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16/03/2024 alle 11:55 am #7060
Per ottenere la liquidazione del compenso per l’attività svolta quale Consulente Tecnico di Parte (CTP) nell’interesse di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato dinanzi al Tribunale Ordinario o per i Minorenni, è necessario seguire la procedura disciplinata dal Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e conformarsi ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito.
Inquadramento normativo e diritto all’anticipazione a carico dell’Erario
La norma cardine che governa la liquidazione delle spettanze del CTP in regime di patrocinio a spese dello Stato è l’art. 83 del D.P.R. n. 115/2002, il quale stabilisce espressamente:
“1. L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorita’ giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico. 2. La liquidazione e’ effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorita’ giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente puo’ provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio e’ intervenuto dopo la loro definizione. 3. Il decreto di pagamento e’ comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. 3-bis. Il decreto di pagamento e’ emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.”
Inoltre, con specifico riferimento ai procedimenti minorili previsti dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184 (come modificata dalla L. n. 149/2001), l’art. 143, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 115/2002 conferma che per effetto dell’ammissione al patrocinio sono pagate dall’Erario:
“gli onorari e le spese spettanti all’avvocato, al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed e’ ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84”.
Il superamento della “prenotazione a debito” e l’anticipazione diretta dallo Stato
Sotto il profilo delle modalità di pagamento nel settore civile, è fondamentale evidenziare che, in passato, l’art. 131, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002 prevedeva che gli onorari del CTP fossero meramente “prenotati a debito” previa infruttuosa intimazione di pagamento alle parti.
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 217 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui prevedeva la prenotazione a debito anziché l’anticipazione diretta da parte dell’Erario (comma oggi formalmente abrogato dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164). Per effetto di tale pronuncia (così come già previsto per il processo penale dall’art. 107, comma 3, lett. d, D.P.R. n. 115/2002), il CTP vanta un diritto all’anticipazione diretta del proprio compenso e delle spese direttamente nei confronti dello Stato, senza dover preventivamente escutere la parte assistita o attendere l’esito del recupero erariale.
Per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si costituisce infatti alcun rapporto obbligatorio diretto, ai fini del compenso, tra il professionista e la parte assistita (vige il divieto di percepire compensi o rimborsi direttamente dal patrocinato), instaurandosi il rapporto esclusivamente tra il professionista e lo Stato.
Come procedere operativamente per la richiesta di liquidazione
Per richiedere la liquidazione del compenso al Tribunale occorre procedere mediante il deposito di una formale istanza di liquidazione indirizzata all’Autorità Giudiziaria. Il titolare esclusivo del diritto soggettivo patrimoniale al compenso nei confronti dello Stato è il professionista (il CTP). L’istanza deve quindi essere formulata a nome del Consulente Tecnico di Parte (spesso depositata telematicamente nel fascicolo telematico del procedimento per il tramite del difensore della parte ammessa, oppure tramite i canali telematici/cancelleria dedicati agli ausiliari e consulenti presso l’Ufficio giudiziario). L’istanza va rivolta al magistrato o al Collegio del Tribunale che procede o che ha proceduto (art. 83, comma 2, D.P.R. n. 115/2002).
Tempistiche di presentazione e inapplicabilità del termine di decadenza di 100 giorni
- Momento del deposito: Ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell’art. 83 del D.P.R. n. 115/2002, la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico; la norma sollecita la presentazione della richiesta prima della chiusura della fase, affinché il giudice possa emettere il decreto di pagamento contestualmente al provvedimento che definisce la fase stessa. Tuttavia, come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 3275/2020), a differenza di quanto avviene per il CTU nei procedimenti ordinari senza patrocinio statale, la liquidazione in regime di patrocinio a spese dello Stato ex art. 83 D.P.R. n. 115/2002 è ammessa anche dopo la conclusione del procedimento di merito, poiché attiene unicamente al rapporto diretto tra il professionista e lo Stato.
- Esclusione della decadenza ex art. 71, comma 2, D.P.R. n. 115/2002: Un aspetto processuale di estrema rilevanza — oggetto di recenti pronunce di merito (Tribunale di Reggio Calabria, Sez. I, sentenze n. 1645/2025 e n. 1664/2025) — riguarda il termine di decadenza di cento giorni dal compimento delle operazioni peritali previsto dall’art. 71, comma 2, D.P.R. n. 115/2002. La giurisprudenza ha chiarito che tale termine di decadenza si applica esclusivamente agli “ausiliari del magistrato” (CTU) e non può essere esteso al Consulente Tecnico di Parte (CTP). La posizione processuale del CTP è infatti assimilabile a quella del difensore (integrando la consulenza di parte un’allegazione difensiva funzionale al diritto di difesa), per il quale non è stabilito alcun termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di liquidazione.
Contenuto dell’istanza e allegati necessari
Affinché il Giudice sia posto in condizione di verificare l’an e il quantum della pretesa, l’istanza di liquidazione deve essere adeguatamente documentata. In particolare, è necessario indicare e allegare:
- Gli estremi del procedimento pendente o definito dinanzi al Tribunale (numero di Ruolo Generale – R.G. o V.G., nomi delle parti, giudice relatore/collegio).
- Il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o decreto del Magistrato) relativo alla parte nel cui interesse è stata svolta l’opera.
- L’atto di nomina a CTP (verbale d’udienza o dichiarazione di nomina depositata dal difensore).
- La prova dell’attività tecnico-professionale effettivamente espletata: occorre allegare o richiamare specificamente i verbali di partecipazione alle operazioni peritali e alle udienze in contraddittorio con il CTU, gli elaborati tecnici di parte redatti e le note/osservazioni critiche depositate rispetto alla relazione del CTU.
