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Il nuovo Tribunale unico tutelerà i diritti dei minori?

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Psicologia Giuridica

Il nuovo Tribunale unico tutelerà i diritti dei minori?

Lucia Maffei
Avvocato del Foro di Matera, Presidente ONDIF- sez. di Matera

Da più parti, in particolare dalla magistratura minorile, giungono critiche riguardo a come cambieranno i Tribunali per i minorenni, e tra queste c’è il timore che la Riforma Cartabia possa limitare l’apporto di psicologi e assistenti sociali nelle decisioni sui minori.

Abbiamo chiesto all’avvocata Lucia Elsa Maffei, presidente della sezione di Matera dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, ONDIF, e membro del CTS di Psicologia in Tribunale, di aiutarci a fare chiarezza sulle questioni sollevate.

Timeline dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia

“Le critiche mosse anche di recente all’istituzione del nuovo Tribunale unico introdotte dalla Riforma n. 206/2021 sono una reiterazione delle critiche mosse dalla giustizia minorile già da quando si è iniziato a discutere con la “Commissione Luiso”, costituita proprio per giungere alla formulazione della legge delega. La magistratura minorile, in sostanza, da tempo ha posto in evidenza varie problematiche, rinnovate anche nei loro recenti documenti; in particolare quella di non avere organici adeguati, che è comunque un problema della Giustizia in generale. Come lo è pure la mancata informatizzazione dei Tribunali dei minori e delle Procure in genere.
Si lamenta, poi, la perdita, dinanzi al Tribunale unico della famiglia, della collegialità e multidisciplinarietà che caratterizza il Tribunale per i minorenni, che ad oggi decide con un rito camerale ed un collegio giudicante formato da giudici togati e da altri ausiliari che coadiuvano il magistrato, ovvero specialisti in scienze psicologiche, sociali, pedagogiche mediche o altro, per giungere al provvedimento.
Si passerà, dunque, con il Tribunale unico al giudice monocratico in primo grado, ma la collegialità, essa sarà garantita comunque in sede di reclamo.
Quanto alla multidisciplinarietà, ossia alla presenza degli altri saperi e delle altre figure cardine che, in quanto ausiliari del Giudice, forniscono il loro apporto rispetto all’assunzione di provvedimenti che coinvolgono i minori (psicologi, psicologi forensi, medici, psichiatri, neuropsichiatri ecc.) sarà certamente garantita – come già oggi accade dinanzi al Tribunale ordinario – dalla presenza di CTU e CTP che, in sede di ammissione da parte del Giudice di consulenze tecniche d’ufficio, saranno chiamati ad accertare e valutare l’idoneità genitoriale, piuttosto che altre situazioni che possono incidere sulla responsabilità genitoriale, sulle modalità di affidamento dei minori, sulle questioni di maggior interesse che riguardano la vita dei figli e su cui vi è forte conflittualità tra i genitori, ecc.
In sostanza la riforma non vuole e non può rinunciare all’apporto di altri saperi specialistici che comunque trovano spazio nel rispetto delle norme del codice di rito, nel processo civile ed in quello della famiglia, ma vuole correggere e porre rimedio ad un vulnus costituito, nei procedimenti dinanzi al Tribunale per i minorenni o in quelli camerali dinanzi al Tribunale ordinario, dalla mancanza delle garanzie del giusto processo (difesa piena, rispetto del principio del contraddittorio e della prova ecc.).
E infatti, nel rito camerale dinanzi al Tribunale per i minorenni, il giudice onorario minorile (es. psicologo) partecipa nella camera di consiglio con il suo sapere e la sua valutazione, alla decisione finale, ma senza che venga assicurata alle parti del processo la stessa facoltà/diritto di poter far valere la propria voce a mezzo dei legali o di un proprio consulente di parte. Questo non risponde ai principi costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa e lede diritti fondamentali delle parti tra cui anche il minore.
Questa critica non tiene conto del fatto che nel nostro ordinamento sono stati riconosciuti, ormai da tempo, diritti soggettivi pieni ai minori di età ed ai soggetti deboli di un nucleo familiare, non più, quindi, meri “interessi” soggetti alla discrezionalità del giudice. I diritti soggettivi pieni devono essere garantiti da un sistema processuale che sia rispondente ai principi costituzionali del giusto processo e del pieno diritto di difesa, del contraddittorio e
della prova.
Paradossalmente, nell’attuale rito camerale dei Tribunali per i minorenni o in alcuni procedimenti anche dinanzi ai Tribunali ordinari, tutto questo non è stato garantito perché tali riti, ancora oggi, non sono adeguatamente regolamentati, bensì affidati alla discrezionalità del magistrato e dei giudici non togati”.


Un’altra critica mossa è quella che la legge condurrebbe ad un ritorno ad una giustizia adultocentrica. Cosa ne pensa?

“Questa critica non mi trova d’accordo perché nel nostro ordinamento stiamo assistendo, al contrario, ad una vorticosa serie di riforme del diritto sostanziale. Pensiamo al diritto alla bigenitorialità, al diritto all’“assistenza morale” dei figli, introdotta con la riforma sulla filiazione che ha sancito all’art. 315 bis c.c. non più solo il diritto del figlio “ad essere mantenuto, educato, istruito, ma anche ad essere assistito moralmente dai suoi genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni, naturali e delle sue aspirazioni”. E ancora pensiamo a modalità di carattere processuale come il diritto all’ascolto del minore in tutte le procedure che lo riguardano ed anche a tutte le recenti pronunce della Corte costituzionale come quella che ha dichiarato l’illegittimità riguardo all’automatica attribuzione del cognome paterno ai figli che non ne tutela il diritto alla piena identità personale o a quelle norme che non consentono di instaurare legami di parentela con i parenti dell’adottante, con riferimento all’adozione in casi particolari su cui ormai il legislatore dovrà intervenire per adeguare la legge.
Piuttosto la vera sfida della riforma Cartabia è, da un lato, la specializzazione della magistratura del Tribunale unico della famiglia, che non sarà più vincolata al limite temporale della decennalità; dall’altro, la speculare e altrettanto necessaria specializzazione e formazione degli avvocati e dei consulenti che si occuperanno dei diritti delle persone, delle relazioni familiari e dei minori”.

Dalla nostra Academy

Commento (1)

  1. Giovanni Camerini

    Pienamente d’accordo con l’avvocato Maffei. Il contributo dei giudici onorari corrisponde a perizie psicologiche senza contraddittorio

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