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16/05/2026 alle 9:38 am #39965
Secondo la prassi consolidata e nel rispetto delle norme procedurali che regolano l’attività peritale, il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) deve evitare contatti diretti o telefonici privati con le parti al di fuori del contraddittorio formale.
Tale condotta risponde all’esigenza di garantire la massima trasparenza, la parità di trattamento tra le parti e la neutralità che deve caratterizzare il ruolo del CTU. Per questo motivo, ogni comunicazione inerente alle operazioni peritali deve avvenire attraverso canali ufficiali e tracciabili (PEC), e rivolta ai legali delle parti coinvolte e/o i Consulenti Tecnici di Parte nominati.
Di norma, il CTU comunica date, modalità e fasi delle operazioni peritali tramite PEC o in sede di operazioni peritali, evitando di contattare direttamente la parte oggetto di valutazione. Anche quando animati dalle migliori intenzioni, eventuali contatti privati potrebbero essere interpretati come una violazione del principio di contraddittorio o come una compromissione, seppur solo apparente, dell’imparzialità del consulente.
Il mantenimento di una comunicazione esclusivamente istituzionale (tramite PEC) e documentata rappresenta dunque non solo un obbligo procedurale, ma anche una garanzia deontologica e professionale, indispensabile per tutelare la correttezza dell’operato tecnico e la fiducia delle parti e dell’Autorità Giudiziaria.
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