Iscrizione: GratuitaHome › Forum Lucia MaffeiAvvocato del Foro di Matera, Presidente ONDIF- sez. di Matera Da più parti, in particolare dalla magistratura minorile, giungono critiche riguardo a come cambieranno i Tribunali per i minorenni, e tra queste c’è il timore che la Riforma Cartabia possa limitare l’apporto di psicologi e assistenti sociali nelle decisioni sui minori. Abbiamo chiesto all’avvocata Lucia Elsa Maffei, presidente della sezione di Matera dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, ONDIF, e membro del CTS di Psicologia in Tribunale, di aiutarci a fare chiarezza sulle questioni sollevate. “Le critiche mosse anche di recente all’istituzione del nuovo Tribunale unico introdotte dalla Riforma n. 206/2021 sono una reiterazione delle critiche mosse dalla giustizia minorile già da quando si è iniziato a discutere con la “Commissione Luiso”, costituita proprio per giungere alla formulazione della legge delega. La magistratura minorile, in sostanza, da tempo ha posto in evidenza varie problematiche, rinnovate anche nei loro recenti documenti; in particolare quella di non avere organici adeguati, che è comunque un problema della Giustizia in generale. Come lo è pure la mancata informatizzazione dei Tribunali dei minori e delle Procure in genere. Si lamenta, poi, la perdita, dinanzi al Tribunale unico della famiglia, della collegialità e multidisciplinarietà che caratterizza il Tribunale per i minorenni, che ad oggi decide con un rito camerale ed un collegio giudicante formato da giudici togati e da altri ausiliari che coadiuvano il magistrato, ovvero specialisti in scienze psicologiche, sociali, pedagogiche mediche o altro, per giungere al provvedimento. Si passerà, dunque, con il Tribunale unico al giudice monocratico in primo grado, ma la collegialità, essa sarà garantita comunque in sede di reclamo. Quanto alla multidisciplinarietà, ossia alla presenza degli altri saperi e delle altre figure cardine che, in quanto ausiliari del Giudice, forniscono il loro apporto rispetto all’assunzione di provvedimenti che coinvolgono i minori (psicologi, psicologi forensi, medici, psichiatri, neuropsichiatri ecc.) sarà certamente garantita – come già oggi accade dinanzi al Tribunale ordinario – dalla presenza di CTU e CTP che, in sede di ammissione da parte del Giudice di consulenze tecniche d’ufficio, saranno chiamati ad accertare e valutare l’idoneità genitoriale, piuttosto che altre situazioni che possono incidere sulla responsabilità genitoriale, sulle modalità di affidamento dei minori, sulle questioni di maggior interesse che riguardano la vita dei figli e su cui vi è forte conflittualità tra i genitori, ecc.In sostanza la riforma non vuole e non può rinunciare all’apporto di altri saperi specialistici che comunque trovano spazio nel rispetto delle norme del codice di rito, nel processo civile ed in quello della famiglia, ma vuole correggere e porre rimedio ad un vulnus costituito, nei procedimenti dinanzi al Tribunale per i minorenni o in quelli camerali dinanzi al Tribunale ordinario, dalla mancanza delle garanzie del giusto processo (difesa piena, rispetto del principio del contraddittorio e della prova ecc.).E infatti, nel rito camerale dinanzi al Tribunale per i minorenni, il giudice onorario minorile (es. psicologo) partecipa nella camera di consiglio con il suo sapere e la sua valutazione, alla decisione finale, ma senza che venga assicurata alle parti del processo la stessa facoltà/diritto di poter far valere la propria voce a mezzo dei legali o di un proprio consulente di parte. Questo non risponde ai principi costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa e lede diritti fondamentali delle parti tra cui anche il minore.Questa critica non tiene conto del fatto che nel nostro ordinamento sono stati riconosciuti, ormai da tempo, diritti soggettivi pieni ai minori di età ed ai soggetti deboli di un nucleo familiare, non più, quindi, meri “interessi” soggetti alla discrezionalità del giudice. I diritti soggettivi pieni devono essere garantiti da un sistema processuale che sia rispondente ai principi costituzionali del giusto processo e del pieno diritto di difesa, del contraddittorio edella prova.Paradossalmente, nell’attuale rito camerale dei Tribunali per i minorenni o in alcuni procedimenti anche dinanzi ai Tribunali ordinari, tutto questo non è stato garantito perché tali riti, ancora oggi, non sono adeguatamente regolamentati, bensì affidati alla discrezionalità del magistrato e dei giudici non togati”. Un’altra critica mossa è quella che la legge condurrebbe ad un ritorno ad una giustizia adultocentrica. Cosa ne pensa? “Questa critica non mi trova d’accordo perché nel nostro ordinamento stiamo assistendo, al contrario, ad una vorticosa serie di riforme del diritto sostanziale. Pensiamo al diritto alla bigenitorialità, al diritto all’“assistenza morale” dei figli, introdotta con la riforma sulla filiazione che ha sancito all’art. 315 bis c.c. non più solo il diritto del figlio “ad essere mantenuto, educato, istruito, ma anche ad essere assistito moralmente dai suoi genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni, naturali e delle sue aspirazioni”. E ancora pensiamo a modalità di carattere processuale come il diritto all’ascolto del minore in tutte le procedure che lo riguardano ed anche a tutte le recenti pronunce della Corte costituzionale come quella che ha dichiarato l’illegittimità riguardo all’automatica attribuzione del cognome paterno ai figli che non ne tutela il diritto alla piena identità personale o a quelle norme che non consentono di instaurare legami di parentela con i parenti dell’adottante, con riferimento all’adozione in casi particolari su cui ormai il legislatore dovrà intervenire per adeguare la legge.Piuttosto la vera sfida della riforma Cartabia è, da un lato, la specializzazione della magistratura del Tribunale unico della famiglia, che non sarà più vincolata al limite temporale della decennalità; dall’altro, la speculare e altrettanto necessaria specializzazione e formazione degli avvocati e dei consulenti che si occuperanno dei diritti delle persone, delle relazioni familiari e dei minori”. 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Home › Forum Lucia Elsa MaffeiAvvocato del Foro di Matera, Presidente ONDIF- sez. di Matera L’Italia ha varato un’importante riforma processuale che si attendeva da anni, con la quale si è dato vita al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e ad un rito finalmente unitario per tutti i contenziosi familiari. Una riforma epocale, in quanto la normativa processuale vigente risale al ventennio del secolo scorso. Il sistema attuale è da tempo considerato inadeguato sotto molteplici aspetti e dunque la necessità di una riforma è stata da anni invocata dagli operatori del settore, soprattutto rispetto alla tutela del diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e mantenere i loro affetti e relazioni primarie. Le più rilevanti novità introdotte dalla riforma Cartabia possono così sintetizzarsi: Dinanzi al Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie viene eliminato il rito camerale, vigente ancor oggi per tutti i procedimenti dinanzi al Tribunale per i minorenni e dinanzi ai Tribunali ordinari per i procedimenti che regolamentano l’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio. La riforma unifica quindi il trattamento processuale dei figli, siano essi nati dal matrimonio o fuori da esso e si pone l’obiettivo di assicurare alle famiglie in crisi, una risposta giudiziaria celere, concentrata in un solo procedimento finalizzato alla composizione del contenzioso. Sussistono infatti ancora discriminazioni incostituzionali nella tutela dei figli minori di genitori coniugati e non coniugati. Il rito camerale esprime una visione gerarchica e autoritaria della famiglia, in cui non ci sono diritti ma solo interessi da amministrare; un procedimento in cui il giudice è svincolato da regole processuali e ha piuttosto il compito di sostituire il pater familias che non è riuscito a comporre la crisi. Con la riforma, al posto di riti diversi e differenziati viene introdotto un unico rito per tutti i contenziosi familiari, un processo che assicuri il diritto di azione, il diritto di difesa, il contraddittorio e il diritto alla prova, con la garanzia del reclamo generalizzato in relazione ai provvedimenti provvisori: una conquista, in linea con la giurisprudenza della Cedu. Il Tribunale unico sarà formato da giudici togati e specializzati e potrà comunque avvalersi di esperti di altri saperi che potranno inserirsi come giudici onorari nell’ufficio del processo o meglio ancora come consulente sottoposto al contraddittorio dei consulenti delle parti; cosa che non avviene nell’attuale sistema, poiché il giudice onorario egli si esprime in camera di consiglio, senza la presenza di avvocati e consulenti di parte; il Giudice unico consentirà inoltre di risolvere finalmente i gravi rischi di contrasto di giudicati tra le misure sulla responsabilità genitoriale del tribunale per i minorenni e le misure sull’affidamento del tribunale ordinario. Un’altra importante novità della riforma riguarda le violenze domestiche o di genere, perché si si attiverà un