Il ruolo dello psicologo esperto ex art. 80 nell’osservazione scientifica della personalità del detenuto
11/01/2022 2022-12-15 11:22Il ruolo dello psicologo esperto ex art. 80 nell’osservazione scientifica della personalità del detenuto
Il ruolo dello psicologo esperto ex art. 80 nell’osservazione scientifica della personalità del detenuto
Stefania Borghetti
psicologa giuridica, esperto ex art. 80
La figura dell’esperto ex art. 80 è stata introdotta dall’Ordinamento Penitenziario del 1975 per coadiuvare gli operatori dell’amministrazione penitenziaria nell’osservazione e nel trattamento del condannato allo scopo di elaborare un programma rieducativo in carcere finalizzato al suo reinserimento sociale.
Tale programma, così come definito dagli artt. 1 e 13 di suddetto ordinamento, deve essere individualizzato e, per adeguarsi alla personalità socio-psichica dell’autore del reato, deve essere preceduto dall’osservazione scientifica della personalità. L’osservazione, come indicato dall’art.27 del Regolamento di Esecuzione n°230 del 2000, è demandata all’esperto ex art.80 che, con le conoscenze, gli strumenti e le tecniche peculiari della propria disciplina, ha il compito di individuare il funzionamento psichico del soggetto sotto il profilo intellettuale, affettivo, caratteriologico e attitudinale al fine di accertarne i bisogni e le eventuali carenze psichiche, affettive, educative e sociali che sono state di pregiudizio all’instaurazione di una normale vita di relazione. Attraverso la ricostruzione della storia personale, familiare e socio-ambientale, l’acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, l’osservazione del comportamento nel periodo di espiazione della pena, la riflessione sulle condotte di reato poste in essere, l’esperto ex art.80 fornisce indicazioni per la formulazione del programma individualizzato.
Centrali, in tale lavoro, sono i colloqui svolti per comprendere le motivazioni che hanno portato il condannato a compiere gli atti antigiuridici nell’ottica di promuovere una revisione critica del reato in termini di maggiore consapevolezza delle conseguenze negative delle stesse sia per se stesso che per la vittima e di individuazione di possibili azioni riparative. I dati ottenuti dall’osservazione scientifica della personalità integrati con le indicazioni delle diverse figure dell’equipe trattamentale, composta da personale dipendente dell’amministrazione (funzionari pedagogici, funzionari di servizio sociale, personale di polizia penitenziaria) sotto il coordinamento e la responsabilità del direttore dell’istituto, convogliano nella relazione di sintesi che contiene la proposta di trattamento che deve essere approvata dal Magistrato di Sorveglianza.
Il programma elaborato viene successivamente proposto al condannato che deve dare la sua adesione al percorso rieducativo attraverso la sottoscrizione del “patto trattamentale” alla presenza del direttore. L’osservazione, che inizia nel momento di esecuzione della pena, prosegue con la valutazione della partecipazione del condannato al trattamento al fine di valutarne l’andamento del percorso rieducativo ed eventualmente proporre variazioni del programma di trattamento.
L’ordinamento penitenziario prevede come elementi del trattamento rieducativo, vedi art. 15, l’istruzione, la formazione professionale, il lavoro, la partecipazione a progetti di pubblica utilità, la religione, le attività ricreative e sportive e la possibilità di agevolare i rapporti con la famiglia ed il mondo esterno.
La partecipazione al trattamento rieducativo e una condotta rispettosa nei confronti degli operatori, degli altri detenuti, della propria famiglia e di altre figure con cui interagisce permettono al condannato, previa valutazione del Magistrato di Sorveglianza attraverso l’acquisizione di una relazione comportamentale, la concessione della liberazione anticipata. In ottica rieducativa, anche per la concessione delle misure alternative alla detenzione, è prevista l’osservazione scientifica del condannato.
Commento (1)
Fiorella Maria Cossetto
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