Mantenimento iscrizione AlbO CTU: cosa devi fare (e cosa NO)

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Mantenimento iscrizione AlbO CTU: cosa devi fare (e cosa NO)

Negli ultimi giorni stanno circolando informazioni confuse sulla conferma dell’iscrizione negli Albi CTU. Facciamo chiarezza in modo semplice.

Finché non ricevi una comunicazione ufficiale, NON devi fare nulla

Non devi inviare PEC, non devi compilare moduli, non devi caricare documenti.

La normativa prevede che non sia il consulente a doversi attivare spontaneamente. È il Comitato per la vigilanza sugli Albi CTU e Periti che, in occasione della revisione periodica degli elenchi, deve inviarti una comunicazione formale (via PEC, direttamente o tramite il tuo Ordine professionale).

Solo dopo aver ricevuto la PEC dovrai rispondere

Nella comunicazione sarà indicato un termine entro cui presentare la domanda di conferma dell’iscrizione.

In quella fase non dovrai inviare documenti, ma solo un’autocertificazione per confermare o aggiornare i tuoi dati professionali (come previsto dal D.M. 109/2023, art. 5, commi 1 e 2)*. Salvo specifiche richieste.

Attenzione alla scadenza

La cancellazione dall’Albo può avvenire solo se, dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale, non rispondi entro il termine indicato.

 In sintesi:

  • Nessuna PEC ricevuta = nessun adempimento.
  • PEC ricevuta = rispondi con autocertificazione entro il termine indicato.
* Art. 5
Domande di iscrizione
1. Nella domanda di iscrizione all'albo l'aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità:

a) la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l'iscrizione;

b) le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

c) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;

d) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico;

e) il curriculum scientifico;

f) l'ordine, il collegio, l'associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto;

g) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate;

h) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;

i) la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;

l) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;

m) l'attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;

n) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale;

o) l'impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.

2. Nella domanda di iscrizione nella categoria traduttori e interpreti e in quella della mediazione interculturale sono indicate le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.

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