binario preferenziale d’urgenza, che permetterà al giudice civile, l’utilizzo delle norme sugli ordini di protezione, che scarsa applicazione hanno avuto sino ad oggi. Con riferimento alle donne vittime di violenza, in adempimento alle disposizioni della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – ratificata dall’Italia con la legge n. 77/2013 – nella Legge di Riforma sono previsti meccanismi di raccordo tra giustizia civile e penale, mondi che, spesso, non comunicano tra loro causando pregiudizi alle donne e ai minori nei procedimenti civili di separazione. Infatti l’art. 31 della Convenzione di Istanbul prevede espressamente che le autorità giurisdizionali, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, prendano in considerazione gli episodi di violenza e che vengano adottate misure necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima di violenza o dei bambini. Nel nostro ordinamento, non è previsto un effettivo raccordo tra i due giudizi, ossia quello civile (la separazione e la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui minori) e penale (processi scaturiti a seguito delle violenze subite in famiglia) per cui capita molto spesso che i due procedimenti non vadano di pari passo e che, in assenza di specifica formazione del giudice civile, molti degli episodi violenti narrati non vengano tenuti in debita considerazione nella decisione circa la modalità di affido e l’organizzazione delle visite ai minori. Ciò nonostante la previsione dell’art. 64 bis disp. att. Cpp. Con la Legge di Riforma, il giudice civile “assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, tenendo conto – nella determinazione dell’affidamento dei figli e degli incontri con i figli – di eventuali episodi di violenza. In ogni caso, viene garantito che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio siano, se necessario, accompagnati dai servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima”. Nella riforma si prevede anche che nei casi di violenza la mediazione familiare sia vietata. Anche il ruolo delle ctu e degli assistenti sociali è molto ridimensionato: sarà vietato esprimere valutazioni, bisognerà basarsi sui fatti. Il giudice deve delineare un quesito specifico al CTU e le consulenze tecniche d’ufficio devono avere un ruolo residuale e limitato ed il consulente si dovrà attenere “ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica, senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi”. Proprio con riferimento alla Consulenza Tecnica, il testo della Riforma prevede l’esclusione del ricorso alla teoria della sindrome da alienazione parentale tanto dibattuta e contrastata. Ormai per orientamento consolidato, la teoria della alienazione parentale è una teoria riconosciuta come priva di basi scientifiche come ribadito dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13217 del 17 maggio 2021 [1]. Di fronte ad un figlio che rifiuta un genitore, spetterà al giudice verificare in via d’urgenza le ragioni del rifiuto. Grande attenzione quindi sarà prestata ai minori, sia in sede di ascolto diretto – che competerà sempre al giudice togato -, sia quanto alla tutela dei suoi interessi e diritti, attraverso il potenziamento della figura del curatore speciale che potrà essere nominato ogni volta che il Giudice lo riterrà […]

Home › Forum Lucia Elsa Maffei Avvocato del Foro di Matera, Presidente ONDIF- sez. di Matera Con la riforma del processo penale, diventano immediatamente efficaci i commi 11-13 dell’art. 2 della Legge: la trasmissione delle copie degli atti al giudice civile deve essere attuata non più solo nel caso di reati consumati (L. n. 69/2019, c.d. Codice Rosso) ma anche di tentativi di reati di omicidio, violenza domestica e di genere. Dopo il via libera da parte del Parlamento, la riforma del processo penale è approdata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 237 del 4 ottobre 2021) e il 19 ottobre scorso, a dir il vero forse un po’ sotto silenzio, è entrata in vigore la Legge 27 settembre 2021 n.134, contenente la delega al Governo, per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. I commi 11-13 dell’art. 2 della Legge prevedono, quale particolare e importante novità, l’immediata estensione delle norme introdotte con la L. n. 69/2019, (c.d. Codice Rosso) alle vittime di tentato omicidio e alle vittime di delitti, in forma tentata, di violenza domestica e di genere già contemplati dal Codice Rosso. E infatti, se per molte delle altre disposizioni, si dovrà attendere il legislatore delegato con decreti legislativi da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le disposizioni di cui all’art. 2 commi 11-13 sono invece, immediatamente efficaci. Pertanto si applicano ora, anche al mero tentativo di reato di quelle fattispecie già previste dalla L. 69/2019 (maltrattamenti contro familiari e conviventi -art. 572 c.p.; violenza sessuale, aggravata e di gruppo -artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.