La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 16/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della riduzione dei compensi per le vacazioni successive alla prima nei compensi a tempo per gli ausiliari del giudice. L’articolo 4, secondo comma, della legge 319/1980 è stato ritenuto in contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione, perché la differenziazione tra la prima e le successive vacazioni genera una sproporzione ingiustificata nel riconoscimento economico del professionista.
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