Consulenza Tecnica in Ambito Penale – Perizie Minori
09/05/2022 2025-10-01 13:28Consulenza Tecnica in Ambito Penale – Perizie Minori
Valutazione dell’Idoneità psichica a rendere testimonianza nei casi di maltrattamento e abuso
L’art. 196 c.p.p. (Capacità di testimoniare) stabilisce che, “al fine di valutare le dichiarazioni del testimone”, il giudice può disporre gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge, quando sia necessario verificare “l’idoneità fisica e mentale del testimone a rendere testimonianza”.
Il suddetto articolo afferma che ogni persona ha la capacità di testimoniare e precisa che per taluni soggetti, per i quali vi possono essere rischi di difetti nella rappresentazione e nella narrazione dei fatti, sia opportuno effettuare accertamenti tecnico-peritali e adottare particolari cautele in sede di esecuzione. Gli ambiti che possono richiedere l’adozione di tali cautele riguardano l’esame dei minori, senza limiti di età, vittime di maltrattamento e/o abuso e delle cosiddette vittime vulnerabili, ossia adulti e minori.
La valutazione dell’esperto si basa su aree ben precise su cui verte l’indagine peritale: competenze generiche e competenze specifiche.
Pertanto la Cassazione con la nota Sentenza Ruggeri si è espressa in questi termini: “l’indagine psicologica concerne due aspetti fondamentali: l’attendibilità del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo e affettivo e la sua credibilità.” Il primo consiste nell’accertamento della sua capacità a recepire le informazioni(valutazione delle capacità senso-percettive e cognitive), di raccordarle con altre (capacità intellettive e di introspezione), di ricordale (capacità di memoria e suggestionabilità) ed esprimerle in una visione complessa(competenze linguistiche), da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali che regolano le sue relazioni col mondo esterno, alla qualità e alla natura dei rapporti familiari. Il secondo al modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna” (Cass. Pen; sez. III, 3.10.1997, n. 8962 Ruggeri).
Interrogatori protetti del minore
Lo psicologo giuridico non svolge semplicemente perizie di parte o d’ufficio, in certe circostanze, in ambito penale, è chiamato a supportare l’autorità inquirente nello svolgimento delle audizioni protette. L’assunzione della testimonianza di un minore, vittima o testimone di reato, può essere svolta sia durante le indagini preliminari, in seguito a una denuncia o a una querela, sia in sede di incidente probatorio. In questa fase, che anticipa quella dibattimentale, si cerca di fissare una prova che altrimenti potrebbe andare perduta.
L’Incidente Probatorio è il momento più importante e delicato del procedimento a carico di imputati dei reati di maltrattamento e atti sessuali a danno di minori, poiché in tale sede devono conciliarsi l’esigenza di tutela della vittima, considerata vulnerabile, con quella di tutela del diritto alla difesa dell’imputato.
L'audizione protetta, raccolta nell’immediatezza dell’evento, da parte degli organi investigativi svolge la funzione di fissare a verbale ciò che il minore ha da dire, prima che possa essere condizionato in qualche modo da altre persone con cui è o potrebbe entrare in contatto. Deve essere eseguita tenendo conto di linee guida nazionali e internazionali che consentono di mettere a proprio agio il minore, rivolgendosi a lui con un linguaggio adeguato all'età, in modo da informarlo su quanto sta accadendo. La procedura prevede che l’esame testimoniale di una persona minorenne sia condotto dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) o dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP), su domande proposte dalle parti.
Dopo aver concluso il colloquio con il minore, l'ausiliario esperto in psicologia giuridica o in psichiatria, deve redigere una relazione rispondendo ai quesiti posti dalle parti, specificando se il soggetto è idoneo a rendere testimonianza.
In seguito al Decreto Legislativo n. 212 del 2015 questa procedura è stata estesa analogamente a “una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità”.
Valutazione e analisi della personalità del minore autore di reato
Al fine di procedere penalmente nei confronti di un minore è necessario che questi sia imputabile, ovvero che sia stata valutata la sua capacità di essere dichiarato responsabile di un reato e essere sottoposto a una pena.
L’articolo 98 del codice penale indica che "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere."
Per questo motivo, per i minori dai 14 ai 17 anni la capacità di intendere e di volere in relazione al reato compiuto deve essere sempre accertata, mentre per gli adulti autori di reato è presunta.
Lo Psicologo giuridico dovrà compiere un lavoro molto delicato al fine di valutare lo sviluppo cognitivo, le capacità mnestiche, l’intelligenza emotiva, l’esame di realtà e altri parametri, mettendoli in relazione all’età anagrafica e alla fase di sviluppo del minore. Dovrà porre particolare attenzione al significato che il minore attribuisce all’azione deviante compiuta, agli scopi perseguiti, alla capacità di anticiparne mentalmente le conseguenze. Dovrà compiere una valutazione della responsabilità, intesa come l’insieme delle capacità, competenze, attitudini relazionali del minore a rendere conto e ad assumersi l’obbligo di rispondere degli effetti sociali e giuridici delle proprie azioni.