La Convenzione di Istanbul sulla violenza di genere, domestica e/o assistita

violenza_donne
Psicologia Giuridica

La Convenzione di Istanbul sulla violenza di genere, domestica e/o assistita

È violenza contro le donne ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà. (Articolo 1 della dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne)

Le normative vigenti contro la violenza di genere perseguono tre obiettivi:

  1. prevenire i reati
  2. punire i colpevoli
  3. proteggere le vittime

Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e noi vogliamo celebrarla parlando di uno strumento giuridicamente vincolante di cui l’Europa si è dotata nel 2011: la Convenzione di Istanbul. 

La novità principale introdotta dalla Convenzione è il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione. 

All’articolo 18, stabilisce che gli Stati firmatari si impegnano ad “evitare la vittimizzazione secondaria”, che consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, che è spesso determinata dalle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia, o comunque all’apertura di un procedimento giurisdizionale. 

La vittimizzazione secondaria è una conseguenza sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di reati di genere, determinando l’effetto di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa.

La convenzione prevede inoltre anche la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili.

Relatori

Lucrezia Colmayer

Avvocata del Foro di Roma, esperta nella tutela delle donne vittime di violenza, componente della Commissione Progetto Donna e Procedura penale dell’Ordine degli Avvocati Roma.

Fiorella D’Arpino

Avvocata del Foro di Roma, Esperta in Diritto di Famiglia, Presidente Sez. Romana Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – ONDIF, Componente esecutivo ONDIF Nazionale componente Commissione Famiglia.

Maria Cristina Passanante

Psicologa Giuridica, CTU e Perito c/o il Tribunale di Marsala, CT per varie Procure della Repubblica, già Referente territoriale AIPG, Coordinatrice del Gruppo di Lavoro “Lo Psicologo Giuridico Forense In Italia” per l’Associazione P.L.P. – Psicologi Liberi Professionisti, Co-Ideatrice e membro del CTS di Psicologia in Tribunale.

Francesca Siboni

Psicologa Giuridica, Psicoterapeuta, CTU e Perito c/o il Tribunale di Ravenna, CT per varie Procure della Repubblica, formatrice Infant Observation (Metodo E. Bick) e degli Operatori Socio Sanitari dell’età evolutiva e dell’adolescenza, Professionista della Rete di Psicologia in Tribunale

Valeria Sottosanti

Sostituto procuratore presso la Procura di Torino, componente del gruppo reati contro le fasce deboli. Ha lavorato presso le Procure di Ancona, Reggio Calabria, Milano); si è occupata di fasce deboli, criminalità organizzata, infortuni sul lavoro, stupefacenti.

Lascia qui un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *