Ultimi Commenti
Ho avuto il piacere di partecipare ai corsi di formazione dedicati alla psicologia in tribunale e devo dire che sono…
Non comprendo come la si metta con la costituzione. Secondo il principio che la legge deve essere uguale per tutti…
Un argomento molto attuale trattato a 360° da oratori competenti e capaci di coinvolgere. Aspetti teorici ma anche soluzioni pratiche.…
Percorso valido per avere uno sguardo ampio sull'argomento proponendo spunti operativi utili
Vittime vulnerabili. Quando è ammesso l’incidente probatorio?
08/01/2025 2025-01-15 11:39Vittime vulnerabili. Quando è ammesso l’incidente probatorio?
Vittime vulnerabili. Quando è ammesso l’incidente probatorio?
Lucrezia Colmayer
Avvocata del Foro di Roma, esperta nella tutela delle donne vittime di violenza, componente della Commissione Procedura penale dell’Ordine degli Avvocati Roma. Già componente della Commissione Progetto Donna dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Con ordinanza (n. 27104/2024) della VI Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione veniva rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: “se e a quali condizioni sia abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell’elenco di cui all’art. 392, comma 1 bis, primo periodo cod. proc. pen.”.
E ciò, a seguito del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di assunzione della testimonianza della persona offesa dal reato di maltrattamenti. Il Procuratore, infatti, riteneva abnorme il provvedimento di rigetto del Giudice per le indagini preliminari poiché “si è limitato ad escludere la vulnerabilità della persona offesa sulla base della maggiore età e del fatto che aveva già presentato altre denunce nei confronti dell’indagato, senza, tuttavia, indicare le ragioni che prevalgono sulle esigenze di tutela della vittima e di anticipazione della prova”. (1)
Appare opportuno premettere brevi cenni sull’incidente probatorio che può essere definito come una parentesi dibattimentale all’interno della fase delle indagini preliminari durante la quale si procede all’assunzione, nel rispetto delle garanzie tipiche del dibattimento, di quelle prove la cui acquisizione non è rinviabile alla fase del processo.
L’art. 392 c.p.p. indica i casi tassativi (comma 1) di assunzione della prova non rinviabili al dibattimento mentre al comma 1 bis stabilisce che: “Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della sua testimonianza”.
Sulla questione di diritto rimessa alla Sezione Unite si erano creati due orientamenti contrastanti.
Secondo una prima impostazione la norma rimetterebbe alla discrezionalità del Giudice la decisione sulla fondatezza dell’istanza di incidente probatorio che dovrebbe essere compiuta bilanciando i due interessi in gioco: l’esigenza di tutela della vittima e le garanzie processuali del diritto di difesa dell’imputato.
Tuttavia, a parere di un secondo orientamento tale discrezionalità del Giudice violerebbe le norme internazionali con particolare riguardo alla Convenzione di Istanbul che invita gli Stati ad combattere il fenomeno della vittimizzazione secondaria e a evitare le reiterate audizioni delle persone offese. Ed infatti, seguendo tale impostazione, le fonti internazionali comporterebbero l’obbligatoria ammissione dell’incidente probatorio nei casi di cui al comma 1 bis dell’art. 392 c.p.p. (2)
Quella del comma 1 bis dell’art. 392 c.p.p. sarebbe di fatto una regola generale di assunzione della prova prevista in ottemperanza agli obblighi internazionali. Ciò varrebbe ancor di più se si considera che la norma in questione non indica i criteri a cui il Giudice dovrebbe attenersi per derogarne il dettato.
Le Sezioni Unite, dunque, sono intervenute per sanare il contrasto affermando un principio di diritto molto importante con particolare riferimento alle vittime vulnerabili.
Secondo le Sezioni Unite, in presenza di richiesta di incidente probatorio per l’assunzione della testimonianza di una persona vulnerabile secondo il dettato dell’art. 392 comma 1 bis, il Giudice non può esercitare alcuna discrezionalità non potendo, dunque, rigettare la richiesta. (3)
Il GIP non potrà rigettare la richiesta motivando con riferimento alla vulnerabilità della persona offesa o sulla rinviabilità della prova poiché devono essere considerati presunti per legge.
In conclusione, si tratta dell’affermazione di un importante principio di diritto che rimette al centro del nostro ordinamento le disposizioni internazionali a tutela delle vittime di reato vulnerabili, richiamando gli operatori del diritto interno alla loro applicazione.
Note
- Cass. pen., Sez. VI, Ord. 09/07/2024 n. 27104.
“Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies,601,602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della sua testimonianza”.
Diversamente, come nel caso di cui all’ordinanza n. 27104/2024 il provvedimento sarebbe impugnabile in Cassazione in quanto abnorme.
Nel corso delle indagini preliminari, in casi di abuso, maltrattamento o in altre specifiche circostanze definite dall’articolo 392 e ss. del codice di procedura penale, il Pubblico Ministero o l’Avvocato possono chiedere di ascoltare nuovamente il minore o la persona offesa o informata sui fatti, già sentiti nel corso della SIT (Sommarie Informazioni Testimoniali), per raccogliere testimonianze e fissare prove che potrebbero andare perdute. Sei interessato ad approfondire l’ascolto in ambito minorile, segui il nostro corso.
Corso On Demand
L’incidente probatorio e l’ascolto protetto del minore
Durata del Corso: 8 ore
2,3 miliardi di bambini e adolescenti: il futuro dell’umanità chiede ascolto
Transgender Day of Remembrance: tra consapevolezza collettiva e tutela dei diritti
Vittime della strada: prevenzione e trauma. Il ruolo centrale della psicologia
Esplorazione clinica della folie à deux
La violenza non è solo fisica ma anche e soprattutto psicologica
Webinar utilissimo, molto formativo, svolto da importanti personalità. Sono onorato di aver partecipato.