Come si diventa Consulente Tecnico di Parte (CTP)?
30/03/2022 2023-11-07 22:13Come si diventa Consulente Tecnico di Parte (CTP)?
Il Consulente Tecnico di Parte (CTP) è un libero professionista, operante in un determinato campo tecnico-scientifico – nel nostro caso in Psicologia Giuridica -, al quale una Parte coinvolta in un procedimento giudiziario conferisce un incarico peritale.
Il suo ruolo, sia in ambito civile che penale, è quello di assistere la Parte in causa durante lo svolgimento delle operazioni peritali effettuate dal CTU (ossia il Consulente Tecnico d’Ufficio), assumendo sia una funzione di controllo tecnico sull’operato del CTU, sia una funzione di supporto con riflessioni nuove e alternative ed osservazioni proprie da lui proposte. Il Consulente Tecnico di Parte, infatti, verifica che il CTU, durante tutto l’iter peritale, segua le metodologie di indagine scientificamente più accreditate e rispetti scrupolosamente le norme procedurali che ne regolano lo svolgimento.
In alcuni casi, il CTP può svolgere anche un accertamento tecnico preventivo, prima della fase processuale, attraverso consulenze psicoforensi, quando un privato cittadino, un ente o un’istituzione, intendano intraprendere una causa.
Il CTP non è un pubblico ufficiale e, a differenza del CTU, è libero di non accettare l’incarico che la Parte gli propone, qualora ritenga possano non esserci i presupposti per una corretta difesa tecnico/scientifica.
Il regime di responsabilità applicabile al CTP discende dal “Contratto di prestazione d’opera intellettuale” previsto dal codice civile (art. 2230 c.c.), che il Professionista e la Parte sottoscrivono per regolamentare i diritti e gli obblighi scaturenti per ciascuna parte dalla sottoscrizione del contratto, a tutela di entrambe.
Come si diventa CTP?
Lo psicologo che si accinga a lavorare in ambito giuridico-forense, dovrebbe essere consapevole della necessità di una formazione specifica in questo settore che fa da cerniera tra la psicologia e il diritto, poiché comprende che la sola formazione in psicologia non può essere sufficiente per operare correttamente nel contesto culturale e professionale del diritto e della giurisprudenza, perché quel mondo ha regole e funzionamenti propri.
Solo un’adeguata formazione specialistica, come auspicabile, può consentire di creare una rete di professionisti capaci e competenti, in grado di padroneggiare strumenti diagnostici e clinici, ma anche di contestualizzare i propri interventi, tenendo conto della specificità di questo lavoro.
Un errore, infatti, viene spesso compiuto da chi opera in questo settore della psicologia: quello di credere che le finalità dell’accertamento psicologico in ambito forense siano uguali a quelle dell’ambito clinico. Al contrario, l’attività dello psicologo forense non è un’attività clinica, ma di consulenza, ed è finalizzata a rispondere a quesiti giuridici e legali di natura e finalità diverse in base ai diversi ambiti del diritto (civile, penale, minorile, etc.).
Problemi formativi, normativi, buone prassi e tutela dell’utenza
I contorni di questa figura professionale, pensata a tutela del diritto costituzionale di difesa, non sono stati definiti e circoscritti, né per quanto attiene alle competenze pratiche e metodologiche che deve saper maneggiare, né per quanto concerne le conoscenze procedurali e quelle del sistema in cui si trova ad operare e di cui deve essere in possesso.
Il legislatore indica che la scelta del CTP venga operata in virtù del criterio fiduciario tra professionista e parte processuale. In altri termini, al Consulente Tecnico di Parte non è richiesta l’iscrizione ad un Albo, né una particolare abilitazione professionale. E, malgrado l’importanza e la delicatezza del ruolo che ricopre per la parte, il CTP non è tenuto a prestare alcun giuramento.
Purtroppo, il rischio che questo incarico venga svolto senza una competenza specialistica adeguata in psicologia giuridica è ancora molto diffuso, con tutti i rischi di malpractice per impreparazione e negligenza etico-professionale.
Ancora più grave è la nomina di un CTP non psicologo, quando il quesito e l’indagine da svolgere richiedono competenze e atti professionali riservati allo psicologo, con la proliferazione di casi di abuso della professione psicologica.
A fronte di questo vulnus legislativo e a contrasto dei casi di malpractice, la Rete di professionisti che aderisce al progetto del portale di Psicologia in Tribunale ritiene essenziale che una “speciale competenza” e una “specchiata moralità” siano auspicabili anche per i CTP.
La competenza e l’etica professionale sono le basi essenziali per garantire il diritto dei cittadini, che non può essere lasciato all’improvvisazione o alla sola buona volontà di chi, pur addentro alla materia psicologica, non abbia una sufficiente conoscenza del quadro normativo, della cornice giuridico-forense e delle sue “buone prassi”.
Perché possedere buone competenze cliniche e capacità valutative è condizione necessaria per rivestire il ruolo di CTP, ma non sufficiente.
La Rete professionale di Psicologia in Tribunale richiama perciò con forza l’attenzione sull’importanza della responsabilità e della correttezza metodologica e deontologica che devono necessariamente guidare l’agire di chi presta la sua opera in ambito peritale.
Così come l’utilizzo di buone prassi è un valido presidio alla salvaguardia dei diritti dei cittadini, soprattutto dei più deboli, non è pensabile poter assumere incarichi in questo delicato e complesso ambito senza adeguate competenze, se pensiamo alle possibili conseguenze sulla vita affettiva, familiare, sociale delle persone coinvolte nelle consulenze.
Formazione
La formazione dello Psicologo Giuridico-Forense dovrebbe perciò prevedere conoscenze in merito
- al diritto e alla conoscenza dei codici di procedura civile e penale di riferimento, in relazione ai ruoli del CTU e del CTP;
- ai principi di etica e delle regole deontologiche attinenti all’ambito specifico della psicologia giuridica;
- ai fondamenti teorici e tecnici relativi alla psicologia generale, alla psicologia giuridica, alla psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva, alla psicologia e psicopatologia della famiglia e delle relazioni, alla psicodiagnostica forense;
- ai criteri e alle metodologie accreditate in rapporto ai casi specifici e allo studio dei metodi per la redazione degli elaborati peritali.
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