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Psicologo esperto ausiliario della Polizia Giudiziaria (PG) in fase di indagini preliminari
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Audizione protetta con l’ausilio dello psicologo nelle indagini preliminari: norme, prassi e distonie
Audizione protetta con l’ausilio dello psicologo nelle indagini preliminari: norme, prassi e distonie
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Roberto D’Amico
Cassazionista, Pubblicista, Ricercatore di Diritto Penale e Processuale Penale
Il quadro normativo
La libera iniziativa della polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari incontra limiti tutt’altro che invalicabili il cui sconfinamento appare in parte qua giustificato dal ruolo di soggetto procedimentale autonomo titolare di potestà investigative autonome(art. 55 c.p.p.) e, in altera parte, legittimato dall’ampiezza della delega attribuitagli dal Pubblico Ministero (di seguito P.M.).
Nella fase investigativa preliminare, infatti, l’impianto codicistico enfatizza l’attività del Sostituto indagante diretta alla ricostruzione delle modalità del fatto reato ed alla individuazione del colpevole. A parte i poteri coercitivi (fermo di indiziato di reato; accompagnamento coattivo della persona offesa e delle persone informate sui fatti) il P.M. dirige le indagini avvalendosi della polizia giudiziaria (di seguito P.G.), in particolare, attraverso: accertamenti tecnici, individuazione di persone e cose, interrogatorio dell’indagato, ispezioni, perquisizioni, sequestro, confronti, intercettazione di conversazioni e comunicazioni, assunzione di informazioni.
Senza voler giungere al paradosso di considerare la vicenda “assunzione di informazioni” come una dicotomia del sistema, per cui un’attività autonoma rimane distinta da quella delegata, il nostro sistema processuale prevede: i. l’obbligo, per la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, di prendere notizia dei reati… compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova…ecc.(art. 55 c.p.p.); ii. la facoltà, per il Pubblico Ministero, di compiere personalmente ogni attività d’indagine e la potestà di avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati… ( art. 370 c.p.p.).
Il consulente tecnico psicologo del pubblico ministero
Tra i compiti di indagine coadiuvanti da parte della P.G., anche quale ausiliare del P.M., siano essi espletati da ufficiali o agenti, nell’assumere “anche di propria iniziativa…notizie dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori … raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale” vi è, come detto, quella di “compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova” e svolgere “ogni indagine ed attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria (art. 55 commi 1 e 2 c.p.p) .
Nell’ attività di cui trattasi e “nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572 ( maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi), 600 (riduzione in schiavitù), 600 bis (prostituzione minorile), 600 ter (pornografia minorile), 600 quater (detenzione di materiale pornografico), 600 quater.1 (pornografia virtuale), 600 quinquies (turismo volto allo sfruttamento della pornografia minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609 bis (violenza sessuale), 609 quater (atti sessuali con minorenne), 609 quinquies (corruzione di minorenne), 609 octies (violenza sessuale di gruppo), 609 undecies (adescamento di minorenni) e 612 bis (atti persecutori) del codice penale, la polizia giudiziaria (art. 351.1. c.p.p.) ovvero il pubblico ministero (art. 362.1bis c.p.p.) si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità…”.
La giurisprudenza ha confermato come in sede di S.I.T., sommarie dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari non trovino applicazione le cautele, del tutto peculiari, per l’esame testimoniale “protetto” del minorenne ovvero della persona offesa “vulnerabile” disposte nel corso del dibattimento dall’art. 498 c.p.p. (Cass. 6, 13 novembre 2000 n. 11615). Va da se, dunque, come, secondo le buone prassi relative alla materia cui si rimanda e integralmente si fa richiamo ( http://https://psicologiaintribunale.it/newsite//linee-guida/) sia necessario che: a) “gli esperti (psicologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili) e le altre figure professionali (magistrati, avvocati, polizia giudiziaria) coinvolte nella testimonianza dei minori debbano possedere specifiche competenze legate ad una aggiornata formazione in psicologia forense e della testimonianza”; b) “il minore vada sentito in contraddittorio il prima possibile”; c) “vada altresì privilegiato il ricorso all’incidente probatorio di cui all’art. 392 c.p.p. affinché l’attività di assistenza psicologica o psicoterapeutica del minore avvenga in contraddittorio tra le parti.
