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Come si diventa Psicologo ex art. 80 o.p. Criteri e requisiti di nomina
Come si diventa Psicologo ex art. 80 o.p. Criteri e requisiti di nomina
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Chi è e che ruolo ha lo Psicologo in carcere? Facciamo un po’ di chiarezza
La figura dello psicologo ex art. 80 o.p. è stata introdotta dalla legge sull’ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354) per coadiuvare gli operatori dell’amministrazione penitenziaria nell’osservazione e nel trattamento del condannato allo scopo di elaborare un programma rieducativo in carcere finalizzato al reinserimento sociale. Opera all’interno del sistema penale e penitenziario e rappresenta il cardine dell’attività di trattamento e reinserimento dei soggetti che hanno commesso reati e che stanno scontando una pena.
L’osservazione e i colloqui
Il programma rieducativo è individualizzato e, per adeguarsi alla personalità socio-psichica dell’autore del reato, è preceduto dall’osservazione scientifica della personalità. Attraverso la ricostruzione della storia personale, familiare e socio-ambientale, l’acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, la riflessione sulle condotte di reato, l’esperto ex art. 80 fornisce indicazioni per la formulazione del programma individualizzato.
Lo psicologo esperto ex art. 80 ha infatti il compito di individuare il funzionamento psichico del soggetto sotto il profilo affettivo intellettuale, caratteriologico e attitudinale. Centrali sono i colloqui per comprendere i motivi che hanno portato il reo a delinquere e per promuovere una revisione critica del reato in termini di consapevolezza delle conseguenze sia per se stesso che per la vittima e di individuazione di azioni riparative. Attraverso l’osservazione clinica e la conoscenza approfondita della personalità del reo, lo psicologo ha il compito di cogliere i bisogni specifici del detenuto o di colui che si trova all’interno del circuito penitenziario in misure alternative alla detenzione, individuandone competenze e attitudini per elaborare ed indirizzare un progetto di recupero e reinserimento sociale in concerto con le altre figure all’interno dell’amministrazione penitenziaria.
Il patto trattamentale
Il programma elaborato viene proposto al condannato che deve dare la sua adesione al percorso rieducativo attraverso la sottoscrizione del “patto trattamentale” alla presenza del direttore. L’osservazione prosegue con la valutazione della partecipazione del condannato al trattamento al fine di valutarne l’andamento del percorso rieducativo ed eventualmente proporre variazioni del programma di trattamento.
La riabilitazione e il reinserimento
La partecipazione al trattamento rieducativo e una condotta rispettosa permettono al condannato, previa valutazione del Magistrato di Sorveglianza attraverso l’acquisizione di una relazione comportamentale, la concessione della liberazione anticipata. In ottica rieducativa, anche per la concessione delle misure alternative alla detenzione, è prevista l’osservazione scientifica del condannato.
Come si diventa psicologo ex art. 80 o.p.?
L’assegnazione degli incarichi ai professionisti esperti ex art. 80 è affidata ai Provveditorati Regionali e prevede procedure di selezione quadriennali da cui scaturiscono elenchi e graduatorie della stessa durata, al termine dei quali sarà applicato il principio di rotazione.
La selezione, per titoli preferenziali e colloquio di idoneità, richiede una formazione del professionista nell’ambito della psicologia giuridico-forense e quindi dell’intervento psicologico clinico in ambito giuridico penale e penitenziario.
Ai fini dell’ammissione nell’Elenco degli Esperti di cui all’art. 132 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il candidato dovrà sostenere un colloquio di idoneità di fronte alla Commissione durante il quale verranno esplorate le discipline psicologico-giuridiche/clinico-criminologiche che comprendono argomenti attinenti all’esecuzione penale.
Le aree nelle quali l’esperto deve possedere una specifica competenza concernono il trattamento di particolari tipologie di autori di reato, la mediazione penale, familiare, culturale e linguistica, la conduzione di gruppi di adulti e minori e l’Ordinamento Penitenziario, la psicologia della devianza e più generalmente l’intervento a focus psicologico/criminologico-clinico nell’esecuzione penale interna ed esterna.
Quali sono i requisiti per lavorare come psicologo ex art. 80 o.p.?
- Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo ed iscrizione all’Albo;
- Età superiore ai 25 anni;
- Non essere iscritto nell’albo degli avvocati e procuratori legali, non essere legato da un rapporto di lavoro dipendente con il Ministero della Giustizia e non svolgere incarichi di qualsiasi natura presso gli Uffici giudiziari.
La valutazione del profilo tecnico del candidato è ottenuta mediante attribuzione di punteggio ai titoli indicati in domanda e nel Curriculum Vitae secondo criteri specificati in ciascun bando, tra cui costituiscono punteggi generalmente:
- Incarichi svolti in qualità di esperto ex art. 80 o.p. o significative esperienze professionali in specifici ambiti operativi connessi all’esecuzione penale per adulti e per minori;
- Stage/tirocinio/attività attinenti al profilo svolto presso Pubbliche Amministrazioni o Enti privati accreditati dalla Regione collaboranti con l’amministrazione penitenziaria;
- Master di primo o secondo livello attinente al profilo richiesto conseguito presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.I.U.R.;
- Dottorato di ricerca attinente al profilo richiesto;
- Pubblicazioni realizzate su riviste scientifiche nei settori scientifico disciplinari attinenti al profilo.
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