Violenza economica: commento alla sentenza 1268/2025

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Violenza economica: commento alla sentenza 1268/2025

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La parola all'Avvocato

Violenza economica: commento alla sentenza 1268/2025

Lucrezia Colmayer

Avvocata del Foro di Roma, esperta nella tutela delle donne vittime di violenza, componente della Commissione Procedura penale dell’Ordine degli Avvocati Roma. Già componente della Commissione Progetto Donna dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Con la sentenza n. 1268 del 13 gennaio 2025 la Suprema Corte di Cassazione – Sez. VI – ha segnato un importante passo in avanti fornendo elementi concreti che aiutano a definire la violenza economica ai fini della configurazione del delitto di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. 

La pronuncia della Corte ripercorre le dichiarazioni della persona offesa la quale, oltre a riferire circa le condotte violente dell’ex coniuge, minatorie e sessualmente umilianti, aveva posto un particolare accento anche sulle condotte dell’imputato volte a ostacolare la propria emancipazione economica. In particolare, alla donna era stato proibito di intraprendere percorsi formativi e di trovare un’occupazione lavorativa nascondendo tale imposizione dietro l’argomento che fosse meglio rimanere a casa con i figli. 

Di conseguenza, secondo la pronuncia in oggetto: “integra il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi la condotta di chi impedisce alla persona offesa di essere economicamente indipendente, nel caso in cui i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare in quest’ultima un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise, ma unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica”.

Oltre alla conferma di tale importante principio in tema di violenza economica – che era già stato espresso in precedenti pronunce – appare importante sottolineare come la Suprema Corte faccia espresso riferimento alla necessità di conformarsi alla legislazione sovranazionale ed in particolare la Convenzione di Istanbul (1) che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, le condotte volte a osteggiare la coniuge nella ricerca di una attività lavorativa, imporle un ruolo casalingo sulla base di una unilaterale e discriminatoria ripartizione dei ruoli, costringendola così ad abbandonare le proprie ambizioni professionali, impongono un sistema di potere asimmetrico all’interno del nucleo familiare integrando il delitto di cui all’art. 572 c.p. 

In conclusione, tale pronuncia assume particolare rilevanza poiché, facendo espresso richiamo alla normativa europea, riconosce la violenza economica come peculiare forma di violenza equiparabile a quella fisica e psicologica. 

L’auspicio è che le Corti territoriali recepiscano il più possibile tale impostazione dando rilevanza alla violenza economica che, a differenza di quella fisica e psicologica, non lascia segni visibili sulle vittime ma è ugualmente in grado di prostrarle tanto da annientare la loro capacità di azione. 

Nota
  1.  In particolare, art. 3 lett. a) e Considerando 17 e 18.
Sentenza

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