Nei casi di separazioni e affido, quale ruolo riveste la figura del CTU psicologo?
12/10/2020 2022-06-15 14:02Nei casi di separazioni e affido, quale ruolo riveste la figura del CTU psicologo?

Nei casi di separazioni e affido, quale ruolo riveste la figura del CTU psicologo?
Maria Cristina Passanante
Psicologa Giuridica Forense
L’introduzione della Legge n. 54/2006 ha permesso all’Italia di superare la vecchia regola dell’affido esclusivo, stabilendo la regola dell’affido condiviso.
In una forma un po’ utopistica, questa normativa vuole proporsi di tutelare e garantire una migliore continuità nella cura e nell’educazione dei figli durante la separazione coniugale dei genitori.
La nuova normativa prevede che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori che dovrebbero esercitare la propria responsabilità genitoriale adottando, di comune accordo, le decisioni, con equa ripartizione dei compiti in relazione ai differenti ruoli, competenze e disponibilità.
Purtroppo, la legge ha fallito nell’intento di scoraggiare l’inizio di dispute giudiziarie lunghe e complesse tra gli ex coniugi, al fine di ottenere l’affido esclusivo dei figli, a detrimento del benessere di questi ultimi.
Nei casi di separazioni conflittuali, spesso, il Giudice ritiene necessario chiedere un parere ad un consulente tecnico di ufficio di suo fiducia il quale dovrà valutare non soltanto le attitudini potenziali di ciascun genitore, ma anche accertare le reali capacità di assolvere i compiti genitoriali nei confronti di quello specifico figlio, al di là dei conflitti che hanno determinato la separazione coniugale.
Il ricorso da parte del Giudice alla figura del CTU psicologo al fine di avere pareri tecnici nei casi di separazione e divorzio, in materia di affidamento dei figli coinvolti, è divenuto sempre più frequente.
In Italia, il numero di consulenze tecniche nell’ambito delle separazioni conflittuali è in aumento e, in pieno accordo con il compito delicato e competente che sono chiamati a svolgere gli esperti, si evidenzia la necessità di una formazione altamente specifica sia in materia psicologica che legale.
Obiettivo della consulenza tecnica psicologica è quello di valutare tutte le caratteristiche sia individuali che relazionali della famiglia, al fine di comprendere al meglio quale sia il contesto psicologico ed ambientale in cui i figli si trovano a vivere.
Primo tra tutti i “funzionamenti genitoriali” oggetto di valutazione, quello del “criterio di accesso” all’altro genitore si occuperà di determinare la cooperazione e disponibilità o, al contrario, l’opposizione che ciascun genitore può determinare rispetto al diritto dell’altro a prendere attivamente parte alla crescita e educazione dei figli.
Per raggiungere questo obiettivo di analisi, è necessario concepire la consulenza tecnica non come una semplice “fotografia” delle dinamiche tra i coniugi nei confronti dei figli, ma nel suo ruolo “trasformativo”, ruolo attraverso il quale ogni membro della famiglia oggetto di valutazione possa, da un lato, storicizzare e contestualizzare la propria vita, la propria storia personale, non vedendo negato il proprio diritto a “narrarsi”, dall’altro, modificare le variabili che mortificano le probabilità di una genitorialità serena e condivisa.
La consulenza tecnica deve perciò rendersi “fruibile” per tutti i membri della famiglia cosicché possa costituire non un punto di arrivo, ma un punto di partenza.
L’intervento del consulente deve prevedere tanto elementi di mediazione, in grado di mitigare le condizioni conflittuali, quanto elementi di “cura” che consentano la progressiva presa di consapevolezza delle dinamiche individuali e relazionali interne alla coppia genitoriale.
Spesso, le aspettative nutrite dalle singole parti nei confronti del Consulente appaiono confuse o ambivalenti, e possono ostacolare una risoluzione ottimale del problema. Accade infatti che il Consulente venga investito di ruoli e poteri che nella realtà sono appannaggio del Giudice o, al contrario, che venga confinato in un ruolo assolutamente marginale.
Vale la pena sottolineare, per concludere, che perché il provvedimento emesso dal Giudice a seguito della lettura dell’elaborato peritale redatto dal Consulente possa dirsi veramente efficace, deve radicarsi nel consenso razionale ed emotivo delle parti in causa, ovvero nell’accettazione di quanto il Tribunale dispone.
E’ per tutti questi motivi che la consulenza tecnica può risultare il terreno privilegiato affinché si crei un clima di accettazione e consenso nei confronti delle disposizioni del Tribunale.
Infine, vale la pena soffermarsi sulla valenza della relazione tra il CTU e il minore al centro del conflitto di affidamento tra gli ex coniugi. Molto spesso, le situazioni relazionali nella quale vengono a trovarsi i figli della coppia in separazione sono confusive e ambigue, tali da determinare disorientamento o risultare francamente traumatiche. Conseguentemente, il CTU psicologo diviene l’unico professionista che può “pre-occuparsi” di spiegare al minore cosa sta accadendo, con chiarezza ed onestà, senza sbilanciarsi in promesse tanto gratuite quanto onnipotenti.
La ragioni che spinge a stabilire un rapporto autentico con il minore è prioritariamente quella di attenuare le difficoltà emotive che lo stesso si trova a vivere, beneficiando degli apporti del sostegno della consulenza in termini di serenità e opportuna chiarezza.
Concludendo, la consulenza tecnica rappresenta perciò un’opportunità per la famiglia tutta per approdare a migliore comprensione individuale, relazionale e familiare.
Per difficoltà lavorative non ho potuto seguire live il corso ed ho sfruttato a pieno la possibilità di seguire le…