Consulente tecnico di parte (CTP): cosa fa, come si viene nominati e come si scrivono le osservazioni alla CTU

CTP
Psicologia Giuridica

Consulente tecnico di parte (CTP): cosa fa, come si viene nominati e come si scrivono le osservazioni alla CTU

Per uno psicologo, il ruolo di consulente tecnico di parte è spesso la prima porta d’ingresso al lavoro nei tribunali: non richiede l’iscrizione ad alcun albo, non dipende dalla nomina di un giudice e il compenso si concorda direttamente con il cliente. È l’avvocato a cercarlo, quando in una causa sulla capacità genitoriale o sull’ascolto di un minore la parte assistita ha bisogno di un esperto che sappia leggere, e all’occorrenza osservare scientificamente, la consulenza disposta dal tribunale. Ecco che cosa fa davvero un CTP, quali sono i suoi tempi processuali e perché le osservazioni critiche sono il punto in cui si misura la sua preparazione.

Chi è il consulente tecnico di parte e quando entra nel processo

Il consulente tecnico di parte (CTP) è l’esperto nominato dalla singola parte per assisterla sul piano tecnico a garanzia che il consulente del giudice svolga correttamente le proprie indagini. La sua figura è disciplinata dall’articolo 201 del codice di procedura civile: con l’ordinanza di nomina del consulente d’ufficio, il giudice istruttore assegna alle parti un termine entro il quale possono depositare la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico.

Il codice ne definisce anche i poteri. Il consulente della parte assiste alle operazioni del consulente del giudice e partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente d’ufficio, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le proprie osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Due precisazioni che spesso sfuggono. La nomina di un tecnico di fiducia è una facoltà, non un obbligo: la Cassazione ha chiarito che costituisce esercizio del diritto di difesa e che la parte può presentare osservazioni critiche alla relazione del CTU anche quando non abbia designato tempestivamente un proprio consulente. E la consulenza di parte non è un mezzo di prova: è un’allegazione difensiva di contenuto tecnico che, se non confutata esplicitamente, deve ritenersi implicitamente disattesa.

La differenza con il CTU

Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) è un ausiliario del giudice, lavora su un quesito che il giudice ha formulato e risponde al tribunale. Il consulente di parte lavora per chi lo ha incaricato, ma resta vincolato al metodo scientifico: il suo compito è esprimere manifestazioni di scienza, non di volontà, e non può sostituirsi al difensore nelle attività che spettano all’avvocato.

Quanto guadagna un consulente tecnico di parte

È la differenza economica la caratteristica più rilevante fra i due ruoli. Il CTU viene liquidato dal giudice secondo tabelle ministeriali ferme al 2002, con vacazioni che valgono 14,68 euro ogni due ore. Il consulente tecnico di parte non è vincolato a quelle tabelle: il suo compenso è pattuito liberamente con il cliente con onori che vanno dai 2000 euro a salire.

Questo significa che l’onorario dipende dalla complessità dell’incarico, dal tempo richiesto e dalla reputazione del professionista, esattamente come accade nella libera professione. Ed è la ragione per cui molti psicologi giuridici costruiscono la parte più consistente del proprio fatturato peritale proprio sulle consulenze di parte, usando le nomine d’ufficio per accumulare esperienza e credibilità.

Un secondo vantaggio riguarda l’accesso. Per essere nominati CTU occorre l’iscrizione all’albo, che si può chiedere solo in due finestre l’anno. Per lavorare come CTP serve invece che un avvocato si fidi: la selezione la fanno gli studi legali, non le commissioni dei tribunali.

Come si affianca l’avvocato durante le operazioni peritali

Il lavoro del consulente di parte si svolge dentro tempi processuali precisi. L’articolo 195 del codice di procedura civile prevede che il giudice fissi tre termini: quello entro cui il consulente d’ufficio trasmette la relazione alle parti, quello entro cui le parti gli trasmettono le proprie osservazioni e quello entro cui il consulente deposita in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione su di esse.

