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Daniela AjovalasitOffline

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    Risposte nei forum create

    • Autore
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      • #32249
        Daniela Ajovalasit
        Partecipante

          buongiorno, in linea di massima non c’è incompatibilità con l’area civile a meno che nella situazione ci sia anche a latere il coinvolgimento anche del tribunale penale. spesso ad esempio nelle separazioni conflittuali ci sono denunce penali che riguardano uno dei due coniugi e in quel caso c’è incompatibilità. Riguardo la seconda domanda in line teorica si potrebbe pensare che, iscrivendosi ad un altro TS rispetto a dove si opera, si possa risolve il problema dell’incompatibilità, ma è molto relativo a mio avviso. i detenuti infatti cambiano spesso sede di esecuzione penale passando anche da una regione all’altra e pertanto potrebbero nel tempo ricadere nella competenza del TS in cui ci si è iscritti. Molto dipende anche dalla discrezionalità del Presidente del TS che può decidere caso per caso sulla questione. Spero di aver chiarito il dubbio. D. Ajovalasit esperto al TS di Palermo.

        • #5376
          Daniela Ajovalasit
          Partecipante

            Buongiorno, provo a rispondere io che sono già esperto presso la Sorveglianza e apprendo oggi stata confermata! Probabilmente Lei è rientrata tra coloro i quali sono stati nominati presso uno dei due tribunali e pertanto non può essere nominata contemporaneamente. Se rinuncia ad uno dei due incarichi possibilmente dovrebbe avere diritto a rientrare quantomeno nella graduatoria attica del TM ed avere la possibilità allo scorrimento di nomina. In ogni caso le informazioni più dettagliate le può avere telefonando alla presidenza del TM e/o della Sorveglianza dove formalizzano le prese in servizio.

          • #5282
            Daniela Ajovalasit
            Partecipante

              Buongiorno Laura, in qualità di esperto del Tribunale di Sorveglianza, il professionista è tenuto a partecipare alle udienze di discussione dei vari processi e poi alla camera di consiglio. In questa ultima sede vengono discussi a porte chiuse i vari casi e decisi in modalità collegiale, pertanto l’esperto non è tenuto a redarre alcun documento specifico, dal momento che l’esito della camera di consiglio è appunto collegiale. Nel corso della camera di consiglio però l’esperto può esprimere il suo parere tecnico scientifico e chiedere di aggiungere alcune precisazioni o specifiche raccomandazioni se lo si ritiene necessario. Spero di esser stata esaustiva nella mia risposta. Questo è quello che avviene di fatto presso il Tribunale di Sorveglianza di Palermo dove sono esperta.