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buona esposizione del libro
Salve, ho ricevuto in questi giorni la mia prima convocazione per una consulenza tecnica di parte, ma non sono iscritta…
Buongiorno, sono un avvocato di Verona e sarei interessata ad un' eventuale collaborazione..può interessare?
Corso ben fatto. Docente molto preparata che ha spiegato tutto molto chiaramente.
Grafologia e testamento olografo
25/09/2024 2024-09-28 18:34Grafologia e testamento olografo
Laura Campomaggi, Psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale. Appassionata di scrittura, ha conseguito il titolo di grafologa e perito grafico. Dal 2007 all’attività clinica affianca quella peritale c/o il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese.
Il testamento olografo è normato dall’articolo 602 del Codice civile. È un documento che contiene le ultime volontà del testatore. Per essere valido deve essere scritto per intero di pugno dal testatore, che deve anche scrivere la data e firmare (è considerata valida anche una sigla o un nomignolo, purché identifichi in modo univoco il testatore). Ad esempio, la mancanza della sottoscrizione o l’intervento di più mani lo rendono nullo.
Possono fare testamento coloro in quali non sono stati dichiarati incapaci di intendere e volere. L’articolo 5591 del Codice civile stabilisce inoltre che i minorenni, gli interdetti, e gli incapaci di intendere e volere, anche in fase transitoria, sono ritenuti incapaci di fare testamento.
In sintesi, il testamento olografo deve rispettare i seguenti requisiti previsti dalla legge:
- Essere redatto e sottoscritto a mano dal testatore, senza l’intervento di terze persone
- Essere redatto e sottoscritto in data certa
- Essere redatto e sottoscritto in forma privata, senza l’intervento di testimoni
- Essere redatto in lingua italiana
- Essere redatto da un maggiorenne, nella piena capacità di intendere e volere (ad es., non interdetto, non certificato per invalidità intellettiva).
Non sono regolamentati il materiale del supporto ed il mezzo scrittorio: un tovagliolo di carta scritto con un pennarello ha lo stesso valore di un foglio formato A4 bianco scritto a biro, bisogna soltanto avere l’accortezza di utilizzare strumenti che permettano di conservare lo scritto nel tempo. L’apposizione della data è di estrema importanza perché un testamento è sempre modificabile e a fronte di più versioni vale l’ultima in ordine di tempo.
Può capitare che risulti necessaria la verifica del testamento per garantire che vengano veramente rispettate le volontà del testatore.
In generale la perizia grafica consiste in una serie di accertamenti tecnico/strumentali su documenti oggetto di contestazione. Il fine della perizia è stabilire l’autenticità e la genuinità dei documenti. In ambito giuridico e giudiziario la perizia o consulenza è una dichiarazione tecnica su un elemento di prova resa da uno o più esperti in particolari arti e discipline, a seguito di uno specifico incarico, così come regolamentato dall’art. 220 del c.p.p.
Il perito grafico può essere interpellato in caso di dubbio sull’autografia di un testamento olografo o nel caso in cui una delle parti in causa lo disconosca. A seconda di chi lo incarica, il perito grafico redige un parere preliminare, una perizia o una relazione di consulenza tecnica, così da evidenziare le criticità emerse dalle verifiche sul testamento. Se la richiesta arriva dal Giudice, nel processo penale si parla di perizia e di perito, mentre nel processo civile di consulenza tecnica e consulente tecnico. Se la richiesta arriva dalle parti in causa (nel penale: imputati, parti lese, Pubblico Ministero; nel civile; parte attrice o convenuta) si parla di consulenza tecnica di parte. Il parere preliminare, o parere pro-veritate è un parere tecnico richiesto da un cliente privato o da un avvocato prima di intentare una causa.
In relazione alla verifica di autenticità di un testamento olografo in particolare, la funzione del perito è fondamentale in situazioni di dubbio o contestazione: la perizia può quindi essere richiesta da beneficiari esclusi, dall’erede, dagli studi legali, sia nel tentativo di risolvere la controversia in via extragiudiziale (risoluzione in mediazione), sia per la tutela in sede giudiziaria (civile o penale).
Il perito grafico svolge un’indagine a partire da scritti comparativi di origine certa, cioè documenti certamente autografi del testatore, possibilmente coevi alla data di stesura del testamento, con l’obiettivo di identificare, al di sopra di ogni dubbio, l’autografia o la non autografia degli elementi del testamento. Vengono sottoposti a verifica non solo le disposizioni testamentarie e la firma, ma anche la data ed eventuali note aggiuntive integrative. In presenza di variazioni significative della grafia, il perito grafico può sostenerne la naturalezza o l’artificiosità tenendo conto anche dell’età del testatore, del livello culturale, della professione, dello stato di salute. La perizia grafica potrà evidenziare elementi quali tremori, o altri segni riconducibili ad uno stato di malattia, che potranno essere usati per analizzare il documento. Per questo, oltre ai testi comparativi coevi, importante avere l’eventuale cartella clinica del testatore.
La perizia grafica è uno studio globale che riguarda non soltanto la scrittura in sé, ma anche il mezzo scrivente, il supporto carta, il rapporto carta inchiostri e, infine, l’indagine grafico-comparativa sul tratto manoscritto. Per questo il perito grafico deve essere esperto non soltanto di grafia, ma deve anche conoscere le tecniche di produzione di carta e inchiostri e le tecniche e strumentazioni per la ricerca e la dimostrazione.
I quesiti solitamente rivolti al perito ruotano attorno alle seguenti questioni fondamentali:
– Il documento o una parte di esso costituisce un falso?
La falsificazione può essere per o addizione (alcune parole sono state aggiunte in un secondo momento, in uno spazio bianco situato in mezzo alla riga o alla fine di un paragrafo o sottrazione (alcune parole sono state cancellate in un secondo momento) o alcuni tratti o lettere di una parola sono stati aggiunti in un secondo momento per modificarne il senso (può capitare, ad esempio, negli assegni).
– Avendo riconosciuto che un documento è falso, chi ne sarà l’autore?
– Il documento ha subito delle trasformazioni? Se sì quale era la versione principale?
Sul documento occorre determinare l’ordine di apposizione di alcune parole, o tratti, ed eventualmente quello della firma rispetto al testo: può infatti capitare che la firma era già apposta prima che fosse scritto il testo (la firma in bianco)
Per identificare tracce di falsificazione, quali abrasioni, cancellazioni, sovrascritture, il perito esegue un’analisi strumentale mediante microscopio, luci ad infrarossi o ad ultravioletti.
Se il testamento dovesse essere non valido, la normativa che regolamenta la successione prevedrebbe che siano gli eredi a suddividersi il patrimonio in relazione al grado di parentela.
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