Il CTU: l’occhiale del giudice
19/11/2020 2022-06-15 13:58Il CTU: l’occhiale del giudice
Lucia Elsa Maffei
Avvocato del Foro di Matera, Presidente ONDIF- sez. di Matera
La consulenza tecnica, che compete all’ausiliario del Giudice, è finalizzata al compimento di particolari atti e indagini in cui sono richieste conoscenze qualificate e specialistiche, in determinati campi del sapere ed oggetto di controversie giudiziarie.
Non a caso il grande giurista Piero Calamandrei affermava che il CTU è l’occhiale del giudice, colui che lo aiuta a vedere oltre le proprie conoscenze personali.
Focalizzando l’attenzione sulla redazione del verbale delle operazioni peritali, occorre tener presente che si tratta di un momento ed attività molto delicata ed importante, che spesso viene sottovalutato da tantissimi CTU.
Il risultato di questo atteggiamento “distratto” o frettoloso è che la maggior parte dei verbali delle operazioni peritali rischia di generare una serie di vizi e invalidità, a volte sanabili a volte no, della CTU.
Primo fra tutti l’annullamento del verbale e, di conseguenza, la necessità di dover ripetere le operazioni peritali!
Si vuole quindi richiamare l’attenzione del consulente tecnico d’ufficio, ma anche dei consulenti di parte che partecipano alle operazioni peritali, sull’importanza del verbale in quanto atto pubblico.
La natura di atto pubblico deriva dalla funzione e ruolo del consulente tecnico nominato dal Giudice che è appunto equiparato ad un pubblico Ufficiale. La Sentenza della Cassazione, la n. 5793/ del 23.03.2015, lo ha definitivamente chiarito, dopo anni di incertezza sul punto.
In quanto atto pubblico, il verbale delle operazioni peritali ha una valenza che va oltre il procedimento giudiziario in sé e può avere degli effetti anche al di fuori di quest’ultimo.
Ciò significa che tutto ciò che vi è riportato fa pubblica fede, ossia, tutto ciò che è riportato nel verbale è connotato da un “alone” di verità incontestabile (a meno che non venga sporta una querela di falso contro chi l’ha redatto).
È dunque lo strumento che “fotografa” l’andamento delle attività ed indagini svolte dal consulente: in esso va riportato tutto ciò che è successo, ciò che è stato fatto, che tipo di indagini sono state condotte, ecc.
Il verbale delle operazioni peritali è un po’ come la la scatola nera di un veicolo.
Tutto ciò che viene registrato nel verbale delle operazioni peritali potrà, poi, avere un impatto sull’andamento del procedimento giudiziario e, ovviamente, sulla sentenza che definisce il giudizio.
Cosa deve contenere un verbale di operazioni peritali:
Il nome dell’Ufficio giudiziario, del Giudice relatore o del Collegio. A seguire, devono essere indicati gli estremi del procedimento, gli estremi delle parti in causa, dei rispettivi avvocati e consulenti tecnici di parte.
In alcuni casi, può essere necessario indicare altre presenze (ad esempio una persona, diversa dalle parti in causa, che deve far accedere ad un determinato luogo, ne ha le chiavi, ecc.).
L’importante è che tutte le persone che vengono menzionate nel verbale delle operazioni peritali abbiano titolo a parteciparvi.
Questo è un aspetto fondamentale. Può succedere, infatti, che le operazioni peritali siano viziate dalla presenza di persone che non hanno titolo a parteciparvi: caso tipico, il coniuge di una delle parti in causa.
Il verbale delle operazioni peritali è quindi lo strumento che “fotografa” l’andamento delle attività fatte dal consulente: vi si riporta tutto ciò che è successo, ciò che è stato fatto, che tipo di indagini sono state condotte, ecc.
Il quesito che spesso ci si pone è se sia obbligatoria la redazione del verbale per ogni operazione peritale?
A norma dell’art. 195, secondo comma, cod. proc. civ. se le indagini sono compiute dal consulente tecnico di ufficio senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne relazione e non vi è obbligo di redigere un processo verbale, dovendo comunque il consulente di ufficio tenere conto delle osservazioni e istanze che le parti, anche a mezzo dei propri consulenti, possono presentare successivamente nei termini concessi (art. 194 cod. proc. civ.). La riforma legislativa del 2009 ( L. 69/2009) ha disciplinato in maniera più dettagliata i termini per il deposito della relazione peritale (che a differenza del verbale non è atto pubblico).
Il primo termine è quello entro cui il CTU deve depositare la bozza della relazione nel fascicolo telematico; il secondo è quello entro cui i CTP devono depositare le proprie osservazioni scritte. In ogni caso, le parti e i CTP possono presentare le proprie osservazioni nel corso delle indagini e delle operazioni, ma il loro mancato inserimento nei verbali non comporta la nullità della CTU, essendo sufficiente che il CTU ne abbia tenuto conto nell’elaborato peritale.
In sintesi, se non è obbligatorio redigere il verbale di ogni singola operazione, è però auspicabile e consigliabile che lo si rediga, soprattutto nei casi in cui per la complessità delle indagini (ad es. in materia familiare ai fini dell’accertamento dell’idoneità – capacità genitoriale -, non sarebbe possibile “registrare” a mente tutto quanto accade.
L’unica alternativa, a tutela delle parti, degli stessi CTU e CTP e del contraddittorio pieno (considerato che ormai per prassi consolidata nelle CTU familiari i difensori delle parti non presenziano) al fine di cristallizzare quanto accade nel setting peritale, è videoregistrare gli incontri, su espressa richiesta del CTU e/ o delle parti, ove non sia previsto nella stessa ordinanza ammissiva della CTU dal Giudice.
Buongiorno mi scuso per l'invio errato del messaggio precedente che ho letto erroneamente rivolto a me non essendo avvezza al…