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Rossella Apuzzo pubblicato
Buonasera Colleghi,
richiamando l’Art. 17 del Codice Deontologico e l’Art. 11 delle Linee Guida dello Psicologo Forense edite dall’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, con la presente vorrei gentilmente richiedere delucidazioni relativamente all’utilizzo dell’audioregistrazione – in sostituzione di appunti/note scritte – da parte del Consulente Tecnico di Parte in ambito di operazioni peritali nel quale il CTU procede con l’ausilio dello strumento elettronico della telecamera.
Nello specifico la domanda è: il CTP che audioregistra contestualmente alla videoregistrazione effettuata da parte del CTU commette illecito deontologico?
Grazie mille davvero.
Un carissimo saluto,
Rossella.4 Commenti-
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Sono d’accordo con la risposta di Maria Cristina e non vorrei scrivere nulla di più, se non che vorrei aggiungere solo questo, ovvero che è la registrazione del CTU che conta ai fini della consulenza (le registrazioni possono essere manipolate), perchè è la sua la responsabilità del resoconto peritale. Perciò attenderei la registrazione inviata dall’ausiliario del giudice.
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non vi sono norme o precetti che formalmente vietino al CTP di audioregistrare quanto accade nel corso delle operazioni di CTU. Tuttavia l’audioregistrazione all’insaputa dei soggetti registrati è generalmente considerata comportamento professionalmente e umanamente scorretto; e il CTU, al quale spetta la conduzione delle operazioni di consulenza, potrebbe non gradire l’audioregistrazione, o avere validi motivi per considerarla dannosa ai fini della genuinità dei suoi accertamenti.
E’ appena il caso di aggiungere che nel primo caso il non gradimento non potrebbe legittimamente tradursi in un divieto (che potrebbe essere contestato dinanzi al Giudice), ma inciderebbe inevitabilmente sui rapporti personali nel corso delle operazioni e al loro esito; nel secondo caso l’audioregistrazione, espressamente vietata dal CTU, non sarebbe lecita, con ovvia ricaduta sugli esiti del procedimento.
Nella specie, essendo stata prevista la videoregistrazione, all’esito delle operazioni il CTU dovrebbe porre il materiale così acquisito a disposizione dei CTP in allegato alla bozza della relazione di consulenza. Dovresti avere a disposizione, dunque, l’intero materiale ai fini dello svolgimento del tuo mandato, senza necessità di provvedere con autonoma audioregistrazione.
Ti suggerirei di chiedere al CTU e al CTP di controparte se dal loro punto di vista non vi siano obiezioni alla tua audioregistrazione; e di comportarti secondo le relative risposte.
Spero esserti stata di aiuto. Ciao