Ultimi Commenti
Leggo con grande interesse lo scritto pubblicato. Ritengo che le valutazioni da svolgere siano molteplici e, soprattutto, necessitino di essere…
A differenza di altri corsi questo è stato fondamentale tutto è stato esposto in maniera chiara ed esaustiva. Vorrei che…
Buongiorno Gabriela. La ringrazio del suo gentile riscontro in merito al corso da Lei seguito. Sono felice di aver trasmesso…
Grazie di cuore per il supporto
Un minore può chiedere aiuto ad uno psicologo? Se sì, come?
18/05/2023 2023-05-19 19:03Un minore può chiedere aiuto ad uno psicologo? Se sì, come?
Un minore può chiedere aiuto ad uno psicologo? Se sì, come?
Mariarita Guglielmi
Psicologa, specialista in Psicologia Giuridica e Forense, collaboratrice volontaria e membro della Community di Psicologia in Tribunale.
La normativa vigente prevede che un minore possa rivolgersi ad uno psicologo soltanto con il consenso di che esercita su di lui la responsabilità genitoriale, ovvero (solitamente) di entrambi i genitori. Questo perché il Codice civile stabilisce che la responsabilità genitoriale è, appunto, esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni del figlio (Artt. 316, 337 c.c.). È chiaro che, nei casi – meno frequenti – di decadenza della responsabilità genitoriale di uno dei due genitori per decisione di un giudice, sarà necessario solo il consenso del genitore che ancora esercita tale responsabilità.
Anche il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani stabilisce che “le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela” (Art. 31).
Tuttavia, possono esserci delle eccezioni.
Il suddetto art. del Codice Deontologico degli Psicologi, infatti, stabilisce anche che “Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte”. In altre parole, se un professionista psicologo viene a conoscenza di una particolare situazione che riguarda un minore e che necessita del proprio intervento, può intraprendere con il minore una relazione professionale senza il consenso dei genitori, informando però l’Autorità Tutoria. Questo può avvenire sia nel caso in cui la situazione richieda assoluta riservatezza, sia nel caso in cui i genitori, dopo essere stati informati, non vogliano concedere il consenso al minore.
Ancora, non è necessario il consenso dei genitori nei casi in cui la consulenza venga determinata da un giudice competente o avvenga all’interno delle strutture predisposte dalla legge.
Cosa succede in caso di separazione legale o divorzio?
Anche in questo caso, generalmente, è necessario il consenso di entrambi i genitori. Per fare un esempio, se uno dei due genitori si reca presso lo studio di uno psicologo per chiedere una consulenza per il figlio/la figlia minore, il professionista lo inviterà a tornare con l’altro genitore per acquisire il relativo consenso (nel caso in cui l’altro genitore sia impossibilitato a recarsi fisicamente presso lo studio professionale, dovrà richiedere al giudice tutelare l’autorizzazione a procedere alla consulenza). In caso di dissenso di uno dei due genitori, non può instaurarsi la relazione professionale tra lo psicologo e il minore. A questo punto, se il genitore che ha espresso dissenso si mostra irremovibile e non è disposto a cambiare idea, si può procedere per via legale, rivolgendosi ad un avvocato e valutando l’opportunità di rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento di autorizzazione a procedere. Infatti, la decisione del giudice prevale sul mancato consenso di uno dei genitori. Questi può autorizzare la consulenza psicologica nei confronti di un minore, sebbene uno dei due genitori non sia consenziente.
Questo può riguardare non solo genitori separati o divorziati, ma anche genitori che semplicemente sono in disaccordo rispetto a questa tematica.
E in caso di affidamento?
In caso di affidamento esclusivo ai genitori affidatari, non biologici, è richiesto il consenso di entrambi. Se invece si tratta di affidamento super esclusivo ad un solo genitore affidatario, il consenso di quest’ultimo sarà sufficiente ad autorizzare il professionista ad incontrare il minore.
Alternativamente al professionista che offre servizio nel suo studio privato, un minore può rivolgersi al consultorio familiare?
Sì, ma anche in questo caso sarà necessario il consenso di entrambi i genitori. Gli operatori della struttura, compreso lo psicologo, sono tenuti a mantenere il segreto professionale, rispetto a quello che il minore racconterà.
Il minore ha la possibilità di recarsi al consultorio da solo per il primo incontro, così da avere – gratuitamente – un feedback dal professionista rispetto alla sua situazione personale. In assenza dei genitori, quindi, lo psicologo può effettuare una singola seduta di consulenza con il minore, che avrà valore di singolo atto di ordinaria amministrazione. Non potrà, però, esprimere alcun parere clinico, né fare una diagnosi, né somministrare test e redigere una relazione, non avendo ancora ottenuto il consenso dei genitori. Potrà solo, se richiesto, rilasciare una certificazione che attesti dell’avvenuta singola seduta di consulenza.
Naturalmente, come evidenziato in precedenza, anche nel caso del consultorio, se il professionista viene a conoscenza di una particolare situazione che riguarda il minore e che necessita del proprio intervento, può intraprendere con il minore una relazione professionale senza il consenso dei genitori, informando però l’Autorità Tutoria (Giudice Tutelare e Presidente del Tribunale dei minorenni).
Può un minore chiedere aiuto ad uno psicologo presso la scuola che frequenta?
È necessario fare una distinzione:
- Se lo psicologo è stato inserito nell’Istituto attraverso un progetto di psicologia scolastica con precisi obiettivi per l’anno scolastico, questo viene comunicato ai genitori e da loro sottoscritto al momento dell’iscrizione a scuola. In questo caso, quando gli studenti si rivolgono allo psicologo, si può escludere la necessità del consenso informato dei genitori. L’intervento del professionista avrà tuttavia dei confini precisi da rispettare, inerenti al progetto in questione.
- Se il professionista psicologo deve, invece, lavorare direttamente con gli studenti nelle classi, sarà obbligatorio avere il consenso di entrambi i genitori. A tal proposito, si rimanda alla lettura della sentenza della Corte di Cassazione n. 40291/2017.
- Infine, nel caso in cui venga attivato lo sportello di ascolto psicologico individuale all’interno dell’istituto scolastico, sarà necessario avere il consenso dei genitori, trattandosi di una consulenza psicologica vera e propria. E a differenza di quanto detto rispetto al consultorio familiare, anche il primo colloquio dovrà essere preceduto dal consenso genitoriale.
Concordo appieno con le sue osservazioni. La famiglia è molto cambiata e la responsabilità genitoriale coinvolge oggi dimensioni complesse in…