Quali pericoli per i giovani e le persone vulnerabili nell’utilizzo di Instagram e TikTok?

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La parola all'Avvocato

Quali pericoli per i giovani e le persone vulnerabili nell’utilizzo di Instagram e TikTok?

Giulio Palma
 Avvocato Penalista – Diritto Penale di impresa – Digital Forensic Analyst & Cybersecurity, Cybercrimes investigations

Le preoccupazioni della rete, con riferimento ai giovani ed alle persone vulnerabili, non riguardano esclusivamente l’intelligenza artificiale.
È necessario guardare, nel dettaglio, l’utilizzo di piattaforme social quali Instagram e TikTok.
Negli ultimi anni, #Instagram e #TikTok hanno rappresentato due delle piattaforme di social media più influenti, plasmando il modo in cui le persone interagiscono, si esprimono e usufruiscono dei contenuti presenti online.
Queste piattaforme hanno dato origine a una nuova generazione di influencer “Profeti, Poeti, Sciamani, consulenti sociali, consulenti di coppia, life coach, pensatori e opinionisti che esercitano un notevole condizionamento sui propri follower. 
Sebbene molti utilizzino queste piattaforme per l’intrattenimento e l’espressione personale, emerge una crescente preoccupazione relativamente al fatto che la cultura guidata dall’immagine promossa dagli influencer ha portato ad una proliferazione di autoproclamati “Professionisti, opinionisti o dei veri mantra digitali” esperti di tutto, presente e passato. 
In questo articolo esploreremo il fenomeno di Instagram e TikTok, esaminando il pericolo che si incorre nell’utilizzo delle piattaforme social per i giovani e le persone vulnerabili. 
Mentre l’accesso a informazioni e connessioni globali può essere un vantaggio, le piattaforme social possono anche esporre i giovani a una serie di rischi. 
Prima di tutto, l’uso eccessivo dei social media può portare a problemi di salute mentale, come l’ansia e la depressione: ciò in quanto la continua esposizione a contenuti filtrati e l’ossessione per il numero di like e follower possono generare una pressione costante per apparire perfetti e conformarsi agli standard irrealistici di bellezza e successo.
In secondo luogo, i giovani possono diventare vittime di cyberbullismo e trolling sui social media. L’anonimato e la distanza fisica forniti dalle piattaforme sociali possono incoraggiare comportamenti offensivi, crudeli, razzisti e sessisti. Questo può avere un impatto devastante sulla salute mentale dei giovani e delle persone vulnerabili portando anche a tragici risultati, come il suicidio.
Oltre ai rischi per i giovani e le persone vulnerabili, degna di rilevanza è anche la questione della strumentalizzazione delle notizie e dell’interferenza politica sulle piattaforme social. 
Le notizie false e fuorvianti si diffondono rapidamente sui social media, spesso senza essere verificate. Questo fenomeno può influenzare negativamente la percezione pubblica dei fatti e alimentare la disinformazione. 
Inoltre, le piattaforme social possono essere utilizzate da “attori politici” per influenzare opinioni e manipolare l’opinione pubblica: la diffusione mirata di contenuti politici e la creazione di “bolle informative” possono polarizzare ulteriormente la società e minare il dibattito democratico sano.
Per affrontare questi problemi, è necessaria una combinazione di sforzi da parte delle piattaforme Social, dei Governi e degli individui. 
Le piattaforme Social devono assumersi la responsabilità di eliminare i contenuti dannosi, combattere la disinformazione e promuovere un ambiente sano e sicuro per i loro utenti, in particolare per i giovani. 
I Governi devono implementare regolamentazioni adeguate a proteggere i cittadini (giovani) dal cyberbullismo, garantire la trasparenza dei contenuti dell’informazione e promuovere l’alfabetizzazione mediatica. 
Gli individui, d’altra parte, devono essere consapevoli dei rischi associati all’uso delle piattaforme social e adottare pratiche sicure, come limitare il tempo trascorso sui social media e valutare criticamente le informazioni che incontrano online.
A ciò deve aggiungersi che i social hanno proliferato nuove figure ”improvvisate” con un notevole aumento di “pensatori/opinionisti” e “nuovi professionisti digitali” di consulenza a tutto campo: life coach, esperti/e di psicologia, esperti/e delle relazioni di coppia, consulenza sociale e del saper vivere meglio. 
Tuttavia, è importante riconoscere che questo scenario ha anche alimentato la diffusione di informazioni errate e di “fake news”. Il pericolo derivante da queste figure e/o individui, che spesso diffondono consigli e informazioni senza una base scientifica o un background professionale adeguato, può essere estremamente pericoloso poiché le persone vulnerabili e i giovani che cercano aiuto o consigli possono trovarsi innanzi a pratiche o teorie non valide e potenzialmente dannose per la loro salute mentale e il loro benessere. 
La mancanza di regolamentazione e controllo dei social, facilita la diffusione delle informazioni fuorvianti, di comunicazioni complottiste che possono manipolare o distorcere fatti per promuovere interessi personali e/o interferire sulla vita sociale e sicurezza pubblica aumento la disinformazione, creando confusione tra il pubblico che potrebbe prendere decisioni basate su consigli non validati e poco affidabili.
Un altro aspetto problematico è la tendenza delle piattaforme social nel privilegiare la popolarità e la visibilità piuttosto che la competenza e la formazione.
Le persone con un grande seguito o un alto numero di follower possono essere percepite come esperti/e o autorità in un determinato campo, anche se non hanno una formazione o una competenza reale. 
Ciò crea una dinamica pericolosa in cui le persone vulnerabili possono essere influenzate e guidate da queste figure che potrebbero non avere competenze necessarie per affrontare efficacemente le questioni delicate legate alla salute mentale o lo stato emotivo vulnerabile del soggetto e del suo problema del momento.
Molti di questi personaggi (uomini e donne), concentrano i loro messaggi sempre sulla loro immagine: l’uomo, belloccio, abbronzato e tatuato per suscitare l’attenzione dei follower e descriversi come esperto di “life coach” o un “pensatore” e/o in altri scenari, filosofo della vita. Millantatori di molte esperienze personali e dunque un esempio di vita moderna, gettandosi in pensieri e solfeggi di parole e canti, già più volte ventilati e pubblicizzati da altri loro “colleghi digital e/o teorici della comunità digitale”.  
Lei …lei, donna perfetta, abbronzata con un fisico scolpito. Vestita o, alcune volte “svestita” ma sempre di classe. Un utilizzo eccessivo di filtri fotografici che ritraggono il viso, già truccato di una persona eccentrica, stravagante, soprannaturale se non insolita.
Il fascino delle soluzioni rapide e facili è uno dei motivi per cui questi autoproclamati esperti guadagnano terreno.
In un mondo in cui la gratificazione immediata è molto apprezzata, molti utenti si rivolgono agli influencer per trovare scorciatoie verso la felicità, il successo e l’auto-miglioramento. Ciò spesso porta a un’eccessiva semplificazione di questioni complesse, promuovendo soluzioni superficiali che potrebbero non affrontare le cause profonde dei problemi e in altri casi peggiorarli.
L’influenza degli influencer
In questa cultura gli #influencer sono emersi come le nuove celebrità. 
Questi individui, spesso con un ampio seguito, hanno il potere di modellare le tendenze, promuovere prodotti e influenzare il comportamento e le convinzioni del loro pubblico. 
Sono, in sostanza, profeti e poeti moderni, che offrono consigli sullo stile di vita, indicazioni sulle relazioni e persino approfondimenti filosofici. Tuttavia, ciò che li distingue dagli esperti tradizionali è la mancanza di titoli di studio formali.
Il problema della competenza
Una delle preoccupazioni più significative che circondano gli influencer di Instagram e TikTok è la sfumatura del confine tra competenza autentica e autorità autoproclamata. 
