Foto del Profilo

Valeria PozzerOffline

Iscrizione: Abbonamento Premium
    • Foto del profilo di Valeria Pozzer

      Valeria Pozzer pubblicato

      2 anni, 7 mesi fa

      Buongiorno, sentendo colleghi che valutano corsi vari ed eventuali per diventare coordinatori genitoriali chiedo se è possibile chiarire un pò meglio questa figura. Chi lo può diventare? Se lo psicologo può diventare coordinatore genitoriale, può essere allo stesso tempo coordinatore e consulente(ovviamente in procedimenti diversi)? In che modo si inserisce questa figura tra le figure già coninvolte nel procedimento?
      Grazie in anticipo a chi mi può chiarire un pò questo aspetto

      5 Commenti
      • Ciao Valeria, chiediamo alla collega Laura Monteleone @arual-lmlibero-it di intervenire, in quanto coordinatore genitoriale 😉
          • Buongiorno Colleghe, Gentile @valeria-pozzer Ti ringrazio per il tuo intervento che ci da la possibilità a noi professionisti di Psicologia in Tribunale di aprire uno spazio di approfondimento sul tema del Coordinamento genitoriale. Ti dico subito che la necessità di individuare nuovi metodi tecnici ed operativi accomuna sia l’esigenze dei giudici con quella dei professionisti chiamati a dare risoluzioni, ma anche risposte più adeguate ed efficaci per la risoluzione del conflitto nella coppia genitoriale al fine di salvaguardare il benessere e interesse del minore. Il ‘coordinamento genitoriale’ è un metodo di lavoro che mira, possiamo dire ‘esclusivamente’, a trovare modalità di risoluzioni ‘pratiche’ nelle controversie nella coppia genitoriale con elevata conflittualità ( Adr (alternative dispute resolution), a seguito dell’evento separativo della coppia genitoriale. Quando utilizzo il termine ‘pratico’ mi riferisco al fatto che il compito del coordinatore genitoriale è quello di riavvicinare i genitori ai bisogni del minore, a ‘ri-educarli’ ad una maggiore capacità di ascolto del minore sul piano ‘pratico-quotidiano’, non facendosi altresì influenzare e/o limitare dal conflitto ancora in atto e a trovare la soluzione più immediata nelle scelte per i minori. Spesso il coordinatore viene paragonato ad un ‘arbitro’ che ricorda le regole entro cui i genitori devono attuare le scelte per i figli e ammonirli, cioè in questo caso, convocarli e riportarli in attenzione alle scelte da fare e non al loro conflitto. Quindi, la funzione della coordinazione genitoriale è quella di aiutare a ridurre il conflitto dei genitori, tutelando il minore/figlio nel ‘non ‘coinvolgimento nel conflitto.
            Questa metodologia di lavoro e figura nasce in America negli anni ’90 proprio per fronteggiare ‘ la necessità di individuare un metodo che proteggesse i figli dalla situazione critica di un’esposizione ad un dannoso conflitto genitoriale’ (Coordinazione Genitoriale. Debra K.Carter. Ed Franco Angeli). Negli ultimi anni anche nei tribunali italiani è una figura sempre più ‘pensata’ e richiesta. Spesso la vediamo citata nelle relazioni dei CTU, e individuata come figura necessaria che supporti e indirizzi la coppia genitoriale a trovare accordi e modalità educative a beneficio del minore. Proprio in base a questa premessa che vede nella figura e compito del CG quella di dire cosa fare e come ai genitori/in perenne conflitto tra di loro, troviamo risposta alla tua domanda ‘chi può diventare coordinatore genitoriale’. Le competenze in questo caso vengono individuale in maniera trasversale negli ambiti della salute mentale o di ambito giuridico e richiedono una formazione specialistica multidisciplinare dei coordinatori, ai quali sono richieste esperienze sulla mediazione familiare, conoscenze psicologiche e psichiatriche e una preparazione in materia legale.
            Quindi gli psicologi, gli assistenti sociali, i mediatori familiari e gli avvocati, appartengono a quel panorama così ampio di competenze professionali che possono aspirare alla funzione di coordinatore genitoriale, in quanto si avvalgono di compentenze specifiche in campi vari, che appartengono in generale all’area della salute mentale, dell’assistenza sociale, del diritto e dell’educazione. Queste costituiscono la base del C.G per indirizzare sempre meglio e con maggiore assertività i genitori verso la individuazione dei comportamenti più idonei nel rispetto dello sviluppo psico emotivo relazione, e giuridico dei figli, ma dopo aver fatto una formazione specifica rispetto a questo ruolo, che consenta di acquisire il titolo di ‘ Coordinatore genitoriale’ e che rilasci un attestato specifico di C.G.
            Quindi, il coordinatore genitoriale cerca di agevolare la bi genitorialità superando i conflitti che si sono creati in famiglia e che fanno perdere di vista i bisogni dei figli, cerca di fare prevalere un clima familiare “non antagonistico” e incentrato sul minore. Sottolineo che il percorso di Coordinazione genitoriale per essere attuato richiede una adesione al percorso da parte dei genitori detto ‘volontaristico’, e può essere generalmente nominato tramite un provvedimento del tribunale e/o un accordo di incarico sottoscritto dai genitori con la finalità di attuare il piano genitoriale. La recente riforma Cartabia ha potenziato questo tipo di interventi, in quanto prevede, su istanza congiunta delle parti , che il giudice possa nominare come ausiliario un esperto C.G. per «intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli». Il Compito e funzione del C.G. non è quindi valutativo, finalizzato ad una scelta o giudizio o provvedimento del giudice, ma è parte dell’attuazione del provvedimento a favore e tutela del minore.
            Rispetto alla compatibilità con le altri funzioni come CTU e CTP, non si individuano elementi di incompatibilità, se non all’interno dello stesso procedimento, naturalmente.