Di conseguenza, il CTU è obbligato a confrontarsi con le critiche ricevute prima di depositare l’elaborato definitivo. Nella fase che precede il deposito si concentra quindi il momento di massima utilità del consulente di parte, perché nulla esclude che il consulente d’ufficio, sulla base delle osservazioni critiche, modifichi le conclusioni a cui era arrivato. Il lavoro del CTP, in concreto, si articola in quattro momenti:

  • incontro con la propria parte per conoscerla approfonditamente;
  • lo studio minuzioso del fascicolo con la lettura del quesito. Prima ancora di incontrare il CTU, il consulente di parte verifica con l’avvocato che cosa il giudice ha effettivamente chiesto e quali sono i limiti dell’indagine;
  • la partecipazione alle operazioni peritali. Con colloqui, osservazioni, somministrazione dei test il CTP assiste, prende nota delle procedure seguite e segnala in tempo reale le irregolarità metodologiche;
  • le osservazioni tecniche alla bozza di relazione. È il passaggio centrale, che merita un capitolo a sé;
  • il supporto all’avvocato nelle fasi successive. Fornire al difensore gli argomenti tecnici per la comparsa conclusionale e, se necessario, per l’appello.

Come si costruiscono le osservazioni critiche

Le osservazioni sono l’atto che distingue un consulente di parte preparato da uno che si limita a dissentire. Un rilievo generico, che contesta le conclusioni senza toccarne le premesse, viene liquidato dal CTU in due righe e non lascia traccia nella relazione definitiva. Le critiche che funzionano davvero si muovono su tre piani distinti:

  • il piano metodologico. Quali strumenti sono stati somministrati, se sono validati per quella popolazione e per quel quesito, se le procedure di somministrazione sono state rispettate, se i colloqui sono stati condotti in setting adeguati;
  • il piano della coerenza interna. Se le conclusioni discendono dai dati raccolti, se esistono elementi nel materiale peritale che le contraddicono, se il consulente ha risposto al quesito o è andato oltre;
  • il piano giuridico. Se sono stati rispettati i termini, il contraddittorio e i limiti dell’incarico, perché una consulenza può essere contestata sul piano procedurale prima ancora che su quello clinico.

Vale la pena ricordare, infine, che le preclusioni non sono rigide: secondo la Cassazione, la mancata formulazione di rilievi nei termini non impedisce di arricchire e specificare le critiche nelle fasi successive del giudizio. Resta però evidente che una contestazione arrivata quando la relazione è già depositata pesa molto meno di una che il CTU ha dovuto affrontare prima di firmarla.

Perché la competenza clinica, da sola, non basta

Uno psicologo esperto, ad esempio, di valutazione della genitorialità possiede il sapere necessario, ma non necessariamente il linguaggio e i tempi del processo. Il consulente di parte deve scrivere per un lettore giuridico, motivare ogni rilievo, restare nei limiti del quesito e reggere il confronto diretto con un collega che sostiene la tesi opposta, spesso alla presenza dell’avvocato che lo ha incaricato e che valuterà se richiamarlo in una causa successiva.

È un mestiere che si impara osservando chi lo pratica. Per questo, nella formazione del CTP, la parte decisiva non è la teoria, ma il confronto su casi reali e la revisione delle proprie osservazioni da parte di un professionista che quelle stesse osservazioni le ha scritte decine di volte.

Come prepararsi al ruolo di CTP

Psicologia in Tribunale dedica a questo percorso due proposte formative complementari: il “Corso intensivo online per consulente tecnico di parte”, pensato per chi parte da zero, e il percorso “Consulenza tecnica di parte. La formazione del CTP”, articolato in tre corsi, che segue il consulente dalla nomina alla redazione delle osservazioni. E poi c’è pure l’ebook sulle osservazioni critiche alla CTU.

Chi ha già ricevuto un incarico, o sta per accettarne uno, trova nella supervisione individuale con i professionisti della Rete lo strumento più diretto: un confronto su quel caso specifico, sulle osservazioni da presentare e sulla strategia da concordare con l’avvocato. Gli abbonati alla community Premium accedono ai corsi con il 40% di sconto e alle supervisioni con una riduzione del 30%, oltre ai materiali operativi e alle sentenze commentate. Entra nella community e confrontati con chi nei tribunali ci lavora ogni giorno.