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Maria Cristina Passanante pubblicato
Mi giungono molti quesiti relativi al COMPENSO DEL C.T.P. . Provo a chiarire. Il compenso del C.T.P. costituisce una spesa di lite, pertanto, pur essendo anticipato dalla parte che lo ha nominato, può venir ripetuto dalla controparte ove la domanda venga accolta. L’entità del compenso può essere liberamente concordato tra le parti, non essendovi disposizioni normative che definiscano il minimo ed il massimo del compenso. L’art. 9, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha infatti abrogato “le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”. Unica regola che presiede alla determinazione dell’onorario dovuto al professionista riguarda il momento dell’accordo: l’art. 9, comma 4, del precitato D.L. dispone, infatti, che il compenso vanga pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale e dopo che il professionista abbia reso edotto l’assistito di un preventivo di spesa in cui è indicata ogni singola voce del compenso.
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