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Trattamento IVA
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TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI
Al fine dell’individuazione del trattamento IVA delle prestazioni che un professionista in qualità di psicologo
può svolgere, la legge non fornisce un’elencazione precisa delle diverse casistiche e attività: in pratica non
esiste una classificazione delle prestazioni che in base alla Legge Iva sono esenti oppure imponibili.
La legge individua soltanto dei criteri “guida” da applicare al singolo caso, in base ai quali si deve procedere
per estensione ed interpretazione.
Quello che rileva è la natura OGGETTIVA della prestazione sottostante (e non il
cliente/committente/paziente nei confronti del quale la fattura è emessa)
La distinzione principale riguarda:
A) prestazioni di natura CLINICA: esenti da IVA ex art.10, comma 1, n.10 del DPR633/72
Vengono definite prestazioni di natura clinico-sanitaria quelle prestazioni il cui scopo è “tutelare,
mantenere e/o ristabilire la salute delle persone” (circolare Ag. Entrate N. 4/E del 28/01/2005).
Rileva la natura oggettiva delle prestazioni indipendentemente dal soggetto a cui vengono fatturate: ad
esempio le supervisioni rientrano in questa fattispecie, seppur fatturate al collega e non al destinatario finale-
paziente privato, oppure le prestazioni fatturate ad un ospedale per conto del quale si effettuano sedute di
psicoterapia nei confronti di pazienti privati.
B) prestazioni di natura NON CLINICA: imponibili iva (oggi al 22%)
si tratta di quelle prestazioni che non rientrano nella definizione di cui al punto (A).
A titolo esemplificativo: consulenze aziendali, ricerche di mercato, CTU in Tribunale, attività di
formazione, attività da educatore…
Si allega uno schema elaborato sulla base dei criteri sopra individuati e dell’esperienza: si precisa che non si
tratta di strumento dell’Agenzia delle Entrate o di allegato alla Legge Iva.
Non è in tal senso esaustivo o da seguire in modo acritico: fornisce solo dei confini entro cui muoversi
valutando in base ai criteri esposti.
Si ritiene utile, a titolo di completezza, precisare i riferimenti che portano ad assoggettare le perizie di CTU o
CTP a prestazioni NON cliniche, anche quando hanno per oggetto, ad esempio, una valutazione di tipo
clinico.
La Corte di Giustizia Europea, infatti, con sentenza del 14 settembre 2000 relativa al procedimento C-
384/98, ha stabilito che l’esenzione per le attività cliniche deve essere circoscritta alle cure prestate alla
persona a titolo di prevenzione, diagnostica, riabilitazione ecc…
In tal senso, l’attività peritale eseguita da un medico o da uno psicologo su richiesta di un giudice o della
parte, deve essere regolarmente soggetta ad iva.
Cito dal testo della sentenza: “Nell’ordinanza di rinvio il giudice a quo osserva inoltre che dalla sentenza
della Corte risulta che l’attività di un medico nell’esaminare una questione di paternità e nell ’emettere un
parere peritale non rientra nell’ambito dell’esenzione, ma che tuttavia tale attività non ha nulla a che vedere
con lo stato di salute di una persona.”
Con una serie di sentenze la Corte di Giustizia Europea ha infatti stabilito che, se lo scopo prioritario della
prestazione sanitaria è quello di fornire un parere richiesto (per poter adottare una decisione che produce
effetti giuridici), la prestazione è imponibile ai fini iva.
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