Iscrizione: GratuitaLavorare come psicologo in carcere significa operare all’interno di un’istituzione complessa, regolata da tempi, funzioni e ruoli che incidono profondamente sulla pratica professionale.Non si tratta solo di intervenire sul singolo, ma di muoversi in un sistema strutturato, in cui la dimensione clinica è costantemente intrecciata a quella istituzionale e giuridica. Uno dei primi nodi con cui lo psicologo si confronta è il mandato istituzionale. Il ruolo dell’esperto ex art. 80 O.P. non coincide con quello dello psicologo clinico in altri contesti: implica funzioni di osservazione e trattamento, una posizione definita all’interno dell’istituzione e la capacità di costruire un setting coerente con i vincoli del carcere. Comprendere fino in fondo questo mandato è fondamentale per orientare le scelte operative e mantenere chiarezza di ruolo, anche nei casi più complessi. Il lavoro in carcere è, per sua natura, un lavoro di rete. Lo psicologo non opera mai da solo, ma è chiamato a dialogare costantemente con educatori, polizia penitenziaria, area sanitaria, direzione e, più in generale, con i servizi della giustizia.Saper comunicare, condividere letture, sostenere il confronto tra punti di vista diversi richiede competenze psicosociali specifiche, che vanno oltre la formazione clinica tradizionale. La qualità del lavoro dipende in larga misura dalla capacità di stare nell’équipe e di contribuire attivamente alla costruzione di un linguaggio comune. Il detenuto e la relazione professionale Un altro snodo centrale riguarda l’approccio al detenuto e il colloquio clinico in ambito penitenziario. Il colloquio in carcere ha caratteristiche proprie: setting atipici, tempi contingentati, obiettivi specifici e limiti ben definiti. Trasformare il colloquio in uno strumento realmente utile al trattamento richiede strategie operative chiare e una continua riflessione sul senso dell’intervento all’interno del progetto trattamentale. Il detenuto porta con sé una storia personale complessa, spesso segnata da fragilità relazionali, sociali ed emotive. L’ingresso in carcere rappresenta una rottura profonda nella continuità della vita, che può generare disorientamento, chiusura e difficoltà di adattamento. In questo contesto, la relazione con lo psicologo assume un valore particolare. La richiesta di aiuto non è sempre esplicita e spesso emerge in modo indiretto, attraverso comportamenti, atteggiamenti o difficoltà di inserimento nel contesto istituzionale.Per questo il lavoro psicologico richiede capacità di ascolto, osservazione e lettura del non detto, insieme a una solida consapevolezza del proprio ruolo e dei confini dell’intervento. La complessità del ruolo emerge con forza anche quando lo psicologo opera nella giustizia minorile. Il colloquio con il minore autore di reato, la costruzione di una progettualità educativa e il raccordo con i servizi territoriali pongono questioni cliniche e istituzionali particolarmente delicate, che richiedono modelli di intervento specifici e una solida capacità di integrazione tra dimensione clinica ed educativa. Ulteriori livelli di complessità si presentano nel lavoro con il detenuto straniero, dove alle variabili cliniche si intrecciano differenze culturali, linguistiche e sociali. In questi casi, l’intervento psicologico richiede un approccio realmente multidisciplinare, il dialogo con il mediatore culturale e una forte integrazione con le figure interne allo staff, per evitare letture riduttive o stereotipate del disagio. Tutto questo lavoro prende forma all’interno dell’équipe multidisciplinare penitenziaria, dove lo psicologo è chiamato a dialogare con l’area della Sicurezza e con l’area del Trattamento, e spesso anche con i servizi esterni, come l’UEPE. Coordinamento, comunicazione e gestione delle dinamiche interprofessionali non sono aspetti accessori, ma competenze centrali del ruolo. Perché servono spazi di supervisione In questo contesto, il lavoro dello psicologo in carcere è caratterizzato da alta complessità, responsabilità elevate e margini decisionali delicati. Non sempre esistono spazi strutturati per fermarsi, riflettere sul proprio operato, confrontarsi su casi e criticità, rimettere a fuoco il mandato e il ruolo. È da questa esigenza che nasce il ciclo di laboratori di supervisione per psicologi che lavorano in ambito penitenziario:6 incontri live di lavoro in piccolo gruppo, confronto su casi reali e supervisione, dedicati ai principali nodi della pratica professionale in carcere. 👉 La supervisione non è un’aggiunta alla formazione, ma parte integrante del lavoro dello psicologo in carcere.Un luogo in cui la complessità non viene semplificata, ma letta, condivisa e trasformata in competenza professionale. In aggiunta al percorso formativo specifico sull’argomento, “Lo psicologo esperto ex art. 80″, disponibile on demand nella nostra Academy, con questi laboratori vogliamo soddisfare la costante richiesta di creare dei focus di approfondimento su problematiche che si incontrano nella pratica quotidiana all’interno dei servizi, per offrire una chiave di lettura e di intervento pratica che va oltre la formazione teorica. 6 incontri intensivi live di lavoro in gruppo, confronto su casi reali e supervisione, pensati per psicologi che già operano nei servizi della giustizia penitenziaria e che vogliono: consolidarsi come esperti ex art. 80; acquisire strumenti pratici immediatamente spendibili nel lavoro con detenuti, minori autori di reato e contesti istituzionali. Lavori come psicologo ex art. 80, iscriviti ai laboratori Visualizza i Laboratori di Supervisione

Negli ultimi mesi il termine “maranza” è entrato con forza nel dibattito pubblico, diventando una parola–contenitore capace di evocare, in modo indistinto, disagio giovanile, devianza, criminalità urbana e insicurezza sociale. Come spesso accade in questi casi, l’allarme si è diffuso più rapidamente delle analisi, trasformando un fenomeno complesso in un’etichetta semplificante, utile a generare consenso emotivo ma poco efficace sul piano preventivo e giuridico.