Mentre alcuni (pochi) influencer possiedono veramente una conoscenza nei rispettivi campi, molti altri offrono consigli e approfondimenti senza alcuna istruzione formale o esperienza professionale: ciò solleva dubbi sulla credibilità e sull’accuratezza delle informazioni che diffondono.
Consulenti di vita ed esempi di relazioni
Su Instagram e TikTok non è raro trovare persone che si presentano come consulenti di vita o esempi di relazioni. Spesso condividono aneddoti personali, consigli sulle relazioni e mantra di auto-aiuto, posizionandosi come esperti in queste aree. 
Tuttavia, l’assenza di una formazione formale in psicologia o consulenza può portare a fornire consigli potenzialmente dannosi a un pubblico vulnerabile.
La responsabilità delle piattaforme
Le piattaforme di social media come Instagram e TikTok svolgono un ruolo cruciale nell’amplificare questi fenomeni.
 Se da un lato forniscono spazi per la creatività e l’espressione personale, dall’altro traggono profitto anche dall’attenzione generata dagli influencer. Le piattaforme devono trovare un equilibrio tra consentire la libertà di espressione e garantire che i contenuti soddisfino determinati standard, in particolare quando si tratta di offrire consigli su argomenti delicati come la salute mentale, le relazioni o lo sviluppo personale.
L’importanza del pensiero critico
Per affrontare il problema degli influencer privi di istruzione formale, la società deve incoraggiare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica. Gli individui dovrebbero essere dotati delle competenze necessarie per valutare la credibilità delle fonti e discernere tra informazioni ben documentate e opinioni personali. Ciò può aiutare a mitigare il potenziale danno causato da consigli errati.
Il fenomeno di Instagram e TikTok ha trasformato il modo in cui comunichiamo e consumiamo contenuti. Sebbene queste piattaforme consentano l’espressione personale e la creatività, hanno anche dato origine a influencer che si posizionano come esperti in vari campi senza le necessarie credenziali educative. Ciò rappresenta una sfida per la società, poiché rende confuso il confine tra competenza autentica e autorità autoproclamata.
Per affrontare questo problema, le piattaforme devono assumersi la responsabilità dei contenuti che ospitano e gli individui dovrebbero sviluppare capacità di pensiero critico per valutare le informazioni che incontrano. 
Sebbene gli influencer possano offrire spunti e intrattenimento preziosi, è fondamentale avvicinarsi ai loro consigli con una buona dose di scetticismo e chiedere consiglio a professionisti qualificati quando necessario. 
In definitiva, trovare un equilibrio tra libertà di espressione e diffusione responsabile dei contenuti è la chiave per navigare nel mondo di Instagram e TikTok in modo più informato e ponderato.
Le Autorità indipendenti: l’affermarsi di un modello di amministrazione indipendente e neutrale
Ulteriore linea di tendenza da decenni in atto nel nostro (come in altri ordinamenti) è data dal proliferare di soggetti pubblici, non riconducibili, per statuto e funzioni, al modello classico di #PubblicaAmministrazione.
Le Autorità amministrative indipendenti sono state definite come enti od organi pubblici dotati di sostanziale indipendenza dal Governo, espressione di un fenomeno complesso ed eterogeneo.
Sono caratterizzate da autonomia organizzatoria, finanziaria e contabile; funzione tutoria degli interessi costituzionali in campi socialmente rilevanti; indipendenza rispetto al potere politico governativo e ai relativi indirizzi; alto tasso di competenza tecnica richiesta nell’esercizio delle competenze loro assegnate.
La loro istituzione risponde all’esigenza di svincolare la gestione di determinati settori sensibili dal condizionamento degli organi politici, da cui deriva la necessità di assegnare funzioni, spesso non amministrative in senso classico, ma di tipo regolatorio, contenzioso e sanzionatorio, a soggetti in grado di assicurarne un esercizio terzo, tecnicamente adeguato.
Tuttavia, occorre prendere atto della consistente disomogeneità di forme attraverso cui l’indipendenza genetica e statutaria delle singole Autorità è assicurata e concretamente plasmata in sede legislativa.