Lo imporrebbe, giova rammentarlo, da una parte, la particolare riprovevolezza ed il marcato disvalore sociale dei fatti reato per cui si procede all’assunzione del minore o della persona maggiorenne comunque vulnerabile; dall’altra, sotto il profilo probatorio, la genuinità della fonte raccolta ai fini dibattimentali o, anche, di un suo eventuale utilizzo nel rito abbreviato, ove la causa viene discussa allo stato degli atti e, dunque, con le acquisizioni tutte relative alla sola fase delle indagini preliminari.
Ma, ancora una volta, l’uso del condizionale non appare fuori luogo.
Purtroppo, invero, l’esperienza quotidiana ci consegna una pratica “lontana” dalle migliori prassi dinanzi rappresentate ed il materiale così raccolto, ancorché formalmente utilizzabile, difficilmente “convincente” avuto riguardo alla cornice costituzionale presidiata dagli artt. 24 e 111 Cost.
Non è infrequente assistere, nella fase delle indagini preliminari, alla richiesta di una “relazione” scritta ancorché succinta allegata alle sommarie informazioni raccolte. Si tratta, all’evidenza, di una modalità sulla quale la Difesa non può contraddire né in alcun modo argomentare se non, e solo successivamente, nella fase dibattimentale.
Del resto, la natura pubblica della funzione e la soggezione alla legge nell’interesse generale del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, imporrebbe all’organo dell’accusa, in quanto Promotore di Giustizia (art. 73 Ord. Giud.), di svolgere attività d’indagine tesa alla raccolta di fonti di prova “a favore “ dell’indagato (art. 358 c.p.p.).
E torna, prepotente, l’uso del condizionale.
La mancanza di tale attività, infatti, non appare presidiata da alcuna sanzione processuale, sul semplice rilievo che anche la difesa, a parte le differenti forze spendibili (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc da una parte, investigatori privati dall’altra) può svolgere attività investigativa ai sensi degli artt. 327 bis – 391 bis c.p.p. e, quindi, sopperire alla svista del P.M..
Conforta, sul punto, quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “non può prescindersi dal ruolo precipuo rivestito dall’organo dell’accusa e dal suo diritto/dovere di ricercare anche le prove a favore dell’indagato, come stabilito dall’art. 358 c.p.p.: se è vero che il consulente viene nominato ed opera sulla base di una scelta sostanzialmente insindacabile del pubblico ministero, in assenza di contraddittorio e soprattutto in assenza di terzietà, è tuttavia altrettanto vero che il pubblico ministero ha per proprio obiettivo quello della ricerca della verità – concretamente raggiungibile attraverso una indagine completa in fatto e corredata da indicazioni tecnico scientifiche espressive di competenza e imparzialità – dovendosi necessariamente ritenere che il consulente dallo stesso nominato operi in sintonia con tali indicazioni” (Cass. Sez. 2, 24 settembre 2014 n. 42937, non massimata).
Più recentemente, sia pur avuto riguardo ad altre tipologie di reato, la giurisprudenza ha sostenuto la seguente tesi: “è del resto dallo stesso ruolo di ausiliario dell’organo che lo ha nominato che discende la qualifica di pubblico ufficiale del consulente nominato dal PM nel corso delle indagini preliminari, il cui elaborato, pur non potendo essere equiparato alla perizia disposta dal giudice del dibattimento, è pur sempre il frutto di un’attività di natura giurisdizionale che perciò non corrisponde appieno a quella del consulente tecnico della parte privata. Gli esiti degli accertamenti e delle valutazioni del consulente nominato ai sensi dell’art. 359 cod. proc. pen. rivestono perciò, proprio in ragione della funzione ricoperta dal Pubblico Ministero che, sia pur nell’ambito della dialettica processuale, non è portatore di interessi di parte, una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle altre parti del giudizio” (Cass. Sez.3,18 febbraio 2020 n. 16458).
Come dire, massima fiducia nella serietà deontologica e scientifico argomentativa dell’esperto psicologo.
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Comment (1)
Vincenzo Larocca
Ottima esposizione che rende chiari anche i diversi riflessi nell’alveo dell’argomento trattato.
Grazie