Ci sono momenti in cui la paura è troppo grande per essere guardata in faccia. Quando irrompe all’improvviso, quando spezza la continuità della vita quotidiana, il corpo e la mente cercano riparo come possono. Non sempre nella fuga. Non sempre nell’azione efficace. A volte nella distanza.

Oltre il clamore mediatico: le competenze genitoriali e le metodologie di valutazione evidence-based
Negli ultimi mesi, anche in seguito al forte interesse mediatico suscitato dalle note vicende della cosiddetta “famiglia nel bosco”, il dibattito pubblico si è concentrato con crescente intensità sul ruolo dei genitori nell’educazione e nella crescita dei figli. Al di là delle semplificazioni e delle polarizzazioni che spesso accompagnano la narrazione giornalistica, la psicologia ci ricorda da tempo come le relazioni familiari rappresentino i veri “mattoni” della costruzione dell’identità individuale: le esperienze relazionali precoci influenzano in modo profondo lo sviluppo emotivo, affettivo e sociale della persona.

TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI Al fine dell’individuazione del trattamento IVA delle prestazioni che un professionista in qualità di psicologopuò svolgere, la legge non fornisce un’elencazione precisa delle diverse casistiche e attività: in pratica nonesiste una classificazione delle prestazioni che in base alla Legge Iva sono esenti oppure imponibili.La legge individua soltanto dei criteri “guida” da applicare al singolo caso, in base ai quali si deve procedereper estensione ed interpretazione. Quello che rileva è la natura OGGETTIVA della prestazione sottostante (e non ilcliente/committente/paziente nei confronti del quale la fattura è emessa)La distinzione principale riguarda: A) prestazioni di natura CLINICA: esenti da IVA ex art.10, comma 1, n.10 del DPR633/72Vengono definite prestazioni di natura clinico-sanitaria quelle prestazioni il cui scopo è “tutelare,mantenere e/o ristabilire la salute delle persone” (circolare Ag. Entrate N. 4/E del 28/01/2005).Rileva la natura oggettiva delle prestazioni indipendentemente dal soggetto a cui vengono fatturate: ad esempio le supervisioni rientrano in questa fattispecie, seppur fatturate al collega e non al destinatario finale-paziente privato, oppure le prestazioni fatturate ad un ospedale per conto del quale si effettuano sedute di psicoterapia nei confronti di pazienti privati. B) prestazioni di natura NON CLINICA: imponibili iva (oggi al 22%)si tratta di quelle prestazioni che non rientrano nella definizione di cui al punto (A).A titolo esemplificativo: consulenze aziendali, ricerche di mercato, CTU in Tribunale, attività diformazione, attività da educatore…Si allega uno schema elaborato sulla base dei criteri sopra individuati e dell’esperienza: si precisa che non sitratta di strumento dell’Agenzia delle Entrate o di allegato alla Legge Iva.Non è in tal senso esaustivo o da seguire in modo acritico: fornisce solo dei confini entro cui muoversivalutando in base ai criteri esposti.Si ritiene utile, a titolo di completezza, precisare i riferimenti che portano ad assoggettare le perizie di CTU oCTP a prestazioni NON cliniche, anche quando hanno per oggetto, ad esempio, una valutazione di tipoclinico. La Corte di Giustizia Europea, infatti, con sentenza del 14 settembre 2000 relativa al procedimento C-384/98, ha stabilito che l’esenzione per le attività cliniche deve essere circoscritta alle cure prestate alla persona a titolo di prevenzione, diagnostica, riabilitazione ecc…In tal senso, l’attività peritale eseguita da un medico o da uno psicologo su richiesta di un giudice o dellaparte, deve essere regolarmente soggetta ad iva.Cito dal testo della sentenza: “Nell’ordinanza di rinvio il giudice a quo osserva inoltre che dalla sentenzadella Corte risulta che l’attività di un medico nell’esaminare una questione di paternità e nell ’emettere unparere peritale non rientra nell’ambito dell’esenzione, ma che tuttavia tale attività non ha nulla a che vederecon lo stato di salute di una persona.”Con una serie di sentenze la Corte di Giustizia Europea ha infatti stabilito che, se lo scopo prioritario dellaprestazione sanitaria è quello di fornire un parere richiesto (per poter adottare una decisione che produceeffetti giuridici), la prestazione è imponibile ai fini iva. Ti è stato utile questo articolo?ISCRIVITI alla nostraIscrizione: Gratuita × Iscriviti alla nostra Newsletter Rimani aggiornata con i nuovi corsi e le promozioni.