-; atti sessuali con minorenne -art. 609-quater c.p.; corruzione di minorenne -art. 609-quinquies c.p.-; atti persecutori -art. 612-bis c.p.; lesioni personali aggravate da legami familiari e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso -art. 582 e art. 583-bis aggravati ai sensi dell’art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell’art. 577, primo e secondo comma) le seguenti previsioni: gli oneri informativi a tutela dell’incolumità fisica della vittima in relazione allo stato di libertà e quindi alla libertà di movimento del denunciato, previsti dagli artt. 90-ter c. 1-bis c.p.p. e art. 659, comma 1-bis c.p.p. ; l’onere per la polizia giudiziaria di procedere, senza ritardo nel compimento di atti di indagine delegati dal pubblico ministero e a trasmettere, sempre senza ritardo allo stesso, la documentazione dell’attività espletata ex art. 370 comma 2 bis c.p.p.; la previsione di cui all’art. 165 c.p. in base al quale l’applicazione della sospensione condizionale della pena è subordinata ad uno speciale regime riparatorio, consistente nella partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei condannati per questi reati; la previsione ex art. 64 bis disp. att. c.p.p. in base alla quale determinati provvedimenti penali che definiscono diverse fasi procedimentali devono essere trasmessi, senza ritardo, in copia, al giudice civile ai fini della decisione dei procedimenti che riguardano le dinamiche familiari cui possono essere connessi. Già la Legge n. 69/2019 più nota come “Codice rosso”, con l’art. 14 comma 1, era intervenuta sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi l’art. 64 bis c.p.p in base al quale, se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età, o alla “potestà genitoriale” (rectius ormai responsabilità genitoriale ai sensi del D. lgs. n.154 / 2013), il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile, copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione ad un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza. Si tratta di una previsione che attiene all’incidenza/rilevanza delle vicende penali, nei giudizi civili aventi ad oggetto le capacità genitoriali e la scelta del miglior regime di affidamento per i figli minori, allorché uno dei due genitori (ma a volte anche entrambi, a seguito di reciproci atti querelatori), è indagato/imputato di reati a rilevanza familiare (maltrattamenti, violenza sessuale, violenza assistita, stalking ecc.). È il delicato problema dei binari paralleli su cui troppo spesso corrono i procedimenti penali e i procedimenti civili, con la conseguenza che spesso statuizioni assunte dall’autorità giudiziaria penale non vengono portate a conoscenza del giudice civile che si occupa delle procedure di separazione personale dei coniugi, di divorzio, dei procedimenti relativi alla regolamentazione dell’affidamento e mantenimento dei figli minori o ai fini dei provvedimenti ablativi/limitativi della responsabilità genitoriale. La previsione come ha affermato l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione, è finalizzato ad “apprestare un meccanismo istituzionale di comunicazione, che prescinde dall’iniziativa delle parti e che permetta al giudice civile di avere elementi di informazione più completi per l’adozione dei provvedimenti in tema di separazione o di potestà genitoriale. La comunicazione delle copie degli atti, pertanto, si risolve in un mezzo di tutela per la vittima di violenza domestica o di genere”.[1] Con l’ultima novella, ciò deve essere attuato non più solo nel caso di reati consumati ma anche di meri tentativi di reati di omicidio, violenza domestica e di genere. Si amplia quindi il ventaglio dei rimedi e delle norme a tutela delle vittime di violenza, anche se purtroppo tutto ciò sembra non bastare, poiché come la cronaca di questi giorni ci mostra, non cessa la drammatica conta delle donne vittime di femminicidio. [1] Relazione a cura dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione sulla Legge 19 luglio 2019, n. 69, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” Rel. 62/19 – Roma, 27 ottobre 2019. Ti è stato utile questo articolo?ISCRIVITI alla nostraIscrizione: Gratuita × Iscriviti alla nostra Newsletter Rimani aggiornata con i nuovi corsi e le promozioni.

