Esistono vittime di reati sessuali non vulnerabili? La sentenza della Cassazione e il diniego all’ascolto anticipato della vittima non vulnerabile

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Esistono vittime di reati sessuali non vulnerabili? La sentenza della Cassazione e il diniego all’ascolto anticipato della vittima non vulnerabile

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Psicologia Giuridica

Esistono vittime di reati sessuali non vulnerabili? La sentenza della Cassazione e il diniego all’ascolto anticipato della vittima non vulnerabile

Ogni anno, il 21 ottobre, si celebra la #GiornataMondialedell’Ascolto, una ricorrenza dedicata alla promozione dell’ascolto attivo come strumento fondamentale per la crescita personale e sociale. Questo evento ci ricorda quanto sia essenziale prestare attenzione non solo alle parole, ma anche ai gesti, alle emozioni e ai bisogni dell’altro, un’abilità che può migliorare la qualità delle nostre interazioni e delle relazioni interpersonali.

L’ascolto, specialmente nelle situazioni delicate, è un atto di empatia che può rivelarsi cruciale per il benessere di chi si esprime, soprattutto quando la posta in gioco è alta, come nei casi di violenza sessuale. Tuttavia, l’ascolto nell’ambito giudiziario presenta delle sfide specifiche, dove la delicatezza dell’atto si scontra con la necessità di rispettare il quadro normativo e le garanzie processuali. Un recente pronunciamento della Corte di Cassazione italiana evidenzia proprio questi aspetti, offrendo un’interessante riflessione su come il sistema giudiziario equilibri il diritto all’ascolto con le esigenze di giustizia.

La sentenza della Cassazione: il diniego all’ascolto anticipato

La sentenza n. 34234/2024 della Corte di Cassazione affronta una questione complessa legata alla richiesta di incidente probatorio per l’ascolto anticipato di una vittima di violenza sessuale. In questo caso, il giudice per le indagini preliminari (Gip) aveva rigettato la richiesta del pubblico ministero, motivando la decisione con l’assenza di una condizione di vulnerabilità nella vittima, maggiorenne.

L’incidente probatorio è uno strumento che permette di acquisire prove in una fase predibattimentale per evitare che, nel corso del dibattimento, si verifichino circostanze che potrebbero compromettere l’efficacia o la qualità della testimonianza, ad esempio, nei casi in cui la vittima potrebbe essere soggetta a fenomeni di vittimizzazione secondaria. Quest’ultima si verifica quando la vittima di un crimine, specialmente nei reati sessuali, è costretta a rivivere l’esperienza traumatica durante il processo. L’articolo 392, comma 1-bis del Codice di procedura penale permette dunque di anticipare l’ascolto della parte offesa in tali circostanze ovvero quando “la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità”.

In questo contesto, spesso sono gli psicologi giuridici che contribuiscono all’analisi della vulnerabilità della vittima, fornendo un supporto esperto durante l’incidente probatorio e assicurando che le condizioni di ascolto siano ottimizzate per ridurre al minimo il rischio di rivittimizzazione.

Tuttavia, come chiarito dalla Corte, la concessione dell’incidente probatorio non è automatica e rimane subordinata alla discrezionalità del giudice, che deve valutare la presenza di un concreto rischio di vulnerabilità della vittima.

La discrezionalità giudiziaria e la tutela della vittima

La Corte di Cassazione ha confermato che la decisione del Gip di negare l’ascolto anticipato non costituisce un errore procedurale o un abuso di discrezionalità, sottolineando che la vulnerabilità non può essere presunta solo sulla base del tipo di reato subito. La vittima di violenza sessuale, sia essa minorenne o maggiorenne, non è quindi considerata automaticamente vulnerabile. È compito del giudice valutare caso per caso se vi siano le condizioni per anticipare la raccolta della testimonianza, e in assenza di elementi che facciano presumere un rischio di vittimizzazione secondaria, la decisione di rinviare l’ascolto alla fase dibattimentale è legittima.

Da un lato, l’assenza di un riconoscimento automatico della vulnerabilità può conferire potere alle vittime, consentendo loro di esercitare un ruolo più proattivo nella narrazione della propria esperienza contrastando la stigmatizzazione e l’immagine di passività spesso associata a chi subisce violenza. Dall’altro lato, questa impostazione potrebbe comportare il rischio di minimizzare la gravità della sofferenza e della complessità psicologica delle vittime, portando a una pericolosa svalutazione delle loro esperienze.

Ogni situazione richiede una valutazione approfondita delle circostanze, per garantire che il processo proceda nel rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte, senza comprometterne l’integrità.

L’ascolto come strumento di equilibrio nel processo penale

Questa sentenza della Cassazione evidenzia la complessità dell’ascolto nelle dinamiche giudiziarie. Se da un lato l’ascolto attivo è un mezzo fondamentale per comprendere e supportare le vittime, dall’altro è necessario che l’ascolto nel contesto processuale sia equilibrato con i principi di giustizia e con la necessità di evitare procedure che possano alterare il regolare svolgimento del dibattimento.

In ultima istanza, siamo sollecitati ad una riflessione sul delicato equilibrio tra la necessità di garantire la protezione delle vittime non vulnerabili e il rispetto delle fondamentali regole processuali, tenendo a mente che il rischio di vittimizzazione secondaria non possa essere affrontato mediante l’adozione di soluzioni standardizzate che prevedano l’applicazione automatica della testimonianza anticipata in tutti i casi di violenza sessuale; al contrario, vi è la necessità di coniugare il diritto alla tutela della vittima con quello al giusto processo.

Riferimenti: Cass., sez. III, 11 settembre 2024, n. 34234
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Nel corso delle indagini preliminari, in casi di abuso, maltrattamento o in altre specifiche circostanze definite dall’articolo 392 e ss. del codice di procedura penale, il Pubblico Ministero o l’Avvocato possono chiedere di ascoltare nuovamente il minore o la persona offesa o informata sui fatti, già sentiti nel corso della SIT (Sommarie Informazioni Testimoniali), per raccogliere testimonianze e fissare prove che potrebbero andare perdute.

In queste circostanze, sia in ambito civile che penale, assume un ruolo di primo piano la figura dell’esperto Psicologo, detto anche ausiliario del  GIP, chiamato a svolgere una funzione di protezione e mediazione nell’ascolto del minore.

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