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Carmen MuraroOffline

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      • #5026
        Carmen Muraro
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          Gentilissima Katia, il professionista psicologo deve sempre reperire il consenso di entrambi i genitori prima di rilasciare qualsiasi parere orale e/o scritto su Minori (art. 31 e 11, 12, e 13 CD). Questo anche nel caso di separazione/divorzio con affido condiviso e/o esclusivo.

          Solo nel caso in cui l’intervento sui Minori è stato richiesto/autorizzato dall’autorità giudiziaria/tutoria con specifico mandato ai servizi sociali o ad un specialista psicologo, viene meno tale obbligo deontologico.
          In tale circostanza, ricordiamoci però dell’incompatibilità tra il ruolo del terapeuta (v. sostegno o cura) e quello del consulente con funzione valutativa (v. Linee guida giuridiche).

          Spero di averle fornito spunti di riflessione utili.

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