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Essere Consulente Tecnico d’Ufficio: quali poteri? Le cause della nullità della CTU

ABC della consulenza tecnica
Psicologia Giuridica

Essere Consulente Tecnico d’Ufficio: quali poteri? Le cause della nullità della CTU

Grazia Ienuso
corsista del corso di alta formazione Ruolo e Funzioni del Consulente Tecnico Psicologo in Ambito Minorile

Quando mi sono approcciata all’attività di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) credevo che al consulente del Giudice tutto fosse permesso, in quanto fiduciario di chi dirige il procedimento. Arrivata la mia prima nomina, tra mille paure ma con coraggio e piena di entusiasmo diedi inizio alle operazioni peritali con la “convinzione” di chi già tutto sapeva. Mi ritrovai di fronte, però, a consulenti (CTP) e legali delle parti che fecero non poche obiezioni sul lavoro da me svolto. Tutto ciò mi spinse a valutare quali fossero gli effettivi poteri del CTU e, in particolare, quali le cause per cui può essere considerato nullo il lavoro dell’ausiliario del Giudice.

Effettivamente, a conferma delle mie convinzioni, la consulenza tecnica costituisce un mezzo di ausilio per il Giudice, coadiuvandolo nel processo di convincimento circa il merito del giudizio, supportando il suo operato in tutte quelle questioni prettamente tecniche di cui non ha conoscenza diretta o competenze specifiche. Terminata la stesura della mia relazione e depositata la stessa, consideravo di aver correttamente svolto il mio compito, ma, nonostante l’esaurimento dell’attività del consulente è segnata dal deposito della relazione tecnica, con esso non si esauriscono le responsabilità del CTU qualora il lavoro non risulti svolto in maniera adeguata e corretta, in tal caso si può addirittura incorrere nella nullità del suo elaborato. Le cause che possono portare a questa incresciosa situazione vengono distinte in cause di ordine formale o sostanziale.

  1. Cause formali di nullità dell’elaborato peritale

Riguardano l’aspetto formale dell’atto, cioè la modalità di stesura. Si ritengono vizi di forma della CTU:

  • Redigerla non in lingua italiana (salvo quanto previsto per le Regioni in cui è ammesso il bilinguismo);
  • La sua mancata sottoscrizione;
  • La mancata conformità tra la copia sottoscritta e la copia depositata dal CTU.

Chiaramente basta un po’ di attenzione per non incorrere in questi errori formali, mentre molto più complesso è non cadere in errori sostanziali.

  1. Cause sostanziali di nullità dell’elaborato peritale

Riguardano il contenuto della relazione o gli adempimenti procedurali legati allo svolgimento delle attività peritali. Nell’espletare il mio ruolo di CTU scoprii che, a differenza di quanto era nelle mie convinzioni, al Giudice non tutto è permesso e, pertanto, anche al suo consulente tecnico. Infatti, alla base del processo, vige il principio del contraddittorio tra le parti e la violazione di tale principio, che comunque dovrà essere sempre verificata “in concreto”1, può comportare la nullità della relazione tecnica.

Tanto è ben descritto dall’art. 111 della Costituzione che prevede come “ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti al Giudice terzo e imparziale”. A livello costituzionale il diritto di difesa è “inviolabile in ogni stato e grado di procedimento” pertanto, la sua osservanza sarà dovuta oltre che dal Giudice, anche e soprattutto dal CTU durante lo svolgimento delle operazioni peritali. È dovere del CTU, quindi, consentire alle parti di intervenire direttamente o tramite i loro difensori o CTP2 al fine di formulare osservazioni, richieste o presentazione di memorie3.

Nell’addentrarmi in questo percorso di ricerca scoprii anche che, oltre a ritrovarsi di fronte a una situazione di totale nullità della consulenza, possono anche esservi delle zone grigie di non conformità del lavoro svolto dall’ausiliario. Nello specifico, la nullità della relazione può essere totale o parziale qualora riguardi solo quella parte della relazione o delle operazioni peritali che si fonda su accertamenti nulli o fatti non conformi; oppure può essere assoluta o relativa ed in questo ultimo caso sanata se non rilevata dalla parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso.