Home › Forum Lucia Elsa Maffei Avvocato del Foro di Matera, Presidente ONDIF- sez. di Matera La consulenza tecnica, che compete all’ausiliario del Giudice, è finalizzata al compimento di particolari atti e indagini in cui sono richieste conoscenze qualificate e specialistiche, in determinati campi del sapere ed oggetto di controversie giudiziarie. Non a caso il grande giurista Piero Calamandrei affermava che il CTU è l’occhiale del giudice, colui che lo aiuta a vedere oltre le proprie conoscenze personali. Focalizzando l’attenzione sulla redazione del verbale delle operazioni peritali, occorre tener presente che si tratta di un momento ed attività molto delicata ed importante, che spesso viene sottovalutato da tantissimi CTU. Il risultato di questo atteggiamento “distratto” o frettoloso è che la maggior parte dei verbali delle operazioni peritali rischia di generare una serie di vizi e invalidità, a volte sanabili a volte no, della CTU. Primo fra tutti l’annullamento del verbale e, di conseguenza, la necessità di dover ripetere le operazioni peritali! Si vuole quindi richiamare l’attenzione del consulente tecnico d’ufficio, ma anche dei consulenti di parte che partecipano alle operazioni peritali, sull’importanza del verbale in quanto atto pubblico. La natura di atto pubblico deriva dalla funzione e ruolo del consulente tecnico nominato dal Giudice che è appunto equiparato ad un pubblico Ufficiale. La Sentenza della Cassazione, la n. 5793/ del 23.03.2015, lo ha definitivamente chiarito, dopo anni di incertezza sul punto. In quanto atto pubblico, il verbale delle operazioni peritali ha una valenza che va oltre il procedimento giudiziario in sé e può avere degli effetti anche al di fuori di quest’ultimo. Ciò significa che tutto ciò che vi è riportato fa pubblica fede, ossia, tutto ciò che è riportato nel verbale è connotato da un “alone” di verità incontestabile (a meno che non venga sporta una querela di falso contro chi l’ha redatto). È dunque lo strumento che “fotografa” l’andamento delle attività ed indagini svolte dal consulente: in esso va riportato tutto ciò che è successo, ciò che è stato fatto, che tipo di indagini sono state condotte, ecc. Il verbale delle operazioni peritali è un po’ come la la scatola nera di un veicolo. Tutto ciò che viene registrato nel verbale delle operazioni peritali potrà, poi, avere un impatto sull’andamento del procedimento giudiziario e, ovviamente, sulla sentenza che definisce il giudizio. Cosa deve contenere un verbale di operazioni peritali: Il nome dell’Ufficio giudiziario, del Giudice relatore o del Collegio. A seguire, devono essere indicati gli estremi del procedimento, gli estremi delle parti in causa, dei rispettivi avvocati e consulenti tecnici di parte. In alcuni casi, può essere necessario indicare altre presenze (ad esempio una persona, diversa dalle parti in causa, che deve far accedere ad un determinato luogo, ne ha le chiavi, ecc.). L’importante è che tutte le persone che vengono menzionate nel verbale delle operazioni peritali abbiano titolo a parteciparvi. Questo è un aspetto fondamentale. Può succedere, infatti, che le operazioni peritali siano viziate dalla presenza di persone che non hanno titolo a parteciparvi: caso tipico, il coniuge di una delle parti in causa. Il verbale delle operazioni peritali è quindi lo strumento che “fotografa” l’andamento delle attività fatte dal consulente: vi si riporta tutto ciò che è successo, ciò che è stato fatto, che tipo di indagini sono state condotte, ecc. Il quesito che spesso ci si pone è se sia obbligatoria la redazione del verbale per ogni operazione peritale? A norma dell’art. 195, secondo comma, cod. proc. civ. se le indagini sono compiute dal consulente tecnico di ufficio senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne relazione e non vi è obbligo di redigere un processo verbale, dovendo comunque il consulente di ufficio tenere conto delle osservazioni e istanze che le parti, anche a mezzo dei propri consulenti, possono presentare successivamente nei termini concessi (art. 194 cod. proc. civ.). La riforma legislativa del 2009 ( L. 69/2009) ha disciplinato in maniera più dettagliata i termini per il deposito della relazione peritale (che a differenza del verbale non è atto pubblico). Il primo termine è quello entro cui il CTU deve depositare la bozza della relazione nel fascicolo telematico; il secondo è quello entro cui i CTP devono depositare le proprie osservazioni scritte. In ogni caso, le parti e i CTP possono presentare le proprie osservazioni nel corso delle indagini e delle operazioni, ma il loro mancato inserimento nei verbali non comporta la nullità della CTU, essendo sufficiente che il CTU ne abbia tenuto conto nell’elaborato peritale. In sintesi, se non è obbligatorio redigere il verbale di ogni singola operazione, è però auspicabile e consigliabile che lo si rediga, soprattutto nei casi in cui per la complessità delle indagini (ad es. in materia familiare ai fini dell’accertamento dell’idoneità – capacità genitoriale -, non sarebbe possibile “registrare” a mente tutto quanto accade. L’unica alternativa, a tutela delle parti, degli stessi CTU e CTP e del contraddittorio pieno (considerato che ormai per prassi consolidata nelle CTU familiari i difensori delle parti non presenziano) al fine di cristallizzare quanto accade nel setting peritale, è videoregistrare gli incontri, su espressa richiesta del CTU e/ o delle parti, ove non sia previsto nella stessa ordinanza ammissiva della CTU dal Giudice. Ti è stato utile questo articolo?ISCRIVITI alla nostraIscrizione: Gratuita × Iscriviti alla nostra Newsletter Rimani aggiornata con i nuovi corsi e le promozioni.

Home › Forum Lucia Elsa MaffeiAvvocato del Foro di Matera, Presidente ONDIF sez. di Matera Il diritto alla bigenitorialità tra esigenza di tutela delle vittime di violenza domestica e tutela della relazione genitoriale, da condotte strumentali ed alienanti; uno scenario sempre più ricorrente nei contenziosi familiari, nel quale sono chiamati a pronunciarsi, spesso con una sovrapposizione di ruoli e competenze, diversi operatori del diritto: dai giudici, ai CTU, ai servizi sociali. Nota a Cassazione civile sez. I – 19/05/2020, n. 9143 Il caso Il caso di specie, oggetto dell’interessante pronuncia della Suprema Corte, ha ad oggetto la travagliata vicenda riguardante la regolamentazione dell’affidamento di un figlio nato fuori dal matrimonio da due genitori che, cessata la convivenza ed essendo in forte conflittualità tra loro, chiedono all’autorità giudiziaria una pronuncia su regime di affidamento del figlio. Nonostante un primo provvedimento del Tribunale per i minorenni di Lecce, emesso a seguito di un ricorso ex art. 317 bis cc., nella vecchia formulazione, con cui era stato disposto l’affidamento del minore al Servizio sociale del Comune e la previsione dell’immediato avvio di un percorso di mediazione per l’ attenuazione della conflittualità tra i genitori- senza purtroppo alcun esito positivo- il padre del minore, proponeva un ricorso dinanzi al Tribunale per i minorenni di Lecce, con richiesta di provvedimenti ablativi/ limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti della madre ex art. 333 c.c. lamentando l’impossibilità di esercitare il diritto alla bi-genitorialità ed il ruolo di genitore e quindi l’impossibilità di poter frequentare il figlio e mantenere con lui rapporti costanti, continuativi e significativi a causa della condotta ostruzionistica della madre. Quest’ultima si costituiva nel procedimento, contestando l’assunto paterno, adduceva che il figlio rifiutava i contatti con il padre, avendo assistito a numerosi episodi di violenza posti in essere dal ricorrente nei confronti della madre, episodi per i quali pendevano anche dei giudizi penali. Il Tribunale per i minorenni, all’esito del procedimento, disponeva il collocamento del padre e del figlio presso un’idonea comunità educativa; la madre proponeva reclamo dinanzi alla Corte d’appello di Lecce che respingeva il reclamo, anche in considerazione della circostanza che la reclamante non aveva mai ottemperato ai diversi e precedenti provvedimenti adottati sia dal Tribunale di Lecce che dalla Corte e che erano falliti i vari tentativi compiuti dal Servizio sociale per avviare un progetto di mediazione e di sostegno alla genitorialità. La decisione della Corte di merito, aderiva