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Maria Cristina PassananteOffline

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    • ⚖️SENTENZA⚖️
      I figli possono scegliere il genitore
      La Cassazione dice no al collocamento paritario quando il bambino non vede volentieri uno dei genitori. E ciò anche se sono loro a chiederlo.

      La Corte di cassazione civile, sez. I, con l’ordinanza 3372 del 6 febbraio 2024, ha respinto il ricorso di una mamma contro il provvedimento con il quale il bambino era andato a vivere prevalentemente con il padre. Ad avviso degli Ermellini, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affidamento condiviso, nella tutela dell’interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale, nel senso che il giudice di merito ben può individuare, nell’interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.

      Ma c’è di più. Per la prima sezione civile, la natura tendenziale del diritto alla genitorialità comporta che lo stesso debba essere assicurato tenendo necessariamente conto della realtà attuale e dell’interesse del minore a una frequentazione non paritaria, se questa situazione sia maggiormente confacente al suo benessere nell’immediato, ma avendo di mira anche il risultato da raggiungere in termini di stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori.

      Nel caso in esame, questo diritto alla bigenitorialità deve quindi ritenersi pienamente rispettato dal provvedimento del giudice di merito che, preso atto dell’indisponibilità del minore a incontrare un genitore, intenda evitare un duraturo allontanamento del minore dalla figura materna (senz’altro assai dannoso per l’equilibrata crescita del bambino) e si proponga di creare i presupposti per la ripresa e il mantenimento dei rapporti, intendendo creare le condizioni per arrivare, nel futuro, a una frequentazione paritaria. È risaputo infatti che in materia di separazione personale tra coniugi e di divorzio e anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall’art. 155 cod. civ. e ora dall’art. 337-ter cod.civ.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti.

      *cassazione.net

    A proposito di me

    Maria Cristina Passanante

    Psicologa Giuridica e Forense. Co-founder Psicologia in Tribunale

    Sono una psicologa con una consolidata esperienza in ambito clinico forense e aziendale.

    Insieme alla collega Stefania Tucci, ho fondato la prima piattaforma italiana interamente dedicata ai Consulenti in Psicologia Giuridico-Forense. Questo spazio innovativo non solo connette consulenti esperti, diventando un punto di riferimento per chi cerca competenze altamente qualificate, ma offre anche decine di webinar gratuiti e corsi di alta specializzazione. La piattaforma vanta una Community di oltre 25.000 follower sulle principali piattaforme social @PsicologiaInTribunale.it

    Svolgo attività di Consulenza Psicologica in ambito clinico, forense, aziendale offrendo un’attenta analisi della personalità, CTU e Perito del Tribunale Ordinario Civile e Penale, CT della Procura, CTU per il Tribunale per i Minorenni.
    CTP su tutto il territorio nazionale sia in ambito civile che penale adulto e minorile.
    - Consulenza Civile: Risarcimento del danno alla persona; Mobbing; Stalking; Bulling; Idoneità genitoriale; Interrogatori protetti del minore; Interdizione/inabilitazione.
    - Perizia Penale: Attendibilità della testimonianza del minore; Inferiorità psichica della vittima; Incapacità di intendere e di volere.

    Supervisione ai Colleghi.
    Servizio di Consulenza Giuridico-Forense per psicologi che operano in ambito clinico.

    Consulente direzionale delle compagnie assicurative Zurich Insurance Italia ed Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni nell'ambito delle visite specialistiche per la valutazione del danno biologico psichico ai fini del risarcimento del danno alla persona.

    Presto la mia professionalità in ambito formativo anche su tematiche di carattere psicologico (tecniche di comunicazione e negoziazione; gestione dello stress; gestione e motivazione dei collaboratori; sviluppo della leadership etc..).

    Docente in vari Corsi di Formazione in Psicologia Giuridica.

    Ho operato in regime di convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    Pubblicazioni:
    📚𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐏𝐬𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐆𝐢𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐨 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐧𝐬𝐞. 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐭𝐢, 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢, 𝐩𝐫𝐚𝐬𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞
    https://www.pacinieditore.it/prodotto/psicologo-giuridico-forense/

    📚 𝗟𝗔 𝗡𝗨𝗢𝗩𝗔 𝗖𝗧𝗨 𝗣𝗦𝗜𝗖𝗢𝗟𝗢𝗚𝗜𝗖𝗔 𝗗𝗢𝗣𝗢 𝗟𝗔 𝗥𝗜𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗔𝗕𝗜𝗔
    https://www.pacinieditore.it/prodotto/nuova-ctu-psicologica-dopo-riforma-cartabia/

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