Le più frequenti cause sostanziali di nullità della relazione peritale sono rappresentate da:

2.1 Nullità per mancato avviso alle parti dell’inizio delle operazioni peritali

Per consentire alle parti di partecipare alle operazioni il CTU è tenuto a comunicare loro il giorno, l’ora ed il luogo di inizio delle operazioni peritali e potrà farlo al momento del giuramento, oppure con comunicazione al cancelliere o con comunicazione personale ai legali delle parti o ai CTP eventualmente nominati, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata (PEC). La comunicazione dovrà essere inviata non tanto alla parte sostanziale o alla parte contumace quanto al difensore e/o al CTP per garantire il diritto di difesa.

2.2 Nullità per mancata comunicazione di prosecuzione e/o ripresa delle operazioni peritali

Sempre per rispettare il principio del contraddittorio e del diritto di difesa, il CTU, oltre a dover comunicare l’inizio delle operazioni, ha l’obbligo di comunicare anche la prosecuzione e/o la ripresa delle stesse qualora il consulente rinvii il proseguo delle operazioni ad altra data, non fissata in esito della prima riunione , qualora le operazioni peritali vengano sospese e poi riprese in seguito a rinnovazione disposta da parte del Giudice7, o nel caso in cui il CTU decida di procedere ad altre indagini8 dopo che sono state dichiarate chiuse le operazioni peritali. In questi casi la Nullità avrà carattere relativo.

2.3 Nullità per mancata partecipazione delle parti

Sebbene si possa dare per scontato che, una volta avvisate le parti, il CTU possa procedere tranquillamente nello svolgimento del proprio incarico, in effetti non è proprio così. Infatti, sarà considerata nulla una consulenza in cui il CTU dia avvio alle operazioni peritali in assenza dei legali o dei CTP eventualmente nominati di entrambe le parti, anche se regolarmente avvisati. Buona prassi in questo caso è, invece, verbalizzare l’assenza, fissare una nuova data per il proseguo e darne comunicazione alle parti. Se, invece, sono presenti solo i difensori o i CTP di una delle parti, e gli avvisi sono stati regolarmente inviati, il CTU potrà avviare le indagini senza dare alcuna comunicazione alle parti ingiustificatamente assenti.

2.4 Nullità per limiti dei poteri/doveri del CTU: sentenza Cassazione, Sezioni Unite, sez. civ., n 3086 del 1 febbraio 2022

Nel percorso da me intrapreso mi sono scontrata anche con l’evidenza che il ruolo professionale del CTU è in costante cambiamento tanto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con questa recentissima sentenza hanno voluto delineare il perimetro dei poteri del CTU, modificando quanto finora espressamente convalidato. Naturalmente le indagini che il CTU deve espletare sono le stesse che compirebbe il giudice, se fosse dotato delle necessarie competenze tecniche. Per cui, i poteri del consulente, nello svolgimento del suo incarico, derivano direttamente dal giudice che lo ha nominato e, quindi, sono esercitabili, da un punto di vista istruttorio, negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili da un giudice. Con l’ultima sentenza, però, molta più libertà di azione è stata data al CTU per consentirgli di rispondere ai quesiti postigli dal Giudice. Infatti, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il CTU adesso può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite a condizione che non si tratti dei fatti principali, e può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali.

In più, in questa recente sentenza, le Sezioni Unite continuano specificando che anche qualora il CTU violi il principio del contraddittorio, mentre accerta fatti diversi dai fatti principali prodotti dalle parti o acquisisce documenti, la sua attività incorre al massimo in una Nullità relativa, che, come già visto, può essere sanata nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso.

Nel caso in cui il CTU accerti fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni non rilevabili d’ufficio, o acquisisce documenti in un contesto così viziato incorre in una Nullità assoluta per violazione del principio di domanda ed il principio dispositivo. Questo tipo di nullità è rilevabile d’ufficio o su impugnazione di parte.

2.5 Nullità sulle note critiche prodotte dai CTP

Sebbene inizialmente ritenessi che, una volta depositato l’elaborato il mio lavoro fosse assolto e quindi risultasse esente da ulteriori cause di invalidità, purtroppo scopro che così non è. Infatti, dopo il deposito della CTU, è facoltà dei difensori e dei CTP produrre in giudizio osservazioni a quest’ultima. Solitamente le note critiche esortate dalle parti riguardano la tempistica di deposizione, le negligenze durante le operazioni peritali, eventuali carenze metodologiche o un’incapacità scientifica di svolgere l’incarico da parte dell’ausiliario del Giudice.

Qualora queste note critiche appaiano fondate, il Giudice provvederà a:

  • chiedere chiarimenti al CTU;
  • a disporre la rinnovazione delle indagini;
  • o, nei casi più gravi, a disporne la sostituzione.

Anche superata questa fase, le incombenze del CTU non sono terminate, perché un’altra recente variazione è stata apportata dalla Cassazione Sezioni Unite9 con una sentenzache pone in essere la possibilità di effettuare contestazioni e rilievi critici delle parti alla CTU anche in sede di comparsa conclusionale e in appello, solo ove non integrino eccezioni di nullità relativa al suo procedimento10.

  1. Conclusioni

Alla fine di questa mia esperienza mi convinco che quasi sempre il ricorso alla nullità della CTU è determinato da una mancata conoscenza da parte dei consulenti delle leggi processuali. Tale mancanza, tuttavia, non scusa il CTU che entra nel processo come ausiliario del Giudice e che, quindi, dovrebbe conoscerne le regole e conformarsi ad esse.

Il nostro stesso Codice deontologico pone l’attenzione sul versante del “sapere” e del “saper fare”, rimarcando la necessità per lo psicologo forense di possedere una competenza adeguata a rispondere ai quesiti che il Giudice gli pone, con la consapevolezza dei limiti del proprio sapere e conseguente rifiuto di accettare incarichi per i quali non si ritiene di possedere un’adeguata preparazione. Per rispettare il principio etico della “competenza” lo psicologo dispone della propria esperienza professionale, strumento primario per poter svolgere in maniera corretta la propria attività, proprio come affermato nell’art 5 del C.D. e nell’art.1 della Carta di Noto che pone in rilievo” l’obbligo per gli ausiliari di aver conseguito una specifica formazione prima di accettare determinati incarichi ed in più la garanzia di un loro costante aggiornamento professionale interdisciplinare”.

Pertanto, lo psicologo in ambito giuridico deve essere capace di fornire una prestazione scientificamente equilibrata e non faziosa, nella quale l’obiettivo prioritario sia quello di fornire il proprio contributo depurato da opinioni personali e atteggiamenti collusivi con l’una o l’altra parte in causa.

Il continuo evolvere della figura del CTU rende necessario curare l’aspetto della formazione giuridica con la stessa meticolosità della formazione specifica. Proprio questo mio convincimento mi ha portata a frequentare un Corso di Alta formazione in Psicologia giuridica che mi ha dato la possibilità, confrontandomi con professionisti del settore, di conoscere metodologie e buone prassi utili e necessarie per affrontare i miei prossimi incarichi con più consapevolezza e meno ansia.

Note

  1.  Cass., sez. lav., 5 aprile 2001, n.5093
  2.  se nominati nel rispetto di quanto previsto all’art.201 c.p.c.
  3.  ai sensi dell’art. 194 e 195 c.p.c.
  4.  art. 90, I comma, disp. Att. c.p.c.
  5.  Cass., sez.I 22 novembre 2000 n. 12785
  6.  Cass., sez.I, 3 gennaio 2003, n. 15
  7.  Cass., sez.I, 24 aprile 1993, n. 4821
  8.  Cass., sez.I, 19 aprile 2001, n. 5775
  9.  Cassazione SS.UU sentenza n. 5624 del 21 febbraio 2022
  10.  artt. 156 e 157 c.p.c.

Riferimenti bibliografici

Codice deontologico degli Psicologi italiani.
Le buone prassi per lo psicologo consulente d’ufficio e di parte in ambito civile, Ordine Psicologi Toscana, 2017.
Linee guida per i CTU per lo svolgimento delle operazioni peritali e per la redazione delle consulenze tecniche, Tribunale di Caltagirone, versione aggiornata al 5 marzo 2018.
Linee guida per le perizie in caso di abuso sui minori, Ordine Psicologi del Lazio, 2008.
Minardi, M. (2012), “La nullità della CTU”, estratto dall’ebook Come si contesta una CTU.

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