alle conclusioni della relazione dei CTU in primo grado, da cui era emersa l’oggettiva difficoltà per il minore di accettare la separazione tra i genitori e la necessità di uno specifico intervento di un neuropsichiatra infantile, di un percorso di psicoterapia individuale per il trattamento della personalità delle parti, al fine di approfondire alcuni vissuti traumatici della madre che a detta dei Consulenti d’ufficio, avevano inciso sul processo di “dipendenza” attivato con il figlio. D’altronde anche le relazioni trasmesse dai Consultori familiari e dal neuropsichiatra avevano confermato il rifiuto del minore di interagire con il padre a causa di un condizionamento da parte di figure parentali ed in primo luogo della madre. Ciò aveva indotto la Corte ad escludere la necessità di disporre una nuova c.t.u., rilevando che le relazioni degli operatori delle strutture socio-sanitarie coinvolte, constatate le problematiche personologiche della madre, avevano concordemente evidenziato la necessità di favorire la relazione tra il minore ed il padre, in autonomia rispetto alla madre, che invece aveva sempre mostrato sostanziale chiusura verso ogni progetto di mediazione e recupero della genitorialità, a causa di sentimenti personali di rifiuto nei confronti dell’uomo. Pertanto, la Corte di merito confermava le misure adottate in primo grado, limitative della responsabilità genitoriale della madre ai sensi dell’art. 333 c.c., dichiarando anche che i comportamenti penalmente rilevanti ascritti dalla madre al padre, in assenza di una pronuncia giudiziaria quanto meno di primo grado, non potevano essere considerati rilevanti e dirimenti. Pertanto, l’unica soluzione ancora percorribile per ristabilire i rapporti tra padre e figlio, si profilava essere l’inversione del collocamento, stabilento la collocazione del minore con il padre, in una comunità educativa, in conseguenza della mancata modificazione nel tempo dell’atteggiamento della donna, che non aveva mai mostrato la volontà di mutare prospettiva, nell’interesse del minore. La madre proponeva quindi ricorso per cassazione. La decisione della Corte di Cassazione La sentenza in commento, si profila interessante sotto un duplice profilo: Da un punto di vista squisitamente processuale perché, preliminarmente, respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione formulata dalla ricorrente, in relazione ad un provvedimento della Corte di merito emesso a definizione di un procedimento di reclamo a carattere non propriamente contenzioso, che per lungo tempo nella giurisprudenza consolidata, data la sua natura provvisoria e suscettibile di essere modificato, è sempre stato ritenuto inidoneo ad acquistare efficacia di giudicato seppur rebus sic stantibus.(1) La Suprema Corte, rimeditando il proprio precedente orientamento, anche alla luce delle modificazioni normative introdotte in materia di filiazione dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219 e dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, riconosce nuovamente in questa ordinanza (2), la proponibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con cui, in sede di reclamo, la corte d’appello abbia confermato modificato o revocato, provvedimenti de potestate adottati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., osservando che “tali provvedimenti hanno carattere decisorio e definitivo, in quanto incidenti su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, nonchè revocabili o modificabili solo in presenza di fatti nuovi, e pertanto idonei ad acquistare efficacia di giudicato rebus sic stantibus (cfr. Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32359; Cass., Sez. I, 25/07/2018, n. 19780; 21/11/2016, n. 13633). In questa pronuncia, la Corte ribadisce tale principio, ritenendolo applicabile anche a provvedimenti come quelli che dispongano l’affidamento del minore ai servizi sociali come ad es. nel caso di specie, ed anche se tali provvedimenti abbiano natura non completamente ablativa, ma solo limitativa della responsabilità genitoriale. La ragione riposa secondo la Suprema Corte, nella idoneità di tali provvedimenti ad incidere in modo irreversibile o stabile […]



