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Stefania BorghettiOffline

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      • #5387
        Stefania Borghetti
        Partecipante

          In merito alla valutazione dell’imputabilità (vedi artt. 85, 88 e 89 c.p.) è richiesto al perito di valutare la presenza o meno di infermità tale da scemare grandemente o totalmente la capacità di intendere e di volere dell’ autore di reato.

          Se ci soffermiamo su cosa si intenda per infermità, per lungo tempo si è fatto riferimento ad un paradigma di tipo più strettamente biologico-organicista che identificava la malattia mentale con un’alterazione funzionale del cervello o del sistema nervoso centrale e quindi con una disfunzione di carattere organico.

          A questo modello, in relazione all’evoluzione della scienza psichiatrica e psicologica, si sono susseguiti un orientamento Nosografico-psichiatrico e poi di tipo Psicopatologico fino ad arrivare ad una lettura dell’infermità attraverso l’ottica di un modello integrato dove “il disturbo mentale non è solo malattia, ma è un’entità più complessa non definibile, di cui ben poche certezze si hanno sull’eziologia, ma che può intendersi come la risultante di una condizione sistemica nella quale concorrono il patrimonio genetico, le vicende di vita, le esperienze maturate, gli stress, il tipo di ambiente, la qualità delle comunicazioni intra ed extra familiari, dando dunque una visione plurifattoriale integrata della malattia” (Ponti, Merzagora, 1999).

          Il poter conciliare queste visioni ha comportato, nella nostra giurisprudenza alternanza di indirizzi, prevalendo spesso il principio di più rigida osservazione delle categorie diagnostiche della psichiatria e in altri casi, interpretazioni più duttili ed estensibili del concetto di infermità.

          Il concetto di infermità è divenuto più ampio di quello di malattia, nel senso che non si limita esclusivamente alle vere e proprie malattie mentali esattamente inquadrabili nella nosologia psichiatrica, ma comprende più estensivamente, qualsiasi condizione patologica che sia stata in grado di interferire sulla capacità di intendere o di volere anche solo transitoriamente, ovvero quei disturbi che abbiano “significato e valore di malattia”.

          Per quanto fin qui detto, sebbene come da art. 1 L. 56/98 relativa alla professione di psicologo, lo stesso possa effettuare diagnosi oltre a essere in grado di approfondire il funzionamento psichico di un soggetto e quindi, nel caso specifico, essere in grado di poterne valutare l’imputabilità, non è raro che si ritenga che questo tipo di valutazione sia ad appannaggio esclusivo del medico psichiatra (Teniamo sempre in considerazione che il Codice Rocco è del 1930 e la nostra professione molto più giovane).
          E’ infatti molto frequente che il Giudice o il PM si rivolgano prevalentemente allo psichiatra per approfondire l’imputabilità del soggetto o che, in casi più complessi, venga formulato il quesito ad un collegio peritale composto da psichiatra, psicologo e medico legale. Tra l’altro, accade con grande frequenza che sia lo psichiatra che riceve l’incarico a chiedere, ai fini di un approfondimento clinico attraverso batteria testologica, di potersi avvalere di uno psicologo/psicodiagnosta.
          Questo non toglie, però, che lo psicologo (con adeguata formazione in ambito forense, vista la delicatezza e peculiarità della questione) possa ricevere e ricoprire con professionalità e competenza tale incarico, sebbene ad oggi, come dicevo, la tendenza sia, purtroppo, ancora quella di ricercare la figura di un medico/psichiatra per ricoprire il ruolo di perito.

        • #5117
          Stefania Borghetti
          Partecipante

            Buongiorno Giusy, in realtà nella mia esperienza peritale (anche in questo ambito specifico) ho sempre prodotto delle note di parte, anche quando c’è stato un confronto costante con il perito e si concordava sui principali aspetti emersi dalla valutazione oltre a preparare delle eventuali domande per l’avvocato da utilizzare in corso di escussione del perito. Di solito l’avvocato chiede delle note anche come sostegno alle argomentazioni della difesa che potrebbero tornare utili in sede processuale, ad esempio, per avere delle attenuati. Credo che prima di tutto sia fondamentale leggere l’elaborato del perito e poi confrontarsi con l’avvocato in merito a quelle che potrebbero essere gli elementi, eventualmente, da evidenziare, sostenere e/o ridefinire anche per comprendere meglio se la richiesta dell’avvocato sia fattibile o meno. Spero di esserti stata utile anche se, per inquadrare meglio il caso specifico, servirebbero più elementi.
            Buon lavoro,
            Stefania Borghetti

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