Malingering e simulazione: l’arte del dubbio metodologico nella psicologia forense

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Psicologia Giuridica

Malingering e simulazione: l’arte del dubbio metodologico nella psicologia forense

 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐢𝐚 𝐆𝐚𝐫𝐨𝐳𝐳𝐨, psicologa giuridico forense, psicoterapeuta, esperta della Rete di Psicologia in Tribunale.

Chiunque operi nell’ambito della psicologia giuridica sa bene che il primo strumento di lavoro non è un test, ma il dubbio metodologico. Uno degli ostacoli più insidiosi e, al tempo stesso, tecnicamente stimolanti in questo campo è il malingering. Spesso tradotto in italiano semplicemente come simulazione, il malingering non deve essere confuso con un disturbo mentale; si tratta, al contrario, di una strategia consapevole e intenzionale. L’individuo sceglie deliberatamente di produrre sintomi falsi, di mistificare quelli che ha o di esagerare quelli esistenti per un fine preciso.

Ma perché un soggetto dovrebbe simulare di avere o non avere una sofferenza? A differenza dei disturbi fittizi, dove il tornaconto è puramente psicologico (come il bisogno di assumere il ruolo di malato), nel malingering l’obiettivo è esterno e razionale. In ambito forense, questo può significare ottenere un risarcimento economico, evitare una condanna penale o cercare di influenzare le decisioni di un Giudice in una causa civile.

Le diverse sfumature della simulazione

Nella nostra pratica giuridica, raramente ci troviamo di fronte a una simulazione “pura”, ovvero all’invenzione totale di un disturbo. È molto più frequente osservare l’esagerazione, dove una sofferenza reale viene amplificata per apparire più invalidante. 

Esiste poi la falsa imputazione, un fenomeno sottile in cui il soggetto soffre effettivamente di un disturbo, ma ne attribuisce la causa a un evento specifico per cui sta chiedendo giustizia, omettendo una storia clinica precedente.

Il compito del consulente è quindi quello di analizzare e valutare per il Giudice ciò che risulta autentico da ciò che invece può essere costruito o artefatto, un lavoro che richiede di guardare con estrema attenzione oltre la superficie delle parole.

Quando la maschera è “troppo perfetta”: il caso del faking good

Ovviamente, la situazione in cui valutare un eventuale malingering è più necessario è l’ambito della valutazione del danno. Ma anche in altre situazioni va posta attenzione a questo indice di distorsione.

Un esempio emblematico di quanto sia delicata questa analisi può emergere anche nelle Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU) per la valutazione della capacità genitoriale. 

Immaginiamo un contesto in cui un padre, già destinatario di misure restrittive per condotte improprie verso la madre del minore, debba essere valutato per stabilire il suo ruolo educativo.

In questi casi, è raro che il soggetto simuli una malattia; assistiamo invece al fenomeno opposto, il faking good (o simulazione di salute). Il soggetto si presenta al colloquio offrendo una versione di sé priva di qualsiasi ombra: si descrive come un genitore impeccabile, calmo e amorevole, negando ogni forma di fragilità o impulso aggressivo. È una narrazione edulcorata che mira a rassicurare il consulente e a nascondere i propri limiti.

Qui entra in gioco il rigore psicometrico. Tutti sappiamo che per un buon lavoro consulenziale dobbiamo ancorare le nostre valutazioni non solo ai colloqui, ma anche a batterie di test che siano evidenced based e approvate dalla comunità scientifica. Nel caso del malingering abbiamo dei test che comprendono già delle scale di verifica. Come per esempio l’MMPI.

Attraverso l’uso del MMPI-2, il perito analizza le scale di validità. Se un soggetto ottiene punteggi molto alti nella Scala L (Lie), può significare che sta tentando in modo ingenuo di apparire moralmente superiore. Se è alta anche la Scala K (Correzione), allora possiamo trovarci di fronte a una difesa strutturata per nascondere i propri difetti. Quando questi indici si combinano in modo anomalo, il profilo che ne deriva è tecnicamente non valido. Ovviamente per valutare un malingering non ci baseremo solo su questo, ma sulla coesistenza di vari indici sia testistici che, per esempio, sul linguaggio non verbale durante i colloqui, eventuali contraddizioni, ecc.

In questo caso queste evidenze significano con molta probabilità che le risposte fornite non riflettono la reale personalità dell’uomo, ma solo l’immagine che lui voleva mostrare di sé. Il consulente non scriverà che il padre è un bugiardo, ma spiegherà al Giudice che il profilo è viziato da una distorsione intenzionale che impedisce una valutazione reale delle sue competenze, avvalorando ed ancorando quanto scritto sulla metodologia adottata e sul rigore scientifico utilizzato.

Gli strumenti clinici: scovare l’incongruenza

Per evitare giudizi soggettivi, la psicologia forense si affida a protocolli scientifici validati. Facciamo qualche esempio, pur tenendo conto della necessità del consulente di costruire una batteria testistica evidenced based e che corrisponda alle competenze del tecnico stesso.

Il SIRS-2 è un’intervista strutturata che “stana” il simulatore nella misura in cui propone sintomi talmente rari o assurdi che nemmeno un paziente psichiatrico grave riferirebbe. Allo stesso modo, strumenti come lo IOP-29 o il SIMS permettono di misurare quanto le risposte del soggetto siano coerenti tra loro nel tempo.

Tuttavia, lo strumento principale rimane l’integrazione dei dati: il consulente deve confrontare i risultati dei test con la storia clinica del soggetto (anamnesi), con gli atti processuali e con l’osservazione costante del comportamento non verbale durante i colloqui.

Tradurre il dato tecnico in decisione legale

La fase finale, come sappiamo, è la stesura della relazione per il Magistrato, dove il rigore terminologico è fondamentale. Il perito deve spogliarsi di ogni giudizio morale. Il suo compito non è condannare il comportamento del soggetto, ma fornire dati tecnici solidi.

Dichiarare che un profilo è “non valido per distorsione intenzionale” garantisce che le decisioni legali poggino su fatti clinici reali, tutelando così l’integrità del sistema giustizia e, soprattutto, i soggetti più vulnerabili coinvolti nel procedimento.

Bibliografia

  • American Psychiatric Association (2023). DSM-5-TR, Milano, Raffaello Cortina Editore.
  • Giromini L., Viglione D. J., Zennaro A. (2018), IOP-29: Inventory of Problems, Firenze, Edizioni Hogrefe.
  • Rogers R., Bender S. D. (2018), Clinical Assessment of Malingering and Deception, New York, Guilford Press.

Sartori G., Orrù G. (2014), “La rilevazione della simulazione e della menzogna”, in Trattato di psicologia giuridica, Padova, Cedam.

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