Così, quanto alle modalità di nomina, l’affrancazione delle Autorità dal rischio di ingerenze del potere esecutivo è massima per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato i cui componenti sono nominati dai Presidenti delle Camere. Altre volte il potere di nomina è riservato alla Camera e al Senato (Garante per la privacy, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quest’ultima con l’eccezione del Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro delle Comunicazioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari); in altri casi, tuttavia, tale potere di nomina è riconosciuto allo stesso Governo, come avviene per l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e per la Consob.
In Italia, nel campo di interesse di tale articolo, tra le Autorità amministrative indipendenti vi troviamo: il Garante della privacy, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
a) Garante della Privacy
È stato istituito dalla l. 675/1996, ora confluita nel d.lgs. 196/2003, recentemente modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, adottato per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679.
Viene considerata un’Autorità trasversale in quanto dotata di competenze non limitate a singoli comparti poiché riconosciute a tutela di specifici interessi pubblici di portata generale.
In via generale, il Garante si occupa di controllare che i trattamenti dei dati siano conformi al Regolamento europeo sulla privacy (Gdpr) nonché a leggi e regolamenti nazionali e prescrivere, quando necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini; se i trattamenti violano le disposizioni, rivolgere ammonimenti al titolare o al responsabile del trattamento e ingiungere di conformarlo al Regolamento; imporre una limitazione provvisoria o definitiva del trattamento, incluso il divieto; ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento; adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali; segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento e altri organismi e istituzioni l’esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
Ad esempio, il legislatore italiano con l’art 12 d.lgs. 196/2003 ha affidato al garante il compito di promuovere la sottoscrizione dei codici di deontologia e buona condotta e particolare attenzione è dedicata al codice relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.
Allo stesso modo, il Titolo XII del nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali rubricato “Giornalismo, libertà di informazione e di espressione” prevede che il trattamento dei dati indicati dagli articoli 9, par. 1, e 10, del Regolamento, ovvero dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati, debba compiersi nel rispetto delle regole deontologiche che rappresentano condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento di dati personali conformemente all’art. 2-quater, comma 4, del Codice. 
A conferma dell’importanza della tutela offerta dai codici deontologici, il Codice della privacy stabilisce all’art. 139 nella nuova formulazione che “Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2 quater, l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati”.
Il Codice dei giornalisti, negoziato tra la Categoria dell’ordine dei giornalisti e il Garante e pubblicato ad opera di quest’ultimo nella Gazzetta Ufficiale, è un atto dotato di forza di legge ed è inserito come allegato allo stesso Codice della privacy.
Esso prevede una particolare tutela nei riguardi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, richiamando i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso: l’art. 7, comma 1, vieta al giornalista di pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca o di fornire particolari in grado di condurre alla loro identificazione; il comma 2 stabilisce che “la tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificatamente reati”; di particolare importanza è il comma 3 il quale stabilisce che “il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti i minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso”
Dalla disposizione citata emerge che la protezione della privacy del minore è considerata un dovere deontologico dei giornalisti, che prescinde dal consenso del minore e ciò si ritrova sia in diverse pronunce della Suprema Corte la quale ha più volte affermato che “il diritto alla riservatezza del minore deve essere, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali del diritto di cronaca e del diritto alla privacy, considerato assolutamente preminente laddove si riscontri che non vi sia l’utilità sociale della notizia”, sia in alcuni interventi del Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha più volte ribadito che nemmeno l’eventuale consenso dei genitori alla diffusione dei dati personali dei figli minori esime il giornalista dall’obbligo di verificare l’esistenza di un interesse oggettivo del minore a tale diffusione.
Si è sostenuto che l’attuazione del diritto all’oblio o alla cancellazione non offra un riparo completo ai soggetti che invocano tali rimedi, vista la facilità di acquisizione dei dati personali e le difficoltà, scaturenti dalla “tecnologia disponibile” e dai “costi di attuazione”, per la loro effettiva cancellazione.
