Giudice Onorario. Reintrodotta la facoltà di ascolto del minore

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Giudice Onorario. Reintrodotta la facoltà di ascolto del minore

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’11 Agosto 2023, è entrato in vigore il Decreto legge 10 Agosto 2023, n. 105, che, all’art. 3, reca modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, per quanto attiene alla figura professionale del Giudice Onorario.
Come si sostiene dal Ministero, “Si prevede che il giudice relatore possa delegare ai giudici onorari minorili specifici adempimenti, compresi l’audizione delle parti e l’ascolto del minore, ma secondo le modalità e sulle circostanze da lui puntualmente indicate e motivate”.
I giudici non togati recuperano perciò margini di intervento, in particolare nell’ascolto dei minori, come dettagliatamente specificato nell’art. 3 succitato, relativo alle disposizioni in materia di processo civile:
Sino  al  31  dicembre  2023,  in  deroga  a  quanto previsto dall’articolo 473-bis.1, secondo  comma,  del  codice di  procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice, con provvedimento  motivato, può  delegare ad un   giudice onorario specifici adempimenti, compresi l’audizione delle parti  e  l’ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell’atto. Il  giudice  onorario cui sia stato delegato  l’ascolto  del  minore  o  lo svolgimento di attività istruttoria compone il collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima  udienza,  l’udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze  all’esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono  tenute davanti al collegio o al giudice relatore. (GU Serie Generale n.186 del 10-08-2023)

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