Foto del Profilo

Lo Staff di PiTCommunityOffline

Iscrizione: Abbonamento Premium
    • Foto del profilo di Lo Staff di PiTCommunity

      Lo Staff di PiTCommunity pubblicato

      3 anni fa

      📌 Operazioni della CTU in materia di minori, occorre la partecipazione dei consulenti di parte.

      Interessante ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 27773/2022, depositata lo scorso 22 settembre, in ambito di operazioni di CTU in materia di minori: il provvedimento stabilisce la necessaria partecipazione dei consulenti di parte alle operazioni svolte.

      Nel caso di specie, è stata annullata la CTU che non permetteva al consulente paterno di partecipare agli incontri.

      La piena libertà lasciata al CTU, si legge nell’ordinanza, nel determinare le modalità di svolgimento degli incontri volti a valutare l’opportunità di conservare il legame della minore con il padre biologico, non può ledere il diritto alla difesa di quest’ultimo, impedendo la partecipazione del consulente di parte, ma deve essere sempre svolta nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

      La Corte di Cassazione, dunque, ha dichiarato la nullità di una consulenza tecnica d’ufficio che in appello impediva la partecipazione del consulente tecnico del padre agli incontri che sarebbero serviti per valutare se la conservazione del legame col padre biologico rispondessero ad un preminente interesse del minore, limitando lo stesso ad un mero esame delle registrazioni audio in ragione del diritto alla riservatezza della famiglia affidataria, presente anch’essa agli incontri.

      Il Collegio, si legge nell’ordinanza, condivide pienamente l’esigenza di salvaguardare la riservatezza della famiglia affidataria nella vigenza della pronuncia di primo grado, provvisoriamente esecutiva, avente ad oggetto Io stato di adottabilità della minore, così come di garantire loro l’esercizio del diritto di partecipare attivamente al giudizio d’appello ex art. 5 I. n. 184 del 1983. L’osservanza di queste prescrizioni legislative, volte a creare un contraddittorio pieno tra tutti i soggetti coinvolti dalla decisione relativa all’adottabilità della minore non può però determinare la lesione del diritto di difesa dei genitori biologici i quali sono parti necessarie ed hanno il diritto, sancito dall’art. 1 della I. n. 184 del 1983, di partecipare al giudizio in una condizione di totale parità sia con il tutore o curatore speciale sia con gli affidatari, al fine di essere nella condizione (processuale) di salvaguardare il legame genitoriale con il minore, di rappresentare l’esistenza e la qualità di questa relazione in funzione della sua conservazione oltre che di promuovere l’interesse del minore a non essere privato della famiglia di origine, ove non sussistano condizioni effettivamente ostative.

      I Giudici di Piazza Cavour ritengono che la decisione di escludere radicalmente dalla partecipazione al colloquio con la minore esclusivamente il tecnico ed il difensore della parte appellante sia lesivo del diritto di difesa di tale parte e non costituisca, certamente l’esclusiva modalità di salvaguardia della riservatezza della famiglia affidataria e della serenità o della mancanza di condizionamento della minore.

      La determinazione adottata, proseguono i Giudici, ha prodotto la privazione del pieno esercizio del diritto di difesa ad una sola parte nello svolgimento dello snodo più rilevante e delicato dell’indagine peritale, ovvero il colloquio con la minore. La riservatezza della famiglia affidataria poteva essere salvaguardata limitando alla minore ed al CTU il raggio visivo dei partecipanti a distanza. Ma anche altre modalità potevano essere scelte salvo quella della privazione della partecipazione diretta od a distanza di una sola parte, trattandosi di un vulnus che non può essere colmato con l’audio registrazione perché lo strumento, peraltro insufficiente in sé in quanto privo della rappresentazione visiva dell’andamento del colloquio, non colma la forte disparità determinatasi nel dispiegamento del diritto di difesa.

      Deve, in conclusione, essere accolta la censura relativa alla nullità della consulenza tecnica d’ufficio, tenuto conto del costante orientamento di questa Corte in ordine alla necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell’intero svolgimento delle operazioni peritali (ex multis Cass. 26304 del 2020).