            Come detto in premessa, ringrazio la collega per il suo input di approfondimento sul tema, sperando di essere stata abbastanza soddisfacente delle domande, anche se Il Coordinamento genitoriale richiede un maggiore approfondimento, anche perchè metodo sempre più in espansione.
            Mi piace concludere invitando tutti i colleghi ad approfondire la figura professionale del coordinatore genitoriale e a rappresentarci un ulteriore eventuale interesse, perchè questa metodologia rappresenta una possibilità di intervento professionale in campo giuridico, con ‘acquisizione’ di una competenza specifica e metodologia, che deve essere realizzata sia in fase preliminare alla formazione del ruolo di CG, ma anche e soprattutto in itinere, nella fase di attuazione della funzione, avvalendosi di una formazione supervisione dei casi in itinere, sempre essenziale nella nostra formazione.
            laura monteleone
              • Grazie mille, molto chiara nella spiegazione!!!!
                Mi trovo ora, in quanto CTP, ad ipotizzare di proporre al CTU di far riferimento a questa figura per l’elevata incomunicabilità che esiste tra le due parti.
                Nel caso in cui il CTU fosse d’accordo, chi si dovrà far carico del compenso che spetta al coordinatore genitoriale?
                  • Valeria buongiorno, mi fa piacere che il mio approfondimento alle tue domande sia stato di giovamento. Rispetto a quest’ultimo tuo feedback, mi tocca fare una premessa che possa indirizzarti meglio rispetto alla tua domanda.
                    Nel caso di un contenzioso genitoriale/coniugale, per cui si ricorre ad un giudizio giuridico per mettere ‘ordine’ o fine (diciamo così) ad un conflitto tra gli stessi/genitori su eventuale modalità di affido dei figli, il giudice richiede ulteriore parere e valutazione ad un CTU (consulente tecnico di ufficio, spesso uno psicologo giuridico) che in quanto consulente (appunto) tecnico del giudice, fornisce una osservazione e valutazione specialistica sul caso ed eventuale modalità o provvedimento risolutivo al conflitto. Funzione del CTP (consulente tecnico di parte) ha qui la funzione di affiancamento ad una delle parti, come consulente specialistico di fiducia, che ha il compito di osservare-garantire e/o salvaguardare il corretto andamento della ctu , nella sua realizzazione ed eventualmente in sede di controdeduzioni peritali, evidenziare punti o procedure/metodologiche che nel corso della consulenza risultano corrette o diversamente non adeguate alla attuazione della valutazione stessa.
                    Sento l’esigenza di fare questa premessa perchè in sede di CTU è il consulente chiamato dal giudice ha ‘dover’ fare, oltre alla valutazione e osservazione del caso, delle proposte, ‘soprattutto se richieste”, cioè poste come quesiti. Ciò perché, operando nel solo interesse del minore, il giudice che comunque sarà lui ad emettere eventuale sentenza/provvedimento, terrà conto (o no) del parere del ctu e di proposte risolutive al caso.
                    Quindi, rispondendo al tuo quesito, non è compito del CTP fare proposte al CTU, anche se è possibile, in fase degli incontri, e in base al metodo di lavoro attuato dal CTU, condividere uno scambio di osservazione e pareri, sempre se il CTU contempla una procedura di tipo ‘orizzontale’ con i CCTTPP.
                    Il mio consiglio è di leggere (intanto) la bozza di relazione che il CTU vi invia prima del deposito, ed eventualmente se non è (individuato come possibile indirizzo dal CTU) proporre, in sede di relazione controdeduzioni alla ctu, una prospettiva di intervento tramite il ‘coordinamento genitoriale’ o mediazione familiare. Nel caso di chi deve farsi carico delle spese, si presuppone che l’esigenza di un lavoro sulla genitorialità debba essere una esigenza (o richiesta di aiuto) da parte -sempre condivisa- di entrambi genitori, per cui le spese sono sempre equamente distribuite tra entrambi (padre e madre), tranne che per peculiari problematiche economiche ( di una delle parti) il giudice individua l’esigenza di sopperire diversamente. La possibilità di avere un dialogo collaborativo tra CTU e CCTTPP sarebbe la premessa ideale per una valutazione più approfondita e funzionale alla individuazione di strategie e proposte di intervento a favore del benessere dei minori, innanzitutto. Il coordinamento genitoriale può essere utile, come su detto, per fornire una ‘guida’ ad entrambi i genitori sul ‘come fare’, mettere confini all’essere genitore, senza farsi travolgere da eventuali ‘conflittualità relazionale e comunicativa, mettendo in primo piano solo l’interesse del benessere dei figli.
                    Cara Valeria spero che il mio approfondimento possa essere stato per te di chiarimento, ma ancora di più ispirazione di interesse al tema.
                    Rimango a tua disposizione.
                    Buon Lavoro
                    Laura Monteleone
                      • Buongiorno Laura, grazie mille hai chiarito bene i miei dubbi.
                        Data la modalità del CTU incaricato nel procedimento in questione ciò che mi anticipo è appunto la possibilità di far considerare, durante un confronto tecnico, al CTU il ricorso anche al coordinatore genitoriale come soluzione da proporre in conclusione alle operazioni peritali.
                        Ovviamente non spetta a me proporre al giudice ma l’intento era più quello di poter far prendere in considerazione anche l’ipotesi di un coordinamento genetoriale al CTU per trarre le sue conclusioni anche alla luce di questa possibilità di cui la nuova riforma mette in particolare rilievo l’utilità.
                        Ti ringrazio ancora per le delucidazioni molto utili