Lo “slancio” della figura del caregiver. Verso una valorizzazione della solidarietà familiare?
Lo “slancio” della figura del caregiver. Verso una valorizzazione della solidarietà familiare?
Luana Leo
Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale – Università Lum Jean Monnet
A livello statale, la figura del caregiver familiare è oggi priva di un riconoscimento giuridico. Un lieve progresso è stato compiuto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, con la quale si è giunti alla definizione della figura sopraindicata, identificata come
“la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente […], di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata […] o sia titolare di indennità di accompagnamento […]”.
Il fine prefissato dal disegno di legge (n. 1461) è quello di rendere pieno e concreto il riconoscimento del caregiver familiare. Dal testo emerge chiaramente l’urgenza di riconoscere alla figura in esame una tutela previdenziale. In tale senso, l’art. 5 accorda al caregiver familiare, relativamente al periodo di assistenza, la copertura di contributi figurativi, allineati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato, nel limite totale di tre anni, previa dichiarazione delle ore di assistenza rilasciata all’INPS con periodicità trimestrale. Il disegno di legge in discussione, rispetto ai precedenti, muove dalla consapevolezza che sussistono determinate situazioni in cui tale funzione di aiuto implica necessari ed appropriati interventi di supporto da parte delle istituzioni pubbliche. La relazione allegata a tale disegno di legge sottolinea come da un recente studio (condotto da Helen Blackburn, premio Nobel per la medicina nel 2019) l’aspettativa di vita per i caregiver familiari possa ridursi anche di 17 anni. La recente ricerca, dunque, intensifica la necessità di valorizzare e sostenere la suddetta figura da parte dello Stato.
In assenza di un intervento legislativo nazionale, un ruolo di spessore in materia è stato assunto dalle singole Regioni, volte a promuovere e valorizzare la figura del caregiver familiare, componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.
La Regione Puglia tutela le esigenze del caregiver familiare mediante interventi ed azioni a suo sostegno e specifica le modalità per agevolare l’integrazione del suo operato nel quadro regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.
I diversi interventi regionali sono riportati all’art. 3 della legge 27 febbraio 2020, n. 3 (“Norme per il sostegno del caregiver familiare”). Tra di essi affiorano le forme di sostegno economico sotto forma di erogazione dell’assegno di cura per individui in condizioni di gravissima non autosufficienza; le intese con le associazioni datoriali, finalizzate ad una maggiore flessibilità oraria che consenta di conciliare la sfera professionale con le esigenze di cura; la stesura dei programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi relativi alla valorizzazione del caregiver familiare e sul rapporto con gli stessi, in accordo con i Comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali. È opportuno marcare come anche i Comuni e le Aziende sanitarie locali (ASL) mettano a punto una serie di interventi a beneficio del caregiver familiare, quale elemento della rete del welfare locale. In particolare, essi assicurano alla figura del caregiver familiare la domiciliarizzazione delle visite specialistiche in caso di oggettiva difficoltà di spostamento dell’assistito e la definizione del responsabile delle cure nell’ambito del progetto individuale della persona assistita.
Il profuso impegno regionale – a giudizio di chi scrive – sollecita l’intervento del legislatore statale; al contempo, non è possibile parlare del riconoscimento di un sistema nazionale di caregiving. I dati salienti sul numero dei caregiver familiari in Italia sono contemplati nell’indagine ISTAT del 2015 sulle “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia e nell’Unione europea” nel 2015”: in media il 16,4% della popolazione assiste un individuo che versa in palesi condizioni di bisogno, prevalentemente a livello familiare.
La necessità di riconoscere giuridicamente la figura sopra indicata prende le mosse dal confronto con i principali Paesi europei. In Francia, il riferimento legislativo più rilevante è rappresentato dalla Allocation personnalisée d’autonomie (APA), diretta all’acquisto di prestazioni assistenziali da parte dell’utente erogate da un prestatore individuale assunto dallo stesso, da un familiare (escluso il coniuge), da un’associazione di terzo settore accreditata, o da un’impresa privata o dal pubblico. In Germania, la Pflegeversicherung estende alla collettività la copertura dei servizi, sia a coloro che contribuiscono direttamente, sia ai loro familiari. Occorre evidenziare come l’accesso alle prestazioni attenga a tutti i soggetti non autosufficienti in ordine all’intensità del loro stato di bisogno. Infine, la Gran Bretagna, dapprima con l’approvazione del Carers (Recognition and Service) Act del 1995 e successivamente con il Carers and Disabled Children Act del 2000, ha accordato al familiare che assiste il diritto alla valutazione della propria condizione di bisogno indipendentemente da quella del soggetto assistito, dando luogo così ad un diritto soggettivo autonomo.
Alla luce di tale quadro, si ritiene doveroso compiere brevi riflessioni in relazione alla necessità di un riconoscimento giuridico del caregiver familiare.
Si assiste ad una chiara inversione delle posizioni: da soggetto isolato nell’ambito domestico, il caregiver familiare rivendica una piena cittadinanza che comprenda il proprio operato come “spina dorsale” di un sistema di Welfare del Paese. Pertanto, si richiede al legislatore italiano di passare da un sistema di tutela ad un sistema di promozione della solidarietà e della cura familiare.
L’impronta solidaristica della Costituzione affiora dall’art. 2, concretizzandosi in quell’invisibile legame che unisce i componenti di ciascuna comunità organizzata intorno al principio della divisione del lavoro, in virtù della consapevolezza che i problemi scaturenti in tale contesto inducano a ricercare appoggio negli altri. In definitiva, la Costituzione traccia una strada divergente rispetto a quella (non) percorsa sul piano legislativo


