e cercando di favorire l’emergere di un ricordo più accurato e completo possibile, cosicché possa essere valido a livello giudiziario. Alcuni aspetti importanti da ricordare sono: essere chiari rispetto alla finalità dell’incontro; partire dalla creazione di un clima confortevole, di familiarizzazione che possa far sentire a proprio agio la vittima, introducendo ad esempio argomenti neutri o, in caso di minori, creando un contesto di gioco (questa fase permette anche di conoscere il soggetto e modulare, sulla base di questo, il colloquio); evitare un linguaggio ambiguo e complesso; essere pertinenti rispetto al tema trattato; mantenere un tono e un atteggiamento “neutrale” che favorisca la genuinità delle informazioni. È inoltre utile procedere “ad imbuto”, favorendo prima una narrazione e rievocazione  libera alla vittima, ponendo domande per lo più aperte e generiche e successivamente stimolare, attraverso domande più dirette e specifiche, una rievocazione guidata. La chiusura dell’intervista investigativa non deve essere sottovalutata: gli ultimi minuti del colloquio sono essenziali. Si deve infatti evitare l’errore di chiudere frettolosamente l’incontro, magari perché si sono ottenute sufficienti informazioni. Sarebbe buona prassi, per restituire serenità al soggetto e ristabilire in qualche modo l’equilibrio, concludere con un argomento neutro o anche, se si tratta di bambini molto piccoli, ripristinando un eventuale contesto di gioco in cui il colloquio era iniziato. È bene ringraziare la presunta vittima, rassicurarla e sostenerla per aver collaborato. I protocolli di intervista variano in base all’età e alle competenze specifiche delle persone da ascoltare e possono essere più o meno strutturate. La scelta del protocollo spetta all’esperto.  Le interviste maggiormente utilizzate sono: La Step Wise Interview, che viene utilizzata con soggetti di età dai sei anni in poi e normodotati L’Intervista Strutturata, utilizzata con soggetti di età inferiore ai sei anni, ma senza particolari problematiche cognitive e/o psichiche o con soggetti di età superiore ai sei anni che presentano difficoltà cognitive o altre problematiche psichiche che possano al momento dell’intervista condizionare le capacità di memoria del minore o il suo livello cognitivo generale. In tal senso, l’intervista strutturata prevede un’impostazione più semplificata L’Intervista Cognitiva, nelle due versioni, una per bambini e una per adulti. Questa intervista prevede quattro mnemotecniche che permettono il recupero delle informazioni Il fine ultimo di un “buon ascolto” è anche quello di evitare dinamiche di vittimizzazione secondaria, legata ad aspetti successivi al presunto reato subito. Modalità invasive durante il colloquio, luoghi non appropriati, scarsa attenzione alle caratteristiche personali ed evolutive della presunta vittima, sono tutti aspetti che causerebbero ulteriore sofferenza e stress. In tutti i casi il CT ha una doppia responsabilità: deve proteggere il processo investigativo e allo stesso tempo avere come obiettivo supremo la tutela psicologica della presunta vittima, in particolar modo dei minori. In tal senso un “buon ascolto” incarna sia una valenza criminologica che una valenza clinica e deve massimizzare la raccolta delle informazioni e ridurre al minimo le possibili fonti di stress al soggetto coinvolto. La consulenza tecnica per il P.M.: nomina e conferimento dell’incarico Come anticipato la S.I.T. è preliminare alla Consulenza Tecnica che invece prevede una metodologia più articolata ed è finalizzata ad una vera e propria valutazione di aspetti specifici, essendo oltretutto guidata dal quesito peritale. La nomina del CT per il P.M. è regolamentata, come già detto, dall’art. 359 c.p.p. che sancisce che il […]

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    A proposito di me

    Maria Cristina Passanante

    Psicologa Giuridica e Forense. Co-founder Psicologia in Tribunale

    Sono una psicologa con una consolidata esperienza in ambito clinico forense e aziendale.

    Insieme alla collega Stefania Tucci, ho fondato la prima piattaforma italiana interamente dedicata ai Consulenti in Psicologia Giuridico-Forense. Questo spazio innovativo non solo connette consulenti esperti, diventando un punto di riferimento per chi cerca competenze altamente qualificate, ma offre anche decine di webinar gratuiti e corsi di alta specializzazione. La piattaforma vanta una Community di oltre 25.000 follower sulle principali piattaforme social @PsicologiaInTribunale.it

    Svolgo attività di Consulenza Psicologica in ambito clinico, forense, aziendale offrendo un’attenta analisi della personalità, CTU e Perito del Tribunale Ordinario Civile e Penale, CT della Procura, CTU per il Tribunale per i Minorenni.
    CTP su tutto il territorio nazionale sia in ambito civile che penale adulto e minorile.
    - Consulenza Civile: Risarcimento del danno alla persona; Mobbing; Stalking; Bulling; Idoneità genitoriale; Interrogatori protetti del minore; Interdizione/inabilitazione.
    - Perizia Penale: Attendibilità della testimonianza del minore; Inferiorità psichica della vittima; Incapacità di intendere e di volere.

    Supervisione ai Colleghi.
    Servizio di Consulenza Giuridico-Forense per psicologi che operano in ambito clinico.

    Consulente direzionale delle compagnie assicurative Zurich Insurance Italia ed Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni nell'ambito delle visite specialistiche per la valutazione del danno biologico psichico ai fini del risarcimento del danno alla persona.

    Presto la mia professionalità in ambito formativo anche su tematiche di carattere psicologico (tecniche di comunicazione e negoziazione; gestione dello stress; gestione e motivazione dei collaboratori; sviluppo della leadership etc..).

    Docente in vari Corsi di Formazione in Psicologia Giuridica.

    Ho operato in regime di convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    Pubblicazioni:
    📚𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐏𝐬𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐆𝐢𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐨 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐧𝐬𝐞. 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐭𝐢, 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢, 𝐩𝐫𝐚𝐬𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞
    https://www.pacinieditore.it/prodotto/psicologo-giuridico-forense/

    📚 𝗟𝗔 𝗡𝗨𝗢𝗩𝗔 𝗖𝗧𝗨 𝗣𝗦𝗜𝗖𝗢𝗟𝗢𝗚𝗜𝗖𝗔 𝗗𝗢𝗣𝗢 𝗟𝗔 𝗥𝗜𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗔𝗕𝗜𝗔
    https://www.pacinieditore.it/prodotto/nuova-ctu-psicologica-dopo-riforma-cartabia/

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