Risposte nei forum create
-
AutorePosts
-
-
13/05/2025 alle 11:10 pm #8283
Ciao Francesco,
comprendo perfettamente il dubbio e la situazione in cui ti trovi. La tua riflessione è corretta e merita di essere chiarita con precisione.Lo psicologo è un professionista sanitario abilitato alla diagnosi psicologica, alla valutazione del danno psichico e alla redazione di relazioni tecniche. Non vi è alcun obbligo normativo che imponga l’intervento o la “validazione” da parte di un medico legale per attribuire valore alla tua relazione tecnica, qualora questa riguardi aspetti psicologici e sia redatta nel rispetto delle competenze e dei limiti della nostra professione.
Detto ciò, la valutazione del danno psichico è assolutamente nelle competenze dello psicologo clinico. Puoi effettuare una valutazione psicodiagnostica, descrivere i sintomi, ricostruire l’impatto dell’evento lesivo sulla vita del soggetto, stimare il danno in termini qualitativi e – se appropriato – anche in termini di gravità clinica. Questo tipo di lavoro ha pieno valore in sede giudiziaria e infatti l’avvocato può utilizzare la tua relazione per sostenere l’esistenza del danno psichico e, se lo ritiene opportuno, potrà far affiancare alla tua perizia anche quella di un medico legale. Ma non è affatto vero che la tua relazione da sola “non vale”: essa ha pieno valore documentale.
In sostanza, non è necessario che le tue valutazioni siano “validate” da un medico legale.
-
14/02/2025 alle 4:10 pm #32257
Ciao Valeria, certamente aumentano le possibilità di lavorare nelle carceri. Ti porto un esempio https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE1440719
Prova a vedere nella tua regione sicuramente si sono aperti i termini per la presentazione della domanda.
Un saluto
MC -
09/02/2025 alle 12:50 pm #7900
Ciao Maria,
in realtà, con l’ art. 14, comma 1, della L. n. 69/2019 che inserisce all’ interno delle Disposizioni di
Attuazione al Codice di Procedura Penale l’ art. 64 bis, la trasmissione degli atti del procedimento penale in sede civile è automatico. Infatti, l’art. 64 bis Disp. Att. c.p.p. dispone
che devono essere trasmessi dall’ Autorità penale al Giudice civile, qualora siano
in corso procedimenti di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori
o alla responsabilità genitoriale, copia delle ordinanze relative all’ applicazione,
sostituzione o revoca delle misure cautelari personali, dell’ avviso di conclusione
delle indagini preliminari, del decreto di archiviazione e della sentenza adottati in
sede penale in relazione ai delitti di violenza domestica e di genere. Se non trovi nulla nel fascicolo e ti sono stati rappresentati in sede di colloquio procedimenti in corso, puoi magari interfacciarti con il giudice per meglio comprendere. Spero essere stata di aiuto 🙂 -
08/02/2025 alle 8:40 am #7897
Buongiorno Francesca 🙂
Ti suggerisco di visionare anche il provvedimento del Ministero della Giustizia https://psicologiaintribunale.it/category/tariffario/Buona giornata 🤗
-
06/02/2025 alle 6:37 pm #7879
Buon pomeriggio a te, Francesca! 😊
L’ausiliario del CTU viene pagato nell’ambito del compenso del CTU e liquidato con gli stessi criteri previsti per i consulenti tecnici, a meno che il giudice non stabilisca diversamente. Il pagamento segue le regole generali delle spese di giustizia D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia).
Il compenso dell’ausiliario è solitamente compreso nell’acconto alle spese che stabilisce il giudice. Ma se questo acconto è esiguo (come avviene su molti Tribunali) puoi sempre chiedere successivamente al giudice. In tal caso, il compenso dell’ausiliario sarà liquidato dal Giudice a titolo di rimborso spese sostenute (quindi non intaccherà il tuo onorario) previa esibizione di idonea documentazione giustificativa, cioè fattura.
Spero averti risposto 🙂 -
21/12/2024 alle 11:08 am #7761
Grazie @martina-bodini per aver attivato il network. Purtroppo non è facile trovare colleghi disponibili a lavorare in GP 🥴, stante la criticità legata agli onorari e alle tempistiche di incasso.
-
21/12/2024 alle 11:08 am #7760
Grazie @martina-bodini per aver attivato il network. Purtroppo non è facile trovare colleghi disponibili a lavorare in GP 🥴, stante la criticità legata agli onorari e alle tempistiche di incasso.
-
21/12/2024 alle 10:58 am #32251
Buongiorno @valeria-martorano, scusa la tardiva risposta. Dipende dal quesito che ti è stato assegnato dal giudice. Devi stare attenta da non “sconfinare” dal quesito. Tendenzialmente trattandosi di CTU che attengono al benessere dei minori, si è autorizzati al colloquio con le insegnanti.
-
31/01/2025 alle 8:59 pm #7865
Buonasera Vincenza e ben trovata 🙂
Gli importi sono calcolati a vacazioni (trovi la tabella VACAZIONI nell’area STRUMENTI DI LAVORO ➡️ Tariffario.
Mentre per calcolare i KM percorsi in modo tale che ti vengano rimborsati, devi produrre l’Attestazione distanza chilometrica.
Registrati al portale ACI e al seguente link e produci l’attestazione che allegherai al foglio precompilato che ti è stato rilasciato: https://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/attestazione-distanze-chilometriche.html
Qualsiasi difficoltà… siamo qui per supportarti 🙂
Maria Cristina -
02/01/2025 alle 8:56 pm #32253
Buonasera @valeria-martorano.
Tanti cari auguri a te di buon 2025 🙂. Se hai ancora necessità, scrivimi pure in posta privata e ci accordiamo. Buona serata. MC
-
-
AutorePosts


