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30/12/2025 alle 12:57 pm #36311
Arriverà la risposta per Pec. Ma quanto tempo occorra dipende da quando si riunisce la Commissione.
Tienici aggiornati 🙂 -
29/12/2025 alle 9:36 am #36312
Ciao Alfonsina,
cosa desideri chiedere con “Iscrizione CTU”? -
29/12/2025 alle 9:36 am #36307
Ciao Alfonsina,
cosa desideri chiedere con “Iscrizione CTU”? -
29/12/2025 alle 9:24 am #36309
Buongiorno @claudia-tagliapietra, ci perdonerai se rispondiamo solo adesso ma ci era sfuggito il tuo commento.
In questo articolo potrai trovare le risposte ai tuoi quesiti https://psicologiaintribunale.it/decreto-4-agosto-2023-n-109-regolamento-per-la-domanda-di-iscrizione-allalbo-dei-ctu/
🙂 -
23/01/2025 alle 8:09 am #32254
Buongiorno Valeria,
la decadenza ufficiale del tuo incarico come Consulente Tecnico di Parte (CTP) decorre dal momento in cui invii la comunicazione formale, tramite PEC, sia all’avvocato sia alla parte che ti ha conferito l’incarico. Quest’ultima, potenzialmente, ha sottoscritto la tua lettera d’incarico.Nella comunicazione dovrai dichiarare la necessità di interrompere il rapporto professionale. Tuttavia, per etica professionale, è importante sottolineare che, nell’interesse della parte rappresentata e per garantire la continuità dell’assistenza tecnica, sarebbe buona prassi proseguire con il tuo impegno fino alla nomina di un nuovo CTP, salvo diverse indicazioni da parte del cliente e del suo legale.
Pertanto, ti suggeriamo, confrontarti direttamente con l’avvocato per chiarire se è necessario che tu partecipi ai prossimi colloqui già fissati, in attesa di una nomina immediata di un sostituto.
Buona giornata :-).
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22/10/2024 alle 9:17 am #7586
Buon pomeriggio Valeria, ti suggeriamo di visionare il seguente webinar https://www.youtube.com/watch?v=F8Lq2zsxH6w&t=13s 😉
E’ davvero molto esplicativo! -
29/11/2023 alle 12:45 pm #6608
Gentilissima Sara,
Intanto grazie per l’interessante domanda 🙂
Nonostante l’oggetto della sua consulenza possa riguardare anche aspetti clinici, è essenziale comprendere che l’attività del CTP, non si configura come una prestazione sanitaria.
In conformità con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 settembre 2000 (procedimento C-384/98), si evidenzia che l’esenzione per attività cliniche si applica esclusivamente alle cure prestate alla persona a titolo di prevenzione, diagnostica, riabilitazione, e simili.
Pertanto, le consulenze del CTP, anche se comprendono valutazioni di tipo clinico, non rientrano nell’ambito delle prestazioni sanitarie esenti da IVA!
Il CTP, svolgendo il proprio incarico, non emette una fattura sanitaria, poiché la sua opera non si configura come una prestazione sanitaria nei confronti di un paziente, ma come una consulenza non sanitaria.
Di conseguenza, l’emissione della fattura da parte dello psicologo, in qualità di CTP, segue le regole tipiche delle prestazioni non sanitarie.
Nella determinazione dell’importo da addebitare, si deve calcolare la Cassa di Previdenza Enpap (2%) e l’IVA (22%). Lo psicologo in regime fiscale forfettario invece può beneficiare dell’esenzione IVA, dunque indicherà solo l’importo e il contributo Enpap.
Inoltre la fattura emessa da un CTP deve includere la marca da bollo da 2€ se l’importo supera i 77,47 euro.
A partire dal 1° gennaio 2024 soggiace l’obbligo di fatturazione elettronica per prestazioni rivolte a strutture, cliniche, pubblica amministrazione, enti e associazioni ma è vietata, invece, nei casi in cui il fruitore della prestazione sia una persona fisica come un cliente o un paziente.
Speriamo essere stati dia aiuto 🙂 -
08/04/2025 alle 1:17 pm #8108
Gentile Irina,
certamente è possibile riportare in forma virgolettata quanto è stato testualmente riferito, ancor di più alla luce di una registrazione audio che ne confermi l’esattezza.Anche nel caso in cui tale registrazione non sia stata consegnata alle parti, come nel Tuo caso, è importante ricordare che, qualora il Giudice ne faccia richiesta, su suggerimento di una parte, il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) ha l’obbligo di depositarla nel fascicolo telematico. Ciò rientra nel dovere di trasparenza e completezza dell’attività peritale, volto a garantire la verificabilità delle informazioni acquisite e il rispetto del contraddittorio tra le parti.
Restiamo disponibili 🙂
Il Team di PiT -
18/04/2024 alle 12:24 am #7161
Buona sera dottoressa @maria-rosaria-di-crescenzo, occorre partire dal quadro normativo che è il seguente:
art. 63 cpc secondo cui “il consulente ha l’obbligo di prestare il suo ufficio”. Poi va rammentata la nuova norma (introdotta dalla Riforma Cartabia) che prevede che il giudice può nominare, senza dover chiedere l’autorizzazione del Presidente del Tribunale, un consulente iscritto in un albo diverso da quello del Tribunale dove opera il giudice che lo ha nominato.
La Riforma Cartabia ha istituito “l’Elenco nazionale dei consulenti tecnici” (Art. 24 -bis).
Occorre a questo punto tenere ben distinto l’elenco nazionale dei consulenti tecnici nel quale confluiranno tutti i consulenti di ufficio dell’intero territorio nazionale, dall’albo dei CTU di ciascun Tribunale.
Sarebbe infatti un errore pensare che con l’elenco nazionale dei CTU venisse meno l’albo dei CTU di ogni Tribunale.
Niente di più inesatto.
Convivranno l’elenco nazionale dei CTU e i singoli albi di ogni Tribunale.
E’ ora possibile, riportare ed evidenziare per intero il testo dell’art.63 cpc di cui sopra, che così recita: “Il consulente, SCELTO TRA GLI ISCRITTI IN UN ALBO, ha l’obbligo di prestare il suo ufficio”.
Ciò sta a significare che se un consulente è iscritto in uno o più albi di Tribunale e viene nominato da un giudice di quel Tribunale dove è iscritto, non potrà rifiutare, salvi giustificati motivi, la nomina e l’incarico.
Se, viceversa, il consulente viene nominato dall’elenco nazionale dei CTU da un giudice di un Tribunale dove quel CTU non è iscritto nel relativo albo dei CTU, ebbene, in questo caso, non vi è assolutamente alcun obbligo di accettazione dell’incarico da parte del CTU; e la risposta al giudice potrà essere inviata, per auspicabile buona educazione, ma non certo in virtù di un obbligo di legge inesistente; non essendovi alcun obbligo di accettare l’incarico.
Ove si intenda rispondere, si potrà fare presente al giudice che vi sono importanti ragioni ostative, quali la distanza e le difficoltà connesse, o qualsiasi altra motivazione, che tuttavia ripetiamo, NON E’ OBBLIGATORIA ne’ sindacabile dal giudice. -
07/12/2023 alle 10:39 am #6669
Buongiorno Denise, il tema che proponi è squisitamente di tipo fiscale.
Purtroppo, non siamo esperti in questo settore, possiamo soltanto suggerirti qualche software tipo Psicogest o Fiscozen per l’emissione delle fatture. Per il resto ti suggeriamo di consultare siti dedicati.
Buona giornata 🙂
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