Emergono, pertanto, strategie educative e funzionali volte a fare acquisire consapevolezza delle insidie e che si caratterizzano in azioni a carattere preventivo: la necessità di preservare, anche in rete, la sicurezza e la riservatezza dei bambini e degli adolescenti ha portato all’approvazione della legge n. 71 del 29.5.2017 per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
La legge prevede misure di contrasto e repressione attraverso un approccio educativo e formativo rispetto ad un approccio di tipo repressivo; sono previste, difatti, una serie di misure volte a tutelare non solo la vittima della condotta ma anche l’autore.
 In particolare, di fronte a contenuti lesivi della dignità e della reputazione vi è il rimedio previsto dall’art. 2 che richiama la procedura del notice and take down statunitense: i minori ultraquattordicenni o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale, possono adire il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, al fine di ottenere “l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso nella rete internet”; nel caso in cui il gestore non risponda entro quarantotto ore o, qualora non sia stato possibile identificare il responsabile, l’interessato potrà rivolgersi all’Autorità garante per la protezione dei dati personali che, se ne ravvisa i presupposti, dovrà provvedere entro le quarantotto ore dalla ricezione della richiesta. 
Al fine di responsabilizzare i minori ultraquattordicenni viene previsto anche un procedimento di ammonimento, che consente al questore di convocare il ragazzo autore della condotta illecita; tale provvedimento cessa al compimento della maggiore età (art. 7). 
Emerge come, la fissazione, nel d.lgs. n. 101/2018, della soglia del consenso digitale a quattordici anni, renda possibile il raccordo con la normativa italiana in materia di cyberbullismo.
b) Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) c.d. Antitrust e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom)
Riguardo tali Autorità, un primo ordine di profili problematici si è registrato con riguardo all’individuazione dell’Autorità competente ad accertare e sanzionare illeciti di tipo concorrenziale, per violazione quindi della normativa antitrust.
Una particolare questione problematica è stata quella dei rapporti tra Autorità antitrust e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con riguardo al caso di illecito concorrenziale da contestare ad operatori del settore delle comunicazioni.
Posto che spetta ad Agcom individuare, nel settore delle comunicazioni, i mercati rilevanti e i soggetti in posizione dominante, e dettare le regole per impedire gli abusi di posizione dominante, ci si è chiesti se residui spazio per la competenza dell’Agcm: ci si è chiesti cioè se, nel settore preso in considerazione, gli abusi anticoncorrenziali non siano diretta violazione della regolamentazione dettata dell’Agcom e non debbano, quindi, essere accertati e sanzionati esclusivamente da quest’ultima. 
Sulla questione è intervenuta la giurisprudenza amministrativa. Ad avviso di Cons. St., Sez. VI, 10 marzo 2006, n. 1271, le attribuzioni dell’Agcom non hanno scalfito la competenza generale dell’Agcm in tema di vigilanza antritrust. Invero, l’art. 20, comma 1, l. 287 del 1990, che sottraeva all’Agcm la competenza antitrust nei confronti delle imprese operanti nei settori della radiodiffusione e dell’editoria, per attribuirla all’allora Garante per la radiodiffusione e l’editoria, successivamente Agcom, è stato abrogato dall’art. 1, comma 6, lett.c) n.9 l. 31 luglio 1997, n. 249, in forza del quale, peraltro, l’Agcom accerta l’effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e adotta i conseguenti provvedimenti. La norma si riferisce solo al settore radiotelevisivo, e non anche a quello della telefonia. E, invero, il medesimo art. 1 stabilisce che l’Agcom esprime parere obbligatorio sui provvedimenti dell’Agcm riguardanti operatori del settore delle comunicazioni; l’Agcm se ne può discostare solo con congrua motivazione. 
La stessa sesta sezione ha dovuto, peraltro, prendere atto delle novità introdotte dal d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. 
Il codice delle comunicazioni elettroniche mantiene, invero, l’assetto previgente in forza del quale l’Agcom opera come Autorità di regolamentazione, le cui competenze non elidono quelle antitrust dell’Agcm. 
In questo quadro normativo, si è imposta l’esigenza che le due Autorità, pur esercitando competenze parallele, si coordinino in un’ottica di leale collaborazione anche al fine di evitare che si registrino bis in idem o difformi valutazioni.
A questa esigenza di coordinamento si è ritenuto in giurisprudenza di dare risposta ricorrendo ad un duplice accorgimento. Da un lato, si è ritenuto che il parere dell’Agcom è obbligatorio ma non vincolante e, pertanto, secondo i consueti criteri circa il rapporto tra parere e provvedimento finale, l’Agcm se ne può discostare solo con congrua motivazione; dall’altro, la motivazione in caso di scostamento dal parere deve essere particolarmente puntuale, attese le specifiche competenze dell’Agcom, il dovere di cooperazione tra le due Autorità normativamente imposto, e il principio che per gli operatori del mercato le regole devono essere certe e conoscibili ex ante. 
I poteri sanzionatori delle Autorità 
Problemi peculiari sono emersi con riferimento ai poteri sanzionatori delle Autorità.
Si è posta, infatti, in termini rafforzati l’esigenza di assicurare garanzie di tipo procedimentale nei casi in cui l’Autorità assume, nell’esercizio delle funzioni demandatele, posizione di “arbitro” nella contesa tra operatori.
I procedimenti in questione richiedono uno standard di contraddittorio più elevato rispetto a quello già assicurato dalla legge generale del procedimento amministrativo.
La questione è venuta in rilievo soprattutto a seguito del caso Grande Stevens, nel quale la Corte di Strasburgo, chiamata a valutare la coerenza del sistema normativo italiano in materia di abusi di mercato con il diritto ad un processo equo, ha riconosciuto il contrasto della disciplina procedimentale allora vigente con l’art. 6 della Convenzione e con il diritto, quindi, al giusto processo.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, preliminarmente, ha dovuto prendere posizione sulla natura da riconoscere alle sanzioni comminate dalle Autorità nazionali; ha elaborato alcuni criteri ai fini dell’individuazione del carattere penale di una sanzione prevista dal diritto interno.
I criteri possono riassumersi in: a) qualificazione prevalente negli Stati contraenti; b) natura penale dell’infrazione; c) natura punitiva e gravità della sanzione diretta a fini preventivi punitivi; d) collegamento con una violazione penale.
La Cass. Civ., sez. I, 18 gennaio 2017 n.1205 ha precisato che in materia di irrogazione di sanzioni che, pur qualificate come amministrative, abbiano, alla stregua dei criteri elaborati dalla Corte EDU, natura sostanzialmente penale, gli Stati possono scegliere se realizzare le garanzie del giusto processo di cui all’art. 6 della CEDU già nella fase amministrativa o mediante l’assoggettamento del provvedimento sanzionatorio applicato dall’autorità amministrativa ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva, attuato attraverso un procedimento conforme alle prescrizioni dell’art. 6 della Convenzione.
La responsabilità per omessa vigilanza
Nonostante l’ampiezza dei poteri generalmente riconosciuti alle Autorità, le medesime si presentano spesso inerti rispetto alle problematiche che investono la realtà informatica.
Come sopra detto, infatti, i social pullulano di fake news, consigli medici e no, dati da non esperti ma che si fingono tali.
Sorge spontaneo chiedersi il motivo per cui i c.d. influencer, facenti capo a società di marketing e ad esse legate tramite contratti di influencer marketing, possano assumere le vesti di venditori, dispensatori di consigli e rappresentanti commerciali senza aver conseguito alcuna certificazione o titolo a seguito di un percorso formativo.
Per comprendere tale situazione può farsi riferimento agli agenti di commercio: è noto, infatti, che i medesimi, al fine di esercitare la loro attività, sono tenuti a seguire specifici corsi a frequenza obbligatoria con esame finale organizzato da enti autorizzati, non essere interdetti o inabilitati, non essere stati condannati per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, non essere stati condannati per altri delitti non colposi con pena di reclusioni non inferiore nel minimo a 2 anni e nel massimo a 5 anni.
Per gli influencer, nulla di tutto questo è richiesto. 
Ci si chiede, dunque, quale sia il ruolo delle Autorità sopra citate e in particolare dell’Autorità garante nelle comunicazioni dinnanzi ad un grande numero di informazioni errate nonché dinnanzi ad una comunicazione nociva in quanto non informata e non supportata da percorsi di formazione.
L’unico intervento che si registra in materia è stata una comunicazione ufficiale dell’Agcm ai più noti influencer e ai brand sponsorizzati da questi, chiedendo una maggiore trasparenza riguardo le loro collaborazioni.
L’autorità ha ribadito la necessità di segnalare se i prodotti presenti nei post sono oggetto di un accordo promozionale aggiungendo una dichiarazione a riguardo o un hashtag come #adv o #sponsored.
Si è parlato di mercato sano e rispettoso nel Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005, recentemente modificato nel 2016) e nel Codice alla pubblicità, in tutte le sue forme.
In particolare, la Parte II del Codice (artt. da 4 a 31) è dedicata a “Educazione, informazione e pubblicità”, concentrandosi sui messaggi commerciali di cui sono destinatari i consumatori e sugli effetti che producono in termini di acquisti.
L’utilizzo di pratiche illecite, violando in modo netto il Codice del consumo, porta a conseguenze e sanzioni, e può provocare a conseguenze economiche considerevoli.
L’Autorità Garante può infatti sanzionare le realtà considerate colpevoli: si va da accertamenti e tutela preventiva (tipo la sospensione delle pratiche commerciali e pubblicitarie ritenute dannose), a vere e proprie multe se accertata la colpevolezza.
L’art. 27 del Codice del Consumo, al comma 9, prevede sanzioni da un minimo di € 5.000 a un massimo di € 5.000.000.
Se da un lato, come detto, alle Autorità vengono riconosciuti ampi poteri di controllo e sanzionatori in materia, dall’altro è evidente come le medesime facciano scarso uso di tali prerogative: irrisori, se non inesistenti, sono gli interventi delle suddette; ciò in un quadro preoccupante che richiederebbe una costante attenzione.
Stante la frequente inerzia delle suddette Autorità, l’ordinamento prevede una loro responsabilità per omessa vigilanza.
Laddove l’autorità deputata non provveda in maniera diligente allo svolgimento di funzioni di controllo rispetto all’attività di determinati operatori economici, si è posto il problema di stabilire se e quali potessero essere i profili di responsabilità di tale ente nei confronti dei soggetti nell’interesse dei quali il controllo è stato istituito (e cioè dei risparmiatori, consumatori, utenti).
Storicamente la giurisprudenza qualificava l’attività dell’autorità di vigilanza come attività di alta amministrazione, come tale insindacabile e, conseguentemente, la posizione dei risparmiatori ecc. come un mero interesse di fatto.
Tale impostazione è mutata a partire dalla fondamentale sentenza 3 marzo 2001, n. 3132, con cui la Corte di cassazione ha stabilito che il diritto del risparmiatore a vedere tutelati i propri risparmi da parte dell’autorità di vigilanza si qualifica come un “diritto soggettivo all’integrità patrimoniale”, come tale pienamente sindacabile e tutelabile.
In seguito a questa fondamentale pronuncia, la giurisprudenza si è via via orientata nel considerare la p.a. responsabile per quei danni ai risparmiatori che siano riconducibili alla violazione dei doveri di diligenza e correttezza nella vigilanza.
Tali pronunce hanno comunque ribadito la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti posti dall’art. 2043 c.c. e ss, sia sotto il profilo dell’onere della prova, che con riferimento alla quantificazione del danno subito.
Le azioni risarcitorie proposte nei confronti delle Autorità per omessa vigilanza restano affidate alla giurisdizione ordinaria.

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