Osservazioni critiche alla CTU: come si scrivono e cosa le rende efficaci
Le osservazioni critiche alla CTU sono il momento in cui il consulente di parte può incidere davvero sull’esito di una causa. È anche il momento in cui la maggior parte delle contestazioni si perde: non perché siano infondate, ma perché sono formulate in modo che il consulente d’ufficio possa liquidarle in due righe e il giudice possa ignorarle senza violare alcun obbligo. La differenza fra un rilievo che produce effetti e uno che muore in sentenza non sta solo nel merito, ma nel modo in cui viene costruito.
Le osservazioni si presentano entro il termine che il giudice fissa ai sensi dell’articolo 195, terzo comma, del codice di procedura civile, nella fase che precede il deposito della relazione definitiva. Il consulente d’ufficio non è obbligato ad accoglierle, ma deve depositarle insieme alla relazione e accompagnarle con una propria sintetica valutazione. Quando le critiche sono specifiche e circostanziate, il giudice che intende disattenderle deve motivare la scelta in modo puntuale, pena la nullità della sentenza per motivazione apparente; di fronte a censure generiche può invece aderire alle conclusioni della consulenza senza ulteriori spiegazioni.
Osservazioni critiche alla CTU: che cosa sono e a chi sono rivolte
Nella prassi vengono chiamate note critiche oppure osservazioni alla bozza di CTU. Sul piano giuridico non sono atti processuali rivolti al giudice, ma comunicazioni tecniche indirizzate al consulente d’ufficio, affinché ne tenga conto nella stesura definitiva della relazione oppure, in caso di dissenso, le esamini e le confuti motivatamente. La giurisprudenza di legittimità le qualifica come argomentazioni difensive di carattere tecnico.
È una distinzione che cambia il modo di scriverle: il primo destinatario è un collega che deve poter verificare il rilievo sul piano metodologico, non un magistrato da persuadere con argomenti retorici. Il giudice le leggerà dopo, insieme alla risposta del consulente d’ufficio.
I termini dell’articolo 195 del codice di procedura civile
Il terzo comma dell’articolo 195, nella formulazione introdotta dalla legge 69 del 2009, scandisce un subprocedimento articolato in tre termini in sequenza, tutti fissati dal giudice:
- il primo, entro cui il consulente trasmette la bozza di relazione alle parti costituite;
- il secondo, entro cui le parti trasmettono al consulente le proprie osservazioni;
- il terzo, anteriore alla successiva udienza, entro cui il consulente deposita la relazione definitiva, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
Non esistono termini fissi predeterminati dalla legge: il numero di giorni lo stabilisce il giudice caso per caso con un’ordinanza. Nei procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 149 del 2022, quei termini vengono ordinariamente fissati anche fuori dall’udienza di giuramento. Il secondo comma dell’articolo 193 consente infatti al giudice di sostituire l’udienza di comparizione con l’assegnazione di un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, stabilendo che con il medesimo provvedimento vengano fissati i termini previsti dall’articolo 195, terzo comma.
Termini ordinatori, non perentori
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 5624 del 21 febbraio 2022, hanno chiarito che il secondo termine previsto dall’ultimo comma dell’articolo 195 ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria, ed esaurisce la propria funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione.
Ne discende che la mancata presentazione di osservazioni entro il termine assegnato non preclude alla parte di sollevare quei rilievi nel prosieguo del giudizio: nelle difese successive di primo grado, in comparsa conclusionale o anche per la prima volta in appello, dove è ammessa pure la produzione di una nuova perizia di parte. A una condizione: che restino argomentazioni difensive volte a confutare la consulenza sul piano tecnico, senza introdurre nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, né nuovi mezzi di prova o eccezioni in senso stretto.
Resta però una distinzione fondamentale:
- i vizi procedurali delle operazioni peritali, come la violazione del contraddittorio, l’omesso avviso dell’inizio delle operazioni o la mancata trasmissione della bozza, integrano ipotesi di nullità relativa ai sensi dell’articolo 157, secondo comma. Vanno quindi eccepiti, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione e, se disattesi, vanno riproposti in sede di precisazione delle conclusioni e con i motivi di appello;
- le censure di merito, che contestano l’iter logico, il metodo scientifico o le valutazioni tecniche dell’ausiliario, non sono soggette a quella preclusione.
Questo non significa che presentare i rilievi di merito in ritardo sia indifferente. Un rilievo sollevato quando la relazione definitiva è già depositata pesa molto meno di uno che il consulente ha dovuto affrontare prima di consolidare il proprio elaborato, e il giudice può valutare il ritardo ai fini della regolazione delle spese di lite.
Che cosa deve fare il consulente d’ufficio
L’obbligo previsto dall’articolo 195, terzo comma, è preciso: il consulente deposita la relazione definitiva allegando le osservazioni delle parti e una propria sintetica valutazione sulle stesse. Non è tenuto ad adeguare le conclusioni ai rilievi ricevuti, ma deve dare conto in modo motivato delle ragioni tecniche per cui li accoglie o li respinge.
Va precisato che la mancata replica del consulente alle osservazioni del consulente di parte non determina di per sé la nullità della consulenza. Incide però su due piani: il giudice non potrà limitarsi a richiamare la CTU, ma dovrà farsi carico direttamente delle critiche rimaste senza risposta e l’incompletezza può riflettersi sulla liquidazione del compenso dell’ausiliario.
È comunque in questa fase che si gioca la prima parte della partita: nulla esclude che il consulente, di fronte a un rilievo metodologico fondato e documentato, modifichi le conclusioni a cui era giunto nella bozza. Ed è per questo che il momento più incisivo per intervenire è quello che precede il deposito definitivo, non quello successivo.
Perché una critica generica non produce effetti
Il principio consolidato della Corte di cassazione è che il giudice di merito, quando condivide le conclusioni del consulente d’ufficio, non è tenuto a esporre in modo analitico le ragioni del proprio consenso se le critiche di parte sono generiche o meramente ripetitive: l’adesione al parere peritale delinea già il percorso logico della decisione.
Questa facoltà di motivazione per relationem incontra però un limite rigoroso. Quando alla consulenza sono mosse critiche specifiche, dettagliate e circostanziate, idonee a inficiarne il fondamento logico o metodologico, il giudice ha l’obbligo di fornire una risposta puntuale che dia conto della scelta di aderire comunque alle conclusioni del consulente. Ciò vale a maggior ragione quando il consulente stesso, nella relazione definitiva, abbia ignorato o lasciato senza adeguata replica le deduzioni del consulente di parte. Se il giudice si limita a un richiamo acritico alla perizia, la sentenza è affetta da nullità per motivazione apparente, per violazione dell’articolo 132, secondo comma, numero 4.
La conseguenza pratica è che una nota che contesta genericamente l’erroneità, la parzialità o l’inadeguatezza della consulenza, o che propone semplicemente una lettura alternativa dei fatti, non attiva alcun obbligo di motivazione rafforzata: il giudice resta libero di aderire alla CTU e quella nota non lascia traccia in sentenza. Una nota che individua un errore preciso, lo documenta e ne dimostra la decisività sulle conclusioni, invece, costringe sia il consulente sia il giudice a una risposta nel merito.
I tre piani su cui si costruisce un rilievo efficace
Il piano metodologico. Quali strumenti e protocolli sono stati impiegati, se sono validati dalla letteratura scientifica per quella popolazione e per quel quesito, se le procedure di somministrazione e le condizioni di setting sono state rispettate, se le diverse fonti di informazione sono state trattate con criteri omogenei.
Il piano della coerenza interna. Se le conclusioni discendono dai dati raccolti, se nel materiale peritale o documentale esistono elementi decisivi che le contraddicono e che sono stati pretermessi, se fra osservazione empirica e interpretazione è stato compiuto un salto logico, se il consulente ha risposto esattamente ai quesiti posti dal giudice.
Il piano procedurale. Se i termini sono stati rispettati, se il contraddittorio tecnico con i consulenti di parte è stato garantito in ogni fase delle indagini, se i documenti esaminati sono stati ritualmente acquisiti, se la bozza è stata trasmessa a tutte le parti e se le operazioni peritali sono state verbalizzate.
Su ciascuno di questi piani la regola è la stessa: indicare il punto specifico, documentarlo e mostrarne l’effetto sulle conclusioni peritali. Un rilievo che si ferma al disaccordo valutativo resta un’opinione di parte che non scalfisce il giudizio.
Dove si impara a scrivere le osservazioni critiche alla CTU
La competenza clinica non basta: scrivere osservazioni che producano effetti richiede di conoscere i tempi del processo, il linguaggio dell’atto e il modo in cui un rilievo viene letto da chi lo riceve. È un mestiere che i consulenti tecnici di parte imparano sui casi concreti, non sui manuali.
Per questo Psicologia in Tribunale dedica al tema un laboratorio pratico online, «Le osservazioni del CTP che il giudice legge davvero: come smontare la CTU», in diretta il 21 novembre dalle 10 alle 12, condotto da Maria Cristina Passanante, psicologa giuridica e forense, CTU e perito presso varie autorità giudiziarie, consulente tecnico per diverse Procure della Repubblica, formatrice e membro del Comitato Tecnico Scientifico di Psicologia in Tribunale.
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Domande frequenti
Entro quando si presentano le osservazioni alla CTU?
Entro il secondo termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 195, terzo comma, del codice di procedura civile, all’udienza di giuramento o con il provvedimento che dispone il giuramento in forma digitale. La norma non indica un numero fisso di giorni.
Il consulente d’ufficio è obbligato ad accogliere le osservazioni?
No. È però obbligato a depositarle insieme alla relazione definitiva e ad accompagnarle con una sintetica valutazione, dando conto delle ragioni per cui le accoglie o le respinge.
Si possono presentare osservazioni dopo la scadenza del termine?
Sì per le censure di merito, perché il termine ha natura ordinatoria: possono essere proposte nelle difese successive, in comparsa conclusionale o in appello, purché non introducano nuovi fatti o nuove prove. Le contestazioni sui vizi del procedimento peritale integrano invece nullità relative e vanno eccepite, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione.
Il giudice deve rispondere alle osservazioni?
Se aderisce alle conclusioni della consulenza e i rilievi sono generici, o se il consulente ha già risposto adeguatamente, non è tenuto a una motivazione analitica. Ma di fronte a critiche specifiche e circostanziate, soprattutto se ignorate dal consulente, deve indicare puntualmente le ragioni per cui le disattende, pena la nullità della sentenza per motivazione apparente.
A chi vanno trasmesse le osservazioni?
Direttamente al consulente tecnico d’ufficio, di norma a mezzo PEC, entro il termine fissato dal giudice.