- La nota spese / proposta di liquidazione dettagliata secondo i parametri del Testo Unico Spese di Giustizia (e non secondo le tariffe professionali) e l’eventuale documentazione giustificativa delle spese vive sostenute per l’adempimento dell’incarico.
Limiti normativi alla liquidabilità
Occorre tenere presenti due specifiche limitazioni previste dal D.P.R. n. 115/2002:
- Pertinenza e rilevanza (art. 106, comma 2): Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.
- Limiti territoriali per le spese di trasferta (art. 102): Chi è ammesso al patrocinio può nominare un CTP residente nel distretto di Corte d’Appello nel quale pende il processo. Se il CTP è scelto al di fuori del distretto di Corte d’Appello, l’incarico è valido ma non sono dovute le spese e le indennità di trasferta.
Criteri di calcolo e quantificazione del compenso
Un principio ormai granitico nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione stabilisce che:
“Alla luce dell’interpretazione sistematica della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, anche il compenso del consulente tecnico della parte ammessa al gratuito patrocinio va liquidato ai sensi del D.M. n.115 del 2002 e non sulla base delle tariffe professionali.”
Pertanto, non trovano applicazione le tariffe o i parametri dei singoli ordini professionali, bensì le medesime norme e tabelle previste per gli ausiliari del magistrato (CTU) dal D.P.R. n. 115/2002 (artt. 49 e ss.) e dal D.M. 30 maggio 2002:
Onorari fissi, variabili (a scaglioni/tabelle) o a tempo (vacazioni):
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- Se la materia oggetto di consulenza rientra tra quelle espressamente previste dalle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002 (ad esempio: accertamenti medico-legali o tecnico-sanitari ex art. 21 Tabella D.M. 30 maggio 2002, oppure materia contabile/patrimoniale ex art. 2 D.M. 30 maggio 2002), il compenso viene calcolato applicando i relativi parametri tabellari.
- Qualora l’oggetto della consulenza non rientri nelle materie specificamente tabellate dal D.M. 30 maggio 2002, il compenso deve essere liquidato secondo il criterio residuale delle vacazioni (onorari a tempo ex art. 4 L. n. 319/1980, dove ogni vacazione corrisponde a due ore di lavoro), da calcolarsi anche alla luce degli adeguamenti affermati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. riferimenti a Corte Cost. n. 16/2025).
- In caso di prestazioni di carattere eccezionale per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà, l’art. 52 del D.P.R. n. 115/2002 consente al giudice di riconoscere un aumento fino al doppio dell’importo previsto nelle tabelle; viceversa, per prestazioni di non eccezionale difficoltà, i giudici tendono a liquidare i valori minimi o medio-bassi.
Decurtazioni ex lege per il patrocinio a spese dello Stato:
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- Nel processo civile (e nei procedimenti minorili civili/volontaria giurisdizione): Ai sensi dell’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
- Nel processo penale: L’art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002 prevedeva la riduzione di un terzo dei compensi spettanti, tra gli altri, al CTP. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 178 del 2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso D.P.R. n. 115/2002 (quali quelle del D.M. 30 maggio 2002 non aggiornate ai sensi di legge).
Alla somma così liquidata dal giudice a titolo di onorario vanno aggiunti gli accessori di legge (IVA, se dovuta in base al regime fiscale del professionista, e contributo previdenziale/cassa come per legge) oltre al rimborso delle spese vive documentate, il tutto posto a carico dell’Erario.
Fase successiva all’emissione del decreto e rimedi in caso di rigetto o decurtazione
- Comunicazione ed esecuzione del decreto: Una volta emesso, il decreto di pagamento viene comunicato dalla cancelleria al beneficiario (il CTP) e alle parti, compreso il Pubblico Ministero (art. 83, comma 3, D.P.R. n. 115/2002). Decorsi i termini senza opposizioni, l’ufficio spese di giustizia del Tribunale richiederà al professionista l’emissione della fattura elettronica intestata all’ufficio giudiziario per procedere al pagamento materiale tramite l’Erario.
- Opposizione al decreto di liquidazione: Qualora il Tribunale rigetti l’istanza di liquidazione (ad esempio per un’erronea applicazione della decadenza dei 100 giorni o per difetto di motivazione) oppure liquidi un compenso ritenuto incongruo per difetto, il CTP ha facoltà di proporre opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011:
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- Termine: L’opposizione va proposta entro il termine perentorio di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione o notificazione del decreto di pagamento/rigetto (per effetto dell’equiparazione operata da Corte Cost. n. 106/2016), ovvero, in mancanza di regolare comunicazione, entro il termine cosiddetto “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione/emissione del provvedimento ex art. 327 c.p.c..
- Rito e Competenza: Il giudizio di opposizione introduce un autonomo procedimento contenzioso civile (oggi regolato dal rito semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., cui rinvia l’art. 15 D.Lgs. n. 150/2011) e si propone con ricorso al Capo dell’Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, il quale decide in composizione monocratica (Presidente o giudice delegato).
- Legittimazione passiva: Nel giudizio di opposizione riguardante compensi in regime di patrocinio a spese dello Stato, contraddittore necessario e unico legittimato passivo è il Ministero della Giustizia (in persona del Ministro pro tempore, difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato competente), e non le parti del giudizio principale né l’Agenzia delle Entrate (Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza n. 8516/2012).
Gratuito patrocinio, Ctp liquidato in base al TU spese di giustizia. Non si applicano le tariffe professionali.*
Corte di cassazione, Sentenza n. 7035, 15 marzo 2024Leggi la sentenza competa al seguente link:
https://psicologiaintribunale.it/sentenze-in-ambito-civile/
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