Come produrre un elaborato peritale efficace

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Psicologia Giuridica

Come produrre un elaborato peritale efficace

Maria Rita Guglielmi
corsista del corso di alta formazione Ruolo e Funzioni del Consulente Tecnico Psicologo in Ambito Minorile

Si potrebbero definire alcuni aspetti – da tenere sempre presenti durante l’attività di consulenza dello psicologo – utili alla produzione di una relazione peritale che sia ben scritta e possa quindi rimandare in modo efficace la riflessione dello psicologo al giudice.

  1. Buona “traduzione” del quesito

Condizione imprescindibile per una buona riuscita dell’attività peritale con conseguente stesura di un buon elaborato è la precisa e funzionale traduzione del quesito giuridico. Come in precedenza evidenziato, il consulente tecnico psicologo deve effettuare un complesso, ma inevitabile passaggio quando riceve i quesiti formulati dal giudice: questi, infatti, dopo essere stati compresi, devono essere “tradotti” in costrutti psicologici, da valutare attraverso una specifica metodologia operativa e da rimandare poi, al termine dell’attività di consulenza, come contenuti che abbiano anche rilevanza giuridica e in modo che siano compresi dal giudice (dovranno quindi essere ri-tradotti). Si ritiene che la complessità di questo processo sia legata principalmente a due fattori. Il primo è la formulazione stessa del quesito: sarebbe opportuno che i quesiti vengano formulati nel miglior modo possibile per facilitarne il processo di comprensione e di traduzione. Un quesito valido, completo e adeguato è un quesito che tiene conto di due necessità: l’una, giudiziaria, ancorata alle norme e alle categorie giuridiche, e l’altra, psicologica, relativa al mondo della soggettività, dei significati e delle interpretazioni. La formulazione del quesito è un aspetto determinante per l’attività della consulenza e non di meno per il destino dei soggetti coinvolti nella vicenda. A tal proposito, se lo ritiene necessario, il CTU ha la possibilità – se non proprio il dovere – in sede di conferimento dell’incarico, di partecipare attivamente alla formulazione del/dei quesito/i e proporre eventuali integrazioni o variazioni (soprattutto se il quesito è poco chiaro o costituito da richieste eccessive che prescindono dalle proprie competenze), cosicché questi siano formulati nella modalità più conforme a quelli che sono i criteri e le metodologie relative all’ambito psicologico. Il Codice Etico e Deontologico stabilisce, a questo proposito, che lo psicologo “non accetta di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere” (Art. 3, Linee guida deontologiche per lo psicologo forense). Il secondo fattore è l’assenza di una precisa corrispondenza tra categorie giuridiche e costrutti psicologici. Si pensi ad esempio al complesso costrutto di genitorialità – composito, dinamico e processuale, ancorato ad aspetti individuali, relazionali e sociali e che si esplicita attraverso numerose funzioni – che deve essere necessariamente ridotto al concetto giuridico di adeguata idoneità e responsabilità genitoriale.

È all’interno di questa complessa dinamica che deve insinuarsi la capacità del CTU di contestualizzare le proprie conoscenze e adattarle all’altro mondo, riconoscendo le esigenze proprie e altrui e comprendendo quali siano gli aspetti che possono avere effettiva rilevanza giuridica.

  1. Aderenza al quesito

Il quesito del giudice può essere definito dal punto di vista del consulente psicologo come un criterio di orientamento rispetto a quella che sarà la sua indagine. È dunque, il punto di partenza di qualsiasi operazione peritale. Ciò premesso, il requisito più importante di una relazione è quello della pertinenza, relativa proprio alle richieste giuridiche esplicitate in partenza. È bene che lo scritto peritale non contenga elementi non necessari ai fini della vicenda giudiziaria e della decisione finale del giudice, ma che sia preciso e puntuale da una parte e comunque autentico ed esaustivo dall’altra. L’indagine stessa deve rimanere nell’ambito delle richieste contenute nel quesito del giudice. Il giudice, peritus peritorum, è l’unico deputato a definire giuridicamente la situazione. Infatti, la consulenza non è considerata un “mezzo di prova”, bensì un mezzo “istruttorio”, un “mezzo di integrazione” che non fornisce dati oggettivi sulla situazione valutata, ma strumenti che permettano di comprenderla al meglio; dunque, un mezzo che offre al giudice determinate conoscenze di cui egli non dispone e che possano aiutarlo ad esprimersi e a decidere sulle circostanze in questione (Bellotti, 2000).

  1. Chiarezza rispetto alla metodologia di indagine e alla cornice teorica di riferimento

Sulla base di quello che il codice deontologico degli psicologi e le linee guida deontologiche per lo psicologo forense – ai quali si rimanda un’attenta lettura – indicano, lo psicologo giuridico deve impegnarsi a prestare attenzione al grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le proprie conclusioni; le argomentazioni devono essere supportate da dati verificabili – ovvero fondati sulla conoscenza professionale diretta e su una documentazione adeguata e attendibile- e le fonti, i riferimenti scientifici e le metodologie impiegate è bene che siano sempre esplicitate, nonché gli orientamenti della comunità scientifica, clinica e psicologico-forense riguardo alle questioni trattate; deve inoltre valutare le ipotesi alternative, esplicitando i limiti dei propri risultati, segnalando le eventuali obiezioni o i contributi derivanti dal confronto con i CTP ed evitando di esprimere opinioni personali non sostenute da valutazioni scientifiche.

Sarebbe, dunque, opportuno dedicare uno dei primi paragrafi dello scritto peritale alla presentazione della cornice teorica di riferimento dello psicologo, entro cui costruirà la valutazione, nonché la metodologia utilizzata: descrivere in maniera chiara e sintetica gli strumenti di indagine che si andranno ad utilizzare (quali colloquio clinico e test psicodiagnostici) è un buon primo passo verso una trasparenza tale da poter permettere al giudice di comprendere al meglio le considerazioni del tecnico-psicologiche.

  1. Utilizzare un linguaggio chiaro ed esplicito

Il linguaggio utilizzato nello scritto peritale deve essere chiaro per tutti: in particolare il linguaggio tecnico, pur sempre necessario, deve evitare ambiguità ed essere spiegato, per quanto possibile, evitando comunque di snaturare o semplificare troppo la natura complessa delle situazioni valutate (Abazia, 2016). Si tratta, più che altro, non di abbandonare la terminologia psicologica, piuttosto di evitare termini troppo criptici che potrebbero essere fraintesi o ai quali si potrebbe dare un’accezione stereotipata nel senso comune. Inoltre, è sempre opportuno evidenziare graficamente la parte descrittiva da quella valutativa. Rispetto a quest’ultima, il CTU è tenuto a motivare sempre le proprie conclusioni, descrivendo l’iter logico in base al quale è pervenuto ad esse. A tal proposito, è bene evitare, in generale, di eccedere con le interpretazioni cliniche che vanno oltre ciò che viene effettivamente osservato in sede peritale.

  1. Rispondere ai quesiti in modo puntuale e sintetico

La risposta al quesito deve essere formulata, in tutti i casi, a conclusione dello scritto, in un paragrafo dedicato. Il quesito deve essere sempre riportato. La risposta deve sintetizzare i punti essenziali che motivano la valutazione del consulente. Il focus nelle risposte ai quesiti deve spostarsi, per ovvi motivi, da un’attenta e ricca valutazione di dimensioni psicologiche, su ciò che risulta essere pertinente sul piano giuridico relativamente alle categorie che hanno ispirato i quesiti. In tal senso, l’aspetto più importante è sempre quello di compiere il passaggio di traduzione da categorie giuridiche a costrutti psicologici, questa volta in senso inverso: sarà compito del CTU rimandare al giudice le conoscenze acquisite sul caso “trasformando” costrutti e terminologie prettamente psicologiche in categorie giuridiche. Inoltre, essendo la valutazione psicologica dei soggetti fortemente ancorata ai loro vissuti, al loro mondo interno, ai loro processi di significazione degli eventi, alle dinamiche relazionali che mettono in atto, le risposte del consulente ai quesiti non possono avere valenza di certezze, né tanto meno possono costituire la decisione finale, che spetta solo al giudice, il quale può solo fare tesoro dell’attività dello psicologo per ampliare la sua conoscenza sulla vicenda specifica. Sarebbe opportuno quindi mantenere sempre un registro ipotetico.

In conclusione, una buona formazione psicologica e giuridico-forense è requisito imprescindibile affinché si possa svolgere un buon lavoro, ben sintetizzato poi nelle relazioni peritali. A questa devono aggiungersi una buona conoscenza delle linee guida nazionali e dei codici etici e deontologici, nonché un continuo confronto con l’esperienza indiretta di colleghi più esperti. L’esperienza propria sul campo farà il resto!

BIBLIOGRAFIA

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