Ultimi Commenti
Un confronto stimolante su un tema ampiamente dibattuto, da posizioni differenti. I contributi sono stati esaustivi e appropriato alla tematica…
Salve, oggi ,2 Agosto , cliccando sul link, il bando non c'è più. Come posso fare per vederlo? Stavo compilando…
Di sicuro ci sono le motivazioni di cui alla Vs scienza. Purtroppo il giuridichese è un altro mondo: si corre…
A .io parere qua do un giovane o più giovani commettono i reati che normalmente commette la Baby Gang non…
La violenza non è solo fisica ma anche e soprattutto psicologica
08/10/2025 2025-10-08 9:54La violenza non è solo fisica ma anche e soprattutto psicologica

La violenza non è solo fisica ma anche e soprattutto psicologica
Lucrezia Colmayer
Avvocata del Foro di Roma, esperta nella tutela delle donne vittime di violenza, componente della Commissione Procedura penale dell’Ordine degli Avvocati Roma. Già componente della Commissione Progetto Donna dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 30870/2025 ha affermato un principio di diritto della cui importanza abbiamo avuto modo di parlare più volte anche in questo prezioso spazio: la violenza non è solo fisica ma anche e soprattutto psicologica.
E ciò, secondo la Cassazione, è ancor più vero e ancor più grave quando le condotte vessatorie sono subite da un minore, come nel caso di specie nel delicato periodo della pubertà, e aggravate dal legame familiare tra imputato e persona offesa con conseguente maggior incidenza delle condotte vessatorie.
La Corte è stata investita del ricorso di un padre condannato per i maltrattamenti arrecati alla figlia dal gennaio al luglio 2020 per “aver manifestato in termini di reiterata frequenza nell’arco temporale compreso nell’imputazione, il proprio disprezzo per le condizioni fisiche e le capacità relazionali della figlia, alla quale rivolgeva, con continuità, frasi denigratorie (cicciona, fai schifo, susciti repulsione in me e in chi guarda), ferendone la personalità e provocandone un regime di vita svilente, anche in considerazione della particolare vulnerabilità della stessa, all’epoca undicenne”.
La violenza fisica, in questa vicenda, diventa paradossalmente solo un corollario di quella psicologica verificandosi solo in una occasione come culmine di un maltrattamento durato mesi.
Non coglievano nel segno le doglianze del ricorrente né con riferimento alla presunta modestia dell’arco temporale coperto dalla contestazione né con riferimento alla mancata linearità logica della sentenza impugnata avendo mostrato l’imputato una “consolidata indifferenza rispetto ad argomenti certamente in grado di ferire la sensibilità della figlia”.
Si tratta di una pronuncia non scontata e che aggiunge un tassello al mosaico -oramai sistemico – della tutela dei minori, affiancando la fattispecie della violenza assistita. Ed infatti, sul tema il legislatore aveva già fatto un passo avanti riconoscendo la violenza indiretta nella quale il minore è spettatore, suo malgrado, di isolati o ripetuti maltrattamenti perpetrati nei confronti di una figura di riferimento e che costituisce un’aggravante del reato di maltrattamenti in famiglia (ex. art. 572 c.p.).
La Corte di Cassazione, dunque, ha nuovamente specificato e delimitato il delitto di cui all’art. 572 c.p. enunciando il seguente principio: “integrano i costituti oggettivi del reato di maltrattamenti le condotte di reiterata denigrazione messe in atto da un padre nei confronti della figlia adolescente tali da arrecarle un clima di vita svilente e umiliante perché riguardante un tema, l’aspetto esteriore di un soggetto in piena pubertà, rispetto al quale la fragile sensibilità del soggetto passivo funge da chiave di lettura inequivoca dell’intensità delle sofferenze patite dalla persona offesa allorquando, come nella specie, le frasi offensive, oltre che gratuite, hanno contenuti di estrema gravità rispetto al fisiologico percorso di crescita della minore, perché manifestazione di un evidente disprezzo, ancor più sentito in ragione della provenienza paterna delle stesse”.
In conclusione, si tratta di una pronuncia che sembrerebbe finalmente recepire a pieno titolo e inserire nel nostro ordinamento norme di rango superiore come la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989) che sancisce il diritto fondamentale dei minori di crescere e di sviluppare appieno le proprie potenzialità fisiche, intellettuali, spirituali, morali e sociali ma soprattutto il diritto a vivere in un ambiente sicuro.
Sentenza
Violato il diritto dei minori ad essere rispettati
Corso intensivo online per tutte le psicologhe e le operatrici in ambito legale e assistenziale che vogliano impegnarsi nel settore della protezione alle vittime di violenza di genere. Eh sì, perché nelle strutture dedicate a queste attività possono lavorare soltanto donne.

Corso On Demand
Ruolo e funzioni della psicologa nelle strutture a indirizzo segreto per donne e minori vittime di violenza
Durata del Corso: 4 ore

La violenza non è solo fisica ma anche e soprattutto psicologica

Figlicidio paterno: cause, fattori psicopatologici e dinamiche familiari

Il Coming Out Day: celebrazione del coraggio e dell’autenticità

Nonni e nipoti: un legame da tutelare

Sentenza Lucia Regna: maltrattamenti in famiglia

Ho seguito con molto interesse la formazione "La sottrazione di minore. Aspetti giuridici e sociali" e ci